Maxi-conguaglio in bolletta: come difendersi e far valere la prescrizione biennale
Analisi giuridica e strumenti pratici per contestare gli addebiti di energia, gas e acqua
1. Premessa: la natura del “maxi-conguaglio” e il quadro normativo
Il cosiddetto maxi-conguaglio è la fattispecie, ormai ricorrente, in cui il fornitore di energia elettrica, gas o acqua richiede al cliente somme ingenti riferite a consumi molto risalenti nel tempo, spesso dovute a mancata lettura dei contatori, errori di fatturazione o stime cumulative.
La questione ha assunto rilievo giuridico crescente dopo la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, commi 4-10, art. 1), che ha ridotto i termini di prescrizione dei corrispettivi energetici da cinque a due anni. Tale disposizione, integrata dalle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tutela il consumatore da richieste tardive e impone ai fornitori l’obbligo di informare l’utente sul diritto alla prescrizione e sulla possibilità di non pagare le quote prescritte.
Il maxi-conguaglio, dunque, non è di per sé illegittimo, ma può contenere importi non più esigibili. È qui che entra in gioco il diritto alla prescrizione biennale.
2. Cos’è la prescrizione biennale per le bollette
La prescrizione è l’istituto giuridico che estingue il diritto del creditore a pretendere un pagamento dopo un certo tempo.
Per i servizi di fornitura continua (energia, gas, acqua, teleriscaldamento) la prescrizione è biennale ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. 205/2017, che ha modificato l’art. 2948 c.c., riducendo il termine da cinque a due anni.
La regola si applica alle bollette emesse:
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dal 1° marzo 2018 per l’energia elettrica;
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dal 1° gennaio 2019 per il gas;
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dal 1° gennaio 2020 per il servizio idrico.
Pertanto, il cliente non è tenuto a pagare i consumi anteriori a due anni rispetto alla data di emissione della fattura, salvo le eccezioni che vedremo infra.
Il fornitore è inoltre obbligato – ai sensi delle delibere ARERA n. 97/2018/R/com e n. 547/2019/R/com – a indicare chiaramente in bolletta quali importi siano oggetto di possibile prescrizione, informando l’utente della facoltà di eccepirla.
3. Come si contesta la parte prescritta del maxi-conguaglio
3.1. L’eccezione di prescrizione: come e quando farla valere
Il diritto alla prescrizione non opera automaticamente, ma deve essere eccepito dal consumatore.
Ciò significa che, in presenza di una bolletta con importi riferiti a consumi risalenti oltre due anni, l’utente deve inviare una comunicazione scritta di contestazione al fornitore, preferibilmente tramite PEC o raccomandata A/R, dichiarando di non riconoscere gli importi prescritti.
La comunicazione deve contenere:
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il numero della bolletta o del contratto;
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l’indicazione delle annualità oggetto di prescrizione;
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la richiesta di ricalcolo del conguaglio, limitato ai soli consumi non prescritti;
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la diffida a sospendere qualsiasi azione di recupero fino alla definizione della controversia.
Il modello può essere costruito sulla base di quanto previsto da ARERA, che ha pubblicato fac-simili di contestazione della prescrizione.
3.2. Procedura di reclamo e tutela ARERA
Se il fornitore non accoglie la contestazione o continua a pretendere il pagamento, il cliente può:
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presentare un reclamo formale secondo le modalità indicate nel contratto;
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in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente entro 40 giorni, adire lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente gestito da Acquirente Unico;
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attivare la procedura di conciliazione ARERA, condizione obbligatoria di procedibilità prima dell’azione giudiziale (D.Lgs. 130/2015).
4. Quando non si può invocare la prescrizione
Il diritto alla prescrizione biennale non è assoluto. La legge prevede alcune eccezioni:
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Condotta dolosa o omissiva dell’utente: se il fornitore dimostra che la mancata fatturazione è dipesa da ostacoli imputabili al cliente, come l’assenza di accesso al contatore, manomissione o mancata comunicazione dell’autolettura.
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Impedimenti non imputabili al fornitore: casi di forza maggiore o guasti tecnici non evitabili che abbiano impedito la lettura dei consumi.
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Accertamenti e conguagli straordinari: se emerge una frode o alterazione dei dati di consumo, la prescrizione non è opponibile, poiché l’utente non può avvantaggiarsi di un comportamento illecito.
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Forniture non domestiche o clienti “business”: l’ARERA ha chiarito che la prescrizione biennale si applica solo ai clienti domestici e alle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato < 2 milioni di euro). Le imprese più grandi restano soggette alla prescrizione quinquennale.
5. Diritto alla rateizzazione del maxi-conguaglio
5.1. L’obbligo del fornitore
L’ARERA, con delibera n. 97/2018/R/com, ha imposto ai venditori di energia e gas l’obbligo di concedere la rateizzazione automatica dei maxi-conguagli quando:
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la bolletta include importi riferiti a consumi stimati per periodi superiori a quattro mesi;
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il conguaglio supera almeno il doppio dell’importo medio delle fatture precedenti;
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la richiesta non riguarda importi derivanti da dolo o colpa grave del cliente.
5.2. Numero e durata delle rate
Il numero delle rate deve essere pari al numero delle bollette oggetto di conguaglio, e comunque non inferiore a due.
Le rate non possono contenere interessi di mora o spese accessorie, e il piano deve essere comunicato in modo chiaro, consentendo il pagamento dilazionato anche tramite domiciliazione bancaria.
5.3. Come richiedere la rateizzazione
Il cliente può:
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accettare la rateizzazione proposta direttamente in bolletta;
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oppure, se non prevista, presentare istanza scritta al fornitore entro 10 giorni dal ricevimento della fattura, specificando la motivazione (es. importo anomalo, contestazione in corso, difficoltà economiche).
Se il fornitore rifiuta ingiustificatamente, è possibile rivolgersi allo Sportello ARERA o avviare la conciliazione per ottenere l’applicazione del diritto.
6. Contestazione e sospensione del pagamento: rischio di distacco?
Uno dei timori più diffusi è quello che il fornitore sospenda la fornitura di energia in caso di contestazione della bolletta.
Tuttavia, la normativa (Delibera ARERA 219/2019 e Codice di condotta commerciale) stabilisce che nessuna sospensione può avvenire se:
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l’utente ha presentato un reclamo motivato;
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è in corso una procedura di conciliazione;
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il cliente ha pagato la parte non contestata della fattura.
Il distacco in pendenza di contestazione o conciliazione costituirebbe violazione delle delibere ARERA e darebbe luogo a risarcimento del danno, anche per responsabilità aggravata.
7. L’orientamento giurisprudenziale: tutela effettiva del consumatore
La giurisprudenza di merito e di legittimità conferma il principio per cui le società fornitrici devono attivarsi con diligenza nel rilevare i consumi e nel fatturare tempestivamente.
In particolare:
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Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2022, n. 16618 ha stabilito che “il fornitore che non emetta fatture per lungo tempo, pur potendo, non può poi pretendere il pagamento di somme prescritte, né far ricadere la propria inerzia sull’utente”.
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Trib. Roma, 5 aprile 2023 ha riconosciuto l’illegittimità della richiesta di maxi-conguaglio per consumi di oltre quattro anni, imponendo al fornitore il ricalcolo entro il biennio e la rateizzazione dell’importo residuo.
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ARERA, Relazione annuale 2024 ha rilevato che oltre il 60% dei contenziosi per conguagli si risolve con la riconduzione della pretesa entro i limiti di prescrizione o con la rateizzazione obbligatoria.
La tendenza è dunque quella di una tutela sostanziale dell’affidamento del consumatore, in linea con i principi di buona fede, trasparenza e correttezza nei contratti di fornitura (artt. 1175, 1375 e 1337 c.c.).
8. Strategia difensiva: cosa fare passo per passo
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Verificare la bolletta: controllare il periodo di riferimento dei consumi e la presenza di avvisi su “importi soggetti a prescrizione”.
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Calcolare il limite biennale: confrontare la data di emissione della bolletta con quella dei consumi più risalenti.
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Eccepire la prescrizione per iscritto, con PEC o raccomandata A/R.
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Pagare solo la parte non prescritta, evitando l’accumulo di morosità contestabile.
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Richiedere la rateizzazione del conguaglio residuo se l’importo è elevato.
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Attivare la conciliazione ARERA se il fornitore rifiuta la prescrizione o non applica la rateizzazione.
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Evitare accordi verbali e conservare tutta la documentazione (bollette, reclami, risposte, PEC).
9. Conclusioni
Il maxi-conguaglio non è di per sé illegittimo, ma è spesso parzialmente infondato per decorso dei termini di prescrizione.
Il consumatore ha il diritto di non pagare i consumi anteriori a due anni, di ottenere la rateizzazione degli importi residui, e di non subire sospensioni di fornitura in pendenza di contestazione.
La prescrizione biennale rappresenta oggi un baluardo contro le pretese tardive dei fornitori e una concreta garanzia di equilibrio contrattuale nel mercato dell’energia e dei servizi pubblici.
Chi riceve una bolletta “shock” deve reagire con tempestività e metodo: contestare per iscritto, chiedere il ricalcolo e, se necessario, ricorrere alla tutela ARERA o giudiziale.
In un sistema basato sulla fiducia e sulla continuità del servizio, la diligenza del fornitore e la consapevolezza giuridica del consumatore sono i due pilastri di un rapporto contrattuale equo e trasparente.
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