La Cassazione n. 20686/2025: nel regime del Jobs Act il lavoratore ha diritto comunque a cinque mensilità minime, anche se trova subito un nuovo impiego
1. Premessa
Con l’ordinanza n. 20686 del 22 luglio 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo pratico: il calcolo del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato nel regime del contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), quando questi abbia trovato una nuova occupazione subito dopo il recesso.
La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’aliunde perceptum può ridurre il danno complessivo, ma non può comprimere la soglia minima di cinque mensilità, che rappresenta una garanzia inderogabile di tutela.
2. Il caso concreto
Il lavoratore era stato licenziato oralmente nel 2016 da una datrice di lavoro individuale.
La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Benevento, aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale, ordinando il risarcimento delle retribuzioni dal licenziamento alla data di cessazione dell’attività aziendale, detratto però l’aliunde perceptum (ossia quanto percepito in un nuovo impiego, iniziato solo un mese dopo).
Il dipendente aveva proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte territoriale, pur riconoscendo la nullità del licenziamento, aveva indebitamente ridotto l’indennità al di sotto della soglia minima legale di cinque mensilità.
3. Il nodo giuridico: il rapporto tra “aliunde perceptum” e misura minima garantita
Il punto controverso riguardava l’interpretazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, che stabilisce che, in caso di licenziamento nullo o inefficace,
“il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore […]. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.”
La questione era se tale soglia minima di cinque mensilità dovesse essere riconosciuta anche quando il lavoratore, nel periodo immediatamente successivo al licenziamento, abbia percepito altre retribuzioni da una diversa occupazione.
4. La decisione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e afferma un principio di diritto di grande chiarezza:
Anche nel regime delle tutele crescenti, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla misura minima di cinque mensilità, anche se abbia trovato altra occupazione prima del decorso di tale periodo; l’aliunde perceptum può incidere sul quantum del risarcimento solo per la parte eccedente la soglia minima.
La Corte richiama un orientamento consolidato, formatosi in epoca anteriore al Jobs Act con riferimento all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, secondo cui la compensazione con i redditi percepiti dopo il licenziamento riguarda solo la parte eccedente la misura minima garantita.
Il principio, secondo la Cassazione, vale anche nel nuovo sistema di tutele crescenti, in quanto la norma del 2015 riproduce espressamente la clausola di “incomprimibilità” della soglia minima risarcitoria.
5. Ragioni sistematiche: tutela minima e bilanciamento tra interessi
La Corte sottolinea che la previsione delle cinque mensilità minime non ha natura di risarcimento “integrale”, ma di soglia legale di tutela che assicura al lavoratore un indennizzo certo, anche in caso di rapida ricollocazione.
Questa impostazione risponde a due esigenze:
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Evitare l’azzeramento del risarcimento nei casi in cui il lavoratore, per necessità o fortuna, riesca a reinserirsi immediatamente nel mercato del lavoro;
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Rafforzare la funzione dissuasiva della disciplina contro i licenziamenti privi di forma o motivazione, scoraggiando comportamenti datoriali irregolari.
Il diritto alle cinque mensilità, quindi, non è collegato al danno effettivamente subito, ma alla violazione in sé del diritto del lavoratore alla forma e alla legittimità del recesso.
6. Conseguenze processuali e operative
La sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per la rideterminazione dell’indennità secondo il principio di diritto affermato.
Gli altri motivi di ricorso (relativi alla compensazione delle spese) sono stati dichiarati assorbiti.
Dal punto di vista applicativo, la decisione implica che:
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Il datore di lavoro non può eccepire l’aliunde percettum per ridurre l’indennità sotto il livello di cinque mensilità;
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Il lavoratore conserva sempre un diritto minimo certo, anche se trova subito altra occupazione;
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Le Corti di merito devono motivare espressamente la quantificazione del risarcimento, garantendo il rispetto del limite minimo e l’eventuale detrazione solo oltre quella soglia.
7. La portata della decisione nel sistema del Jobs Act
L’ordinanza n. 20686/2025 rappresenta un importante chiarimento nel quadro interpretativo del D.Lgs. 23/2015, che aveva già suscitato dubbi in ordine alla proporzionalità e uniformità delle tutele tra le varie ipotesi di licenziamento.
La Corte, con approccio sistematico, riafferma che:
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la disciplina delle tutele crescenti non deroga al principio di garanzia minima;
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l’indennità minima di cinque mensilità si configura come elemento di certezza giuridica, indipendente dalla prova del danno economico effettivo;
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il legislatore del Jobs Act ha voluto bilanciare la flessibilità del licenziamento con una tutela economica minima non comprimibile.
Questa impostazione rafforza l’idea che la tutela del lavoratore, anche nel regime delle tutele crescenti, non è puramente compensativa ma anche sanzionatoria nei confronti del datore che violi obblighi di forma e sostanza.
8. Considerazioni conclusive
L’ordinanza della Cassazione del 22 luglio 2025 consolida un principio di diritto di notevole impatto pratico e teorico:
In caso di licenziamento inefficace o nullo ai sensi del D.Lgs. 23/2015, la soglia minima di cinque mensilità dell’ultima retribuzione è inderogabile, e l’aliunde perceptum è detraibile solo per la parte eccedente.
In tal modo, la Suprema Corte ribadisce la continuità tra il vecchio e il nuovo sistema di tutele, rafforzando la protezione minima del lavoratore anche nel quadro del Jobs Act, spesso criticato per la sua maggiore “elasticità” rispetto al precedente art. 18.
L’effetto complessivo della pronuncia è duplice:
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da un lato, rafforza la certezza del diritto in materia di licenziamenti;
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dall’altro, riconduce il sistema delle tutele crescenti a una logica di bilanciamento tra flessibilità e dignità economica del lavoratore, impedendo che la reintegrazione venga sostituita da un risarcimento meramente simbolico.
In definitiva, la Corte riafferma che la legalità del recesso e la forma scritta non sono meri formalismi, ma presidi sostanziali di garanzia, e che il lavoratore ingiustamente privato del posto di lavoro, anche se si ricolloca prontamente, ha diritto a una compensazione minima che riconosce il vulnus subito nella sua sfera giuridica ed economica.

