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Cessione del credito e onere della prova: il Tribunale di Grosseto ribadisce i limiti della legittimazione attiva nei procedimenti monitori

Commento tecnico-giuridico alla sentenza del Tribunale di Grosseto, Sez. Civile, 27 giugno 2025 (RG n. 1782/2021)


1. Introduzione

La sentenza del Tribunale di Grosseto si inserisce nel filone giurisprudenziale che disciplina con rigore la prova della titolarità del credito nei procedimenti di recupero promossi dai cessionari di portafogli finanziari.
La decisione affronta un caso tipico della prassi giudiziaria contemporanea: opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società veicolo di cartolarizzazione, la quale agiva come cessionaria di crediti bancari ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (TUB) e della Legge 130/1999.

Il Tribunale accoglie l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e riafferma un principio ormai consolidato: in presenza di più cessioni successive del medesimo credito, l’ultimo cessionario deve provare tutti i passaggi intermedi, pena il difetto di legittimazione attiva.


2. I fatti di causa

Con decreto ingiuntivo del 17 giugno 2021, il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto a due debitori il pagamento di € 15.159,86, oltre interessi e spese, a favore di una società di cartolarizzazione, indicata come attuale titolare del credito derivante da un contratto di finanziamento originariamente stipulato con un istituto bancario.

Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo:

  • la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per mancata prova della cessione in suo favore;

  • la mancata prova del credito e l’eccessiva genericità della pretesa monitoria.

La società opposta si costituiva sostenendo la piena titolarità del credito, deducendo di aver prodotto:

  • l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione ex art. 58 TUB;

  • il contratto di cessione stipulato con il proprio dante causa;

  • l’elenco nominativo dei crediti ceduti.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto e concluso infruttuosamente il tentativo di mediazione, la causa veniva trattenuta in decisione.


3. La questione centrale: la prova della legittimazione attiva

L’opposizione è stata accolta per difetto di legittimazione attiva.
Il Giudice ha ritenuto che, in presenza di una catena di cessioni, la società opposta non abbia fornito la prova di tutti i passaggi necessari a dimostrare il trasferimento del credito dall’originario istituto di credito fino alla propria sfera giuridica.

3.1. L’onere della prova nei trasferimenti successivi

Il Tribunale ricorda il principio consolidato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 17944/2023; ord. n. 24798/2020; sent. n. 4116/2016):

“Chi agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale.”

Ciò implica che, quando il credito ha subito più trasferimenti – ad esempio dalla banca cedente a una prima società veicolo e da questa a un’altra cessionaria – il soggetto che agisce deve documentare tutti i passaggi, non potendo limitarsi a produrre il solo ultimo contratto.


4. La motivazione del Tribunale

Il Giudice di Grosseto osserva che la società opposta ha prodotto esclusivamente:

  • la documentazione della cessione tra la prima società veicolo e la cessionaria attuale, con l’estratto della Gazzetta Ufficiale;

  • il relativo contratto di cessione e l’elenco nominativo dei crediti.

Tuttavia, mancava la prova della prima cessione, ossia quella intercorsa tra l’originario istituto di credito (titolare del contratto di finanziamento) e la prima cessionaria.
In assenza di tale documentazione, il Tribunale conclude che non è dimostrato il trasferimento completo della titolarità del credito, dichiarando fondato il motivo di opposizione e revocando il decreto ingiuntivo.


5. Il principio applicato: continuità documentale e certezza della legittimazione

La sentenza valorizza il principio della continuità documentale nella catena delle cessioni.
Quando il creditore che agisce è un soggetto terzo rispetto al contratto originario, il giudice deve poter verificare l’effettiva sequenza dei trasferimenti, senza presunzioni o scorciatoie probatorie.

Non basta dunque:

  • il mero avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se riferito a una sola cessione;

  • né la dichiarazione unilaterale del cessionario.

Serve invece una prova piena e coerente dell’intera filiera del credito, poiché solo essa consente di attribuire certezza alla legittimazione del soggetto che agisce.

Il Tribunale chiarisce che l’art. 58 TUB – che consente la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta come mezzo di opponibilità – non deroga alle regole generali sull’onere della prova, ma semplifica unicamente la pubblicità dell’operazione.


6. Effetti della decisione

Accogliendo l’opposizione, il Tribunale:

  • revoca il decreto ingiuntivo n. 2021 del 17 giugno 2021;

  • condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre accessori e spese generali.

Ogni altra questione (usura, validità del contratto, prova del credito) è dichiarata assorbita, in quanto la carenza di legittimazione attiva costituisce motivo sufficiente per definire la causa.


7. Analisi e implicazioni sistematiche

7.1. Rigidità probatoria e tutela del debitore

La sentenza rafforza la linea di tutela del debitore contro azioni di recupero creditizio non adeguatamente documentate.
In particolare, nei casi di cartolarizzazione complessa, il giudice esige la dimostrazione analitica della catena dei trasferimenti, richiamando il principio di certezza dei rapporti giuridici e di effettività del contraddittorio.

7.2. La differenza tra opponibilità e legittimazione

È fondamentale distinguere:

  • l’opponibilità ai debitori ceduti, che deriva dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

  • la legittimazione attiva processuale, che richiede la prova concreta del titolo di acquisto del credito.

La pubblicazione è strumento di pubblicità-notizia, non di prova del trasferimento specifico di ogni singolo credito.

7.3. Rilevanza per la prassi bancaria e delle società veicolo

Le società di cartolarizzazione e i servicer devono adottare procedure di conservazione documentale complete: ogni cessione deve essere tracciabile e accessibile, così da evitare opposizioni fondate su lacune probatorie.
La produzione in giudizio deve comprendere:

  • i contratti di cessione intermedi;

  • gli elenchi nominativi dei crediti (anche in estratto);

  • l’avviso di pubblicazione;

  • e, se necessario, le attestazioni notarili di corrispondenza.


8. Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Grosseto conferma che la certezza della legittimazione attiva è il presupposto imprescindibile per l’emissione e la tenuta di un decreto ingiuntivo fondato su crediti ceduti.
Il giudice non può supplire alla mancanza di prova con presunzioni o interpretazioni estensive dell’art. 58 TUB.
In sintesi:

“Chi agisce come ultimo cessionario deve dimostrare la catena completa delle cessioni: ogni passaggio, dal creditore originario fino al proprio titolo, deve essere documentato e verificabile.”

Questa decisione rafforza la coerenza del sistema con i principi del giusto processo e della trasparenza contrattuale, ponendo un argine alla prassi, troppo diffusa, di affidare la prova della titolarità a mere autocertificazioni o estratti di elenchi.


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