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Organizzazioni sindacali territoriali hanno agito ex art. 28 L. 300/1970 contro la società datrice

Nota alla decisione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna (decreto del 22 settembre 2025)

Oggetto della controversia

Organizzazioni sindacali territoriali hanno agito ex art. 28 L. 300/1970 contro la società datrice, deducendo condotta antisindacale per una serie di comunicazioni inviate direttamente ai lavoratori durante una vertenza (missive del 30 marzo, 11 aprile, 30 giugno, 10 e 21 luglio 2025). Chieste: cessazione della prassi, pubblicazione del provvedimento nelle bacheche e risarcimenti per danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale respinge il ricorso e compensa integralmente le spese.

Il quadro normativo e il criterio di giudizio

L’art. 28 tutela libertà e attività sindacale mediante un rimedio inibitorio-ripristinatorio rapido. La nozione di condotta antisindacale è teleologica: rileva non la forma dell’atto, ma la sua idoneità oggettiva a ledere i beni protetti (libertà sindacale, attività negoziale, diritto di sciopero). Non occorre un dolo specifico; basta un comportamento che in concreto restringa o svuoti prerogative sindacali.

Il nucleo motivazionale

Il Tribunale procede in due passaggi essenziali:

  1. Verifica dell’idoneità lesiva
    Dalla lettura delle missive emerge che l’azienda ha esposto ai dipendenti la propria posizione negoziale. Non risultano pressioni, minacce, ostacoli all’agibilità sindacale, né interferenze con lo svolgimento di scioperi o assemblee. Manca la prova che i messaggi abbiano ridotto la capacità rappresentativa o la possibilità di proselitismo delle OO.SS.

  2. Assenza di sviamento del tavolo
    Le comunicazioni non hanno “scavalcato” il sindacato al punto da sostituire o neutralizzare il confronto. Informare i lavoratori su posizioni e proposte non integra di per sé elusione del canale sindacale, se non vi siano contenuti fuorvianti, denigratori o finalizzati a spezzare l’unità della rappresentanza.

Conclusione: difetta l’idoneità oggettiva a comprimere libertà/attività sindacale. Nessun ordine inibitorio, nessuna pubblicazione coattiva, nessun risarcimento. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Principi di diritto che la decisione consolida

  • Informazione vs. interferenza: la mera comunicazione aziendale ai lavoratori durante una trattativa è lecita se neutrale e non impeditiva dell’attività delle OO.SS.

  • Standard probatorio: l’antisindacalità richiede prova concreta dell’effetto lesivo; non bastano formule generiche su “scavalcamento” o “danno d’immagine”.

  • Teleologia della tutela: ciò che conta è l’effetto oggettivo sull’agibilità sindacale, non l’intento.

  • Rimedi proporzionati: pubblicazioni coattive e ordini inibitori presuppongono un pregiudizio attuale e significativo; altrimenti non sono ammissibili.

Linee operative per imprese e sindacati

Per i datori di lavoro

  • Contenuti: limitare le comunicazioni a fatti, proposte e stato della trattativa; evitare aggettivazioni, giudizi sulla legittimità di scioperi o delegittimazioni delle OO.SS.

  • Timing: non usare le comunicazioni per sostituire il tavolo o condizionare votazioni/astensioni; mantenere il canale sindacale attivo.

  • Formato: messaggi informativi, non dispositivi; nessuna richiesta di adesione individuale a soluzioni in contrasto col tavolo.

  • Tracciabilità: conservare testi e destinatari per dimostrare trasparenza e coerenza con il confronto sindacale.

Per le OO.SS.

  • Allegazioni mirate: documentare effetti specifici (es. disdette di iscrizioni, boicottaggi di assemblee, compressione di scioperi) e nesso causale con i messaggi aziendali.

  • Contenuto fuorviante: evidenziare passaggi inesatti o denigratori idonei a falsare la percezione dei lavoratori.

  • Rimedi: calibrare le richieste (inibitoria, rettifica, pubblicazione) su condotte e effetti dimostrati, per superare lo scrutinio di proporzionalità.

Implicazioni pratiche

La decisione valorizza un diritto all’informazione dei lavoratori compatibile con la funzione delle OO.SS. La linea di demarcazione è sostanziale: è vietato l’uso della comunicazione per demolire o sostituire la rappresentanza; è lecito informare in modo neutro. In giudizio, l’asserzione di “scorrettezza” comunicativa non basta; servono riscontri sull’impatto restrittivo.

Conclusioni

In assenza di prova di condotte oggettivamente idonee a comprimere l’agibilità sindacale, il ricorso ex art. 28 va rigettato. L’impresa può comunicare con i lavoratori, purché rispetti veridicità, neutralità e proporzionalità e non strumentalizzi i messaggi per indurre disintermediazione. Le OO.SS. devono orientare la strategia processuale su effetti misurabili e su contenuti aziendali specificamente lesivi, poiché il giudizio resta ancorato alla teleologia della tutela e a un rigoroso onere probatorio.


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