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Illegittimità dell’accertamento per eccesso di velocità con autovelox approvato ma non omologato

Cass. civ., Sez. II, ord. 14 maggio 2025, n. 12924

1. Fatti di causa

La pronuncia in esame riguarda un’opposizione a tredici verbali per violazione dell’art. 142, commi 7 e 8, del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità), contestata tramite accertamento automatico effettuato con apparecchiatura “autovelox”.

Il ricorrente ha dedotto che il dispositivo utilizzato era stato approvato, ma non omologato, secondo quanto richiesto dall’art. 45, comma 6, e dall’art. 142, comma 6, C.d.S.

Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione, confermato in appello dal Tribunale, che ha ritenuto sufficiente la sola approvazione, sostenendo che ciò che conta è la corretta taratura dell’apparecchio.


2. Motivi di ricorso in Cassazione

Il ricorrente ha articolato tre motivi:

  1. Violazione dell’art. 45 e dell’art. 142 C.d.S. – equiparazione illegittima tra approvazione e omologazione.

  2. Errata liquidazione delle spese processuali – valore della causa erroneamente ritenuto “indeterminabile”.

  3. Omissione di pronuncia sul quantum della sanzione – omesso esame del motivo di appello relativo all’importo sanzionatorio.


3. Principi affermati dalla Corte

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri due.
Richiamando e rafforzando il proprio orientamento, afferma che:

“In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che l’approvazione non è giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale richiesta dall’art. 142, comma 6, C.d.S.”
(v. Cass. civ., Sez. II, n. 10505/2024; Cass. n. 20913/2024)

📌 Distinzione concettuale:

  • Omologazione = verifica tecnica + autorizzazione alla diffusione generalizzata.

  • Approvazione = solo autorizzazione all’uso del prototipo.

La Corte esclude che la sola taratura possa legittimare l’uso del dispositivo in assenza di omologazione. La taratura periodica è condizione necessaria, ma non sufficiente.


4. Rilievo sulle circolari ministeriali

Significativa è la presa di posizione della Corte in merito alla circolare del Ministero dell’Interno n. 995/2025, che – in conformità al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – ha sostenuto la presunta equivalenza tra approvazione e omologazione.

La Corte sottolinea come le circolari ministeriali:

  • Non abbiano valore normativo;

  • Siano meri atti interni di indirizzo dell’amministrazione;

  • Non possano sovvertire l’interpretazione delle norme di rango primario (art. 142 C.d.S. e art. 192 reg. esec.).

📌 Giurisprudenza di riferimento:

  • Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23524/2024

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10505/2024

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20913/2024


5. Decisione e applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

La Corte:

  • Accoglie il ricorso;

  • Cassa la sentenza del Tribunale;

  • Decide nel merito, annullando i verbali impugnati;

  • Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio, anche alla luce delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali.


6. Commento critico e implicazioni pratiche

Questa pronuncia rafforza la linea interpretativa volta a garantire il rispetto rigoroso delle condizioni tecniche e legali per l’utilizzo degli strumenti elettronici di rilevazione delle infrazioni.

La decisione:

  • Tutela il cittadino rispetto a un uso indiscriminato di apparecchiature tecniche;

  • Invita le amministrazioni a verificare l’intera catena autorizzativa (omologazione + taratura);

  • Rende giustiziabile l’omesso adempimento anche senza querela di falso, laddove l’omologazione non sia documentata.

📌 È auspicabile una presa di posizione chiara del legislatore per evitare il moltiplicarsi di contenziosi basati su simili vizi procedurali.


📚 Giurisprudenza richiamata

  • Cass. civ., Sez. II, ord. 14 maggio 2025, n. 12924

  • Cass. civ., Sez. II, ord. 18 aprile 2024, n. 10505

  • Cass. civ., Sez. II, ord. 29 dicembre 2024, n. 20913

  • Cass. civ., Sez. V, ord. 2 settembre 2024, n. 23524

  • Corte Cost., sent. n. 113/2015


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