Infortuni sul lavoro e art. 2087 c.c.: la Cassazione riallinea gli oneri probatori tra allegazione del lavoratore e prova liberatoria del datore
Nota a Cass., Sez. Lavoro, ord. 24 settembre 2025, n. 3492 (RG 21936/2024, rel. Riverso, Pres. Doronzo)
Punto chiave
La responsabilità ex art. 2087 c.c. resta di natura contrattuale. Il lavoratore deve allegare l’inadempimento e provare evento e nesso causale con l’attività; il datore deve provare di avere adottato tutte le misure prevenzionistiche esigibili, comprese informazione, formazione, addestramento, fornitura e vigilanza sull’uso dei DPI. Non si richiede al lavoratore la prova delle “regole violate” né l’esatta micro-dinamica del sinistro quando la causazione in occasione di lavoro sia adeguatamente allegata e dimostrata. Nessuna responsabilità oggettiva: è sempre ammessa la prova liberatoria del datore. Rischio elettivo solo se condotta abnorme ed esorbitante del dipendente.
Il caso
Un addetto alla trafila, mentre taglia un legaccio di vergella con cesoia, viene colpito a un occhio da un segmento metallico, riportando grave lesione. Il Tribunale nega il danno differenziale ritenendo assorbente il grado INAIL e rigetta, con condanna alle spese; la Corte d’Appello conferma l’assenza di responsabilità datoriali perché il lavoratore non avrebbe provato l’esatta dinamica e perché l’azienda avrebbe fornito DPI e formazione, reputando non dedotta l’omessa vigilanza. In Cassazione il lavoratore denuncia la violazione dei principi su riparto probatorio e doveri prevenzionistici.
La Suprema Corte accoglie, cassa e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
La cornice giuridica: contratto, obbligo di sicurezza e riparto degli oneri
Natura contrattuale dell’obbligo di protezione
L’art. 2087 c.c. integra il sinallagma: l’obbligo di sicurezza entra nel contenuto del contratto di lavoro. Ne discende l’applicazione dell’art. 1218 c.c. in punto di riparto degli oneri: al creditore-lavoratore basta allegare l’inadempimento e provare danno e causalità; al debitore-datore incombe la prova dell’adempimento o della causa non imputabile.
Che cosa deve allegare e provare il lavoratore
-
Allegare il fatto infortunistico in occasione di lavoro e il nesso eziologico tra attività e lesione.
-
Non è onere del lavoratore identificare ogni regola prevenzionistica violata né ricostruire in modo millimetrico la micro-dinamica quando la sequenza causale lavoro-lesione sia coerentemente descritta e corroborata.
Che cosa deve provare il datore
-
L’avvenuta valutazione dei rischi pertinente al ciclo e alla mansione.
-
La progettazione organizzativa della sicurezza (procedure, direttive, interdizioni).
-
Informazione, formazione e addestramento effettivi.
-
Consegna idonea dei DPI e, soprattutto, vigilanza sul loro uso.
-
Ogni ulteriore misura esigibile “ex ante” alla luce di tecnica, esperienza e specificità del rischio.
La correzione di rotta rispetto a letture restrittive
La Corte ricalibra orientamenti che avevano preteso dal lavoratore la prova delle “regole di condotta violate” e dei “fattori di nocività” specifici. Questi elementi attengono alla colpa del debitore e rientrano nella sua prova liberatoria. Il giudice di merito non può respingere la domanda perché mancherebbe la prova dell’“esatta modalità operativa” quando l’evento e la sua connessione con la mansione siano stati allegati e dimostrati.
Inoltre, la deduzione dell’omessa vigilanza non è domanda nuova: rientra nel medesimo petitum-fondamento dell’azione ex art. 2087 c.c., che comprende l’intero spettro degli obblighi prevenzionistici (anche organizzativi e di controllo).
Vigilanza sui DPI e limiti del concorso di colpa
La fornitura di occhiali o altri DPI non esaurisce l’obbligo datoriale: occorre controllare il loro impiego effettivo e impedire prassi insicure. L’eventuale negligenza del lavoratore non esonera se il datore non dimostra di avere preteso e sorvegliato l’osservanza. Il concorso di colpa del dipendente rileva solo se la condotta è abnorme, imprevedibile ed eccentrica rispetto a procedure e direttive, tale da costituire causa esclusiva dell’evento (rischio elettivo).
Cosa dovrà fare il giudice del rinvio
-
Verificare il nesso causale tra lavoro e lesione alla luce dell’allegazione già svolta.
-
Saggiare la prova liberatoria datoriale su valutazione dei rischi, misure tecniche e organizzative, informazione-formazione-addestramento, consegna e vigilanza sull’uso dei DPI, nonché su eventuali direttive inibitorie e controllo del rispetto.
-
Escludere letture formalistiche che traslino sul lavoratore la prova della regola violata.
-
Valutare il concorso del lavoratore solo nei ristretti confini del rischio elettivo.
Implicazioni pratiche
Per i datori di lavoro
-
Dossier prevenzionistico tracciabile: DVR mirato sulla mansione, registro di formazione, verbali di addestramento, consegna DPI con istruzioni operative e evidenze di vigilanza (audit, richiami, sospensioni, riorganizzazioni del posto di lavoro).
-
Ingegneria delle procedure: sequenze “no-go” e interdizioni chiare per attività a proiezione di schegge; schermi, barriere, utensili antisgancio, dispositivi di blocco; layout che riduca l’esposizione.
-
Supervisione operativa: controllo in linea sull’uso dei DPI e sull’osservanza delle procedure, con tracciati oggettivi.
Per i lavoratori e i difensori
-
Allegare in modo coerente dove, quando e come l’evento si è prodotto in relazione alla mansione.
-
Procurare referti, fotografie, dichiarazioni e documenti aziendali che corroborino l’occasione di lavoro e la tipologia del rischio.
-
Non è necessario costruire un catalogo di regole violate: il baricentro è sull’evento e sul nesso; al datore la prova dell’adempimento esteso.
Per i giudici del lavoro
-
Evitare approcci che confondono causalità, colpa e adempimento.
-
Applicare il modello contrattuale: allegazione dell’inadempimento e prova del nesso da parte del lavoratore; prova piena dell’adempimento e/o della causa non imputabile da parte del datore.
-
Motivare sulla vigilanza come componente essenziale dell’obbligo prevenzionistico, specie in presenza di DPI idonei solo se effettivamente utilizzati.
Checklist operativa (rapida)
-
Nesso lavoro-evento lesivo allegato e provato?
-
DVR specifico per mansione e rischio in questione?
-
Formazione-addestramento documentati e aggiornati?
-
DPI: idoneità tecnica, consegna, istruzioni, vigilanza sull’uso?
-
Procedure e interdizioni scritte e controllate in linea?
-
Audit e azioni correttive prima del sinistro?
-
Rischio elettivo: condotta davvero abnorme e imprevedibile?
Conclusione
La pronuncia restituisce coerenza al sistema: il lavoratore non deve farsi “perito della prevenzione” in giudizio; deve allegare l’inadempimento e provare evento e nesso. Il datore, per liberarsi, deve dimostrare l’adempimento a 360 gradi dell’obbligo di sicurezza, inclusa la vigilanza. Ne discende una pratica processuale più lineare e un incentivo sostanziale a presidiare non solo la carta dei DVR, ma l’effettività quotidiana delle misure di prevenzione.

