Anatocismo, commissioni non pattuite e trasparenza bancaria: la Corte d’Appello di Torino fa chiarezza sui conti correnti
Analisi giuridica della sentenza Corte d’Appello di Torino, Sez. I Civile, 12 settembre 2025, n. 1490/2022
1. Premessa: il quadro di riferimento
La sentenza della Corte d’Appello di Torino affronta con rigore sistematico due questioni cruciali nella disciplina dei rapporti bancari:
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la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi (anatocismo) in assenza di chiara indicazione del tasso effettivo creditore;
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la validità degli addebiti di commissioni e spese in mancanza di pattuizione scritta.
La decisione, che riforma parzialmente la sentenza del Tribunale di Biella n. 340/2022, assume rilievo perché consolida un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità: l’anatocismo bancario è consentito solo se accompagnato da trasparenza sostanziale, e ogni voce di costo deve essere provata attraverso una pattuizione specifica, conforme all’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB) e alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
2. I fatti: dall’opposizione al decreto ingiuntivo al giudizio d’appello
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Biella nel 2017, con cui la banca otteneva il pagamento di € 82.357,89 a titolo di saldo debitore di conto corrente, oltre interessi al 6%.
La società correntista proponeva opposizione, deducendo:
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nullità dei contratti per mancanza della firma della banca;
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mancata pattuizione delle condizioni economiche;
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anatocismo illegittimo e interessi usurari;
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applicazione di spese e commissioni non pattuite.
Il Tribunale, con sentenza parzialmente favorevole alla banca, riduceva il credito a € 81.200,94, riconoscendo anatocismo illegittimo solo dal 1° gennaio 2014 in poi (a seguito della modifica dell’art. 120 TUB introdotta dalla L. 147/2013).
L’appellante, soccombente, impugnava la decisione davanti alla Corte d’Appello di Torino. Nel corso del giudizio interveniva anche la cessionaria del credito, che tuttavia non otteneva l’estromissione della banca cedente, poiché l’appellante si opponeva alla sostituzione ex art. 111 c.p.c.
3. Le questioni giuridiche esaminate
L’appello si articolava in cinque motivi:
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usurarietà del TAEG del contratto del 6 luglio 2012;
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illegittima capitalizzazione trimestrale per mancanza di indicazione del tasso effettivo creditore;
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mancata pattuizione del tasso di mora;
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addebito di commissioni e spese non convenute;
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riparto delle spese di consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
La Corte accoglie solo i motivi relativi ad anatocismo e commissioni non pattuite, riformando la sentenza in tali punti.
4. L’anatocismo: il nodo della trasparenza e del tasso effettivo
Il fulcro della decisione risiede nel secondo motivo.
Richiamando la Cassazione n. 10775/2024 e le precedenti Cass. n. 4321/2022 e n. 18664/2023, la Corte ribadisce che:
“L’indicazione in contratto di un tasso creditore annuo effettivo coincidente con quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. In tal caso, la clausola di anatocismo è inefficace.”
4.1 I principi applicabili
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L’art. 120, co. 2, TUB, nel testo successivo al D.Lgs. 342/1999, consente la produzione di interessi su interessi solo secondo i criteri stabiliti dal CICR.
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L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 impone che i contratti bancari indichino sia la periodicità della capitalizzazione sia il tasso annuo effettivo, “tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
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L’omissione di tale indicazione rende inefficace la clausola, a prescindere dal consenso espresso del cliente.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che nessuno dei contratti stipulati tra il 2006 e il 2016 riportava l’indicazione del TAE creditore accanto al TAN.
La Corte ha quindi disposto l’eliminazione della capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi per l’intera durata del rapporto.
5. Le commissioni e le spese non pattuite
Il quarto motivo di appello – accolto integralmente – riguarda gli addebiti per “commissioni istruttoria veloce”, “commissione onnicomprensiva apertura credito”, “commissione finanziaria export” e “CMDS” (Commissione messa a disposizione fondi), applicati dalla banca senza alcuna base contrattuale.
La Corte richiama il principio dell’onere probatorio a carico della banca creditrice:
spetta all’intermediario dimostrare la fonte negoziale del proprio credito e la conformità delle condizioni applicate.
La CTU, analizzando estratti conto e contratti, ha rilevato che:
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alcune commissioni erano introdotte solo in epoca successiva rispetto agli addebiti (es. CMDS e RSGS);
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altre, come “commissioni apertura credito” e “commissioni export”, non risultavano mai pattuite.
Il giudice ha pertanto disposto l’eliminazione di tali addebiti, per un totale di € 1.854,45, e il ricalcolo del saldo.
6. L’esito: ricalcolo del saldo e applicazione del tasso di mora
Eliminati gli effetti anatocistici e le commissioni illegittime, il saldo del conto corrente è stato rideterminato in € 70.686,77, rispetto agli € 82.357,89 richiesti in origine.
Gli interessi di mora restano dovuti al tasso del 6% annuo, ritenuto convenzionalmente pattuito e conforme alla domanda originaria del ricorso monitorio.
Le spese di lite sono state compensate per un quinto (in considerazione del parziale accoglimento) e poste per i quattro quinti a carico della correntista, prevalente soccombente. Le spese di CTU seguono lo stesso criterio proporzionale.
7. Riflessioni sistemiche e valore della pronuncia
La sentenza conferma un principio cardine del diritto bancario contemporaneo:
l’anatocismo è legittimo solo se trasparente e comprensibile.
L’indicazione del solo TAN, senza esplicitazione del TAE creditore e senza calcolo dell’effetto della capitalizzazione, equivale a mancanza di chiarezza contrattuale e comporta la nullità parziale della clausola.
Si tratta di un’applicazione diretta del principio di buona fede oggettiva e del dovere di informazione di cui agli artt. 117 e 121 TUB, che impone all’intermediario di consentire al cliente di conoscere il costo reale del credito.
Sul piano pratico, la pronuncia ha importanti ricadute:
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i clienti possono ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, ove manchi la prova della pattuizione del tasso effettivo o delle commissioni;
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le banche sono tenute a rivedere i modelli contrattuali, inserendo in modo trasparente il tasso annuo effettivo e le modalità di calcolo, per evitare contenziosi.
8. Considerazioni conclusive
La Corte d’Appello di Torino ha operato un bilanciamento razionale tra tutela del consumatore e stabilità del sistema creditizio:
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ha preservato la validità complessiva del contratto, ma ha espunto le clausole e gli addebiti opachi;
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ha ribadito che il divieto di anatocismo non è solo un principio contabile, ma una regola di trasparenza sostanziale;
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ha riaffermato la necessità di prova scritta e puntuale per ogni voce di costo.
In definitiva, la decisione costituisce una guida per operatori, difensori e giudici: la chiarezza contrattuale non è un optional ma il presupposto essenziale di legittimità delle condizioni bancarie.
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