Giurisprudenza banche

Trib. Lecce, Sez. II civile, 21 gennaio 2026

Massima redazionale

In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 T.U.B., grava sulla pretesa cessionaria l’onere di provare l’inclusione dello specifico credito controverso nel perimetro dell’operazione; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le dichiarazioni del cedente hanno valore meramente indiziario e non suppliscono alla prova documentale della titolarità. Non è idonea, a tal fine, la produzione di contratto di cessione oscurato e non tradotto, né la “lettera di cessione” priva di prova di spedizione/ricezione o di data certa. In applicazione della ragione più liquida, è legittimo il rigetto della domanda monitoria per difetto di legittimazione sostanziale della parte opposta, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese in presenza di contrasto giurisprudenziale.


Fatti di causa (sintesi)

Le opponenti proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società che si dichiarava cessionaria del credito, eccependo: carenza di legittimazione in capo alla pretesa cessionaria, difetto di titolarità del diritto azionato e insussistenza del credito. La convenuta chiedeva la conferma del decreto, la provvisoria esecutorietà e, in subordine, la condanna per lite temeraria. La causa veniva istruita documentalmente. Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, compensando le spese.

Questioni giuridiche

  1. Prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ex art. 58 T.U.B.: sufficienza o meno della pubblicazione in G.U. e delle dichiarazioni del cedente.

  2. Valore probatorio di contratti di cessione oscurati e non tradotti, nonché delle comunicazioni prive di spedizione/ricezione e data certa.

  3. Legittimità del ricorso alla ragione più liquida per definire la controversia assorbendo ulteriori questioni.

Ragioni della decisione

a) Ragione più liquida e perimetro del decidere

Il Tribunale applica il criterio della ragione più liquida (pag. 2), che consente di definire la lite sul profilo assorbente della legittimazione sostanziale della pretesa creditrice, senza affrontare tutte le questioni in ordine logico codicistico. L’economia processuale guida la scelta di scrutinare per prima la prova della titolarità.

b) Onere probatorio rafforzato sulla cessione in blocco

Richiamata la ricostruzione di legittimità, il giudice afferma che il solo fatto della cessione in blocco non dimostra che il singolo rapporto promana dall’operazione; la cessionaria deve documentare l’inclusione del credito nel portafoglio ceduto. La pubblicazione in G.U. assolve il regime di opponibilità al debitore (sostituendo la notifica), ma non prova la traslazione dello specifico credito. Analogo limite vale per la dichiarazione del cedente, che non ha valenza confessoria e si risolve in una testimonianza scritta inammissibile, per di più priva di data certa (pagg. 2–3).

c) Inidoneità dei documenti prodotti

Nel caso concreto, la resistente ha depositato:
– un contratto in lingua inglese, quasi integralmente oscurato e non tradotto, che non consente l’identificazione dell’oggetto della cessione;
– una “lettera di cessionepriva di prova di spedizione e ricezione;
pubblicazione in G.U. e dichiarazione del cedente sul rientro del credito nel perimetro dell’operazione di cartolarizzazione, priva di data certa e, quindi, inidonea a sostituire il contratto.
Tali elementi sono ritenuti insufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria (pagg. 2–3).

d) Esito e spese

Accertato il difetto di prova sulla titolarità, il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale allora esistente sulla prova della cessione di crediti cartolarizzati (pag. 3).

Principi di diritto (formulazione)

  1. «Nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca in giudizio deve provare l’inclusione del credito dedotto nel perimetro ceduto; la pubblicazione in G.U. e le dichiarazioni del cedente costituiscono indizi, ma non provano di per sé la traslazione del singolo credito.»

  2. «Sono inidonei a integrare la prova della titolarità uno share purchase/transfer agreement o contratto di cessione oscurato e non tradotto, nonché comunicazioni prive di spedizione/ricezione o di data certa: occorre un corredo documentale intellegibile e riferibile univocamente al rapporto controverso.»

  3. «È legittimo definire la controversia secondo la ragione più liquida, rigettando la domanda per difetto di legittimazione sostanziale senza affrontare questioni ulteriori, quando la soluzione sia assorbente

Osservazioni operative

  • Per i cessionari: nelle azioni di recupero occorre predisporre un fascicolo probatorio completo (estratti o allegati del contratto di cessione con richiamo nominativo/NDG del debitore; liste di inclusione; catene di cessione integre; traduzioni asseverate ove occorra; prova dell’invio delle comunicazioni al debitore). L’uso di documenti oscurati o non intellegibili espone al rigetto per difetto di titolarità.

  • Per i debitori opponenti: è strategico contestare specificamente la catena di cessioni e l’identificazione univoca del rapporto, valorizzando l’assenza di data certa e di prova di inclusione; l’eccezione di carenza di legittimazione può risultare assorbente.

  • Per i giudici: la sentenza valorizza una lettura rigorosa dell’art. 58 T.U.B., separando il piano dell’opponibilità erga omnes (pubblicazione) da quello della titolarità del singolo credito, e incentiva un’istruttoria documentale mirata.


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