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La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI: il Tribunale di Roma conferma l’orientamento delle Sezioni Unite

La decisione del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata nel 2025, rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico giurisprudenziale dedicato alla nullità delle fideiussioni c.d. “omnibus” conformi allo schema ABI 2003. La pronuncia si inserisce pienamente nel solco tracciato dalle Sezioni Unite del 2018, ribadendo i principi cardine della disciplina antitrust e chiarendo in quali limiti il garante possa far valere la nullità delle clausole anticoncorrenziali.


1. La genesi della vicenda: l’azione dell’erede del fideiussore

L’azione giudiziaria trae origine dalla prestazione, avvenuta nel 2009, di una fideiussione omnibus con massimale di euro 200.000, rilasciata dal fideiussore poi deceduto, a garanzia delle obbligazioni assunte da una società correntista. L’erede, succeduto mortis causa, agisce in giudizio chiedendo:

  • la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione, perché conformi agli articoli omonimi del modello ABI 2003 dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005;

  • l’accertamento della decadenza della banca ex art. 1957 c.c., per mancato rispetto del termine entro cui agire verso il fideiussore.

La banca convenuta, dal canto suo, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto il proprio credito era stato ceduto in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, e resiste sostenendo che la fideiussione sarebbe di tipo autonomo e comunque non integralmente conforme al modello ABI.


2. La competenza della Sezione Impresa: il collegamento tra contratto “a valle” e intesa “a monte”

Uno dei passaggi centrali della sentenza è la riaffermazione della competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa per tutte le azioni aventi ad oggetto la violazione della normativa antitrust. La ragione è chiara: il contratto di fideiussione stipulato dal singolo consumatore o imprenditore costituisce lo “sbocco naturale” dell’intesa anticoncorrenziale tra banche definita “a monte”.

La conseguenza è sistematica: il giudice della concorrenza è competente non solo sulle azioni risarcitorie ma anche sulle azioni di nullità dei contratti paralleli a valle, in cui si incorporano clausole vietate.


3. La legittimazione passiva del cedente nella cessione in blocco dei crediti

Uno dei nodi più discussi nella giurisprudenza recente riguarda gli effetti della cessione in blocco ex art. 58 TUB. Il Tribunale chiarisce:

  • La cessione del credito non comporta successione nel contratto da cui il credito deriva.

  • La banca cedente rimane parte del contratto di fideiussione, dunque è legittimata passiva nell’azione di nullità della garanzia.

  • Ciò non significa, tuttavia, che essa possa essere destinataria di una pronuncia sulla decadenza ex art. 1957 c.c. quando il credito sia stato già trasferito.

Questa distinzione, spesso trascurata nei giudizi di merito, risulta fondamentale: la legittimazione a contraddire sulla validità del contratto è distinta dalla possibilità concreta di escutere la garanzia.


4. La non configurabilità della litispendenza e l’autonomia del giudizio antitrust

La convenuta eccepiva la litispendenza con un altro giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello dell’Aquila. Il Tribunale respinge l’eccezione, precisando che:

  • la causa antitrust costituisce giudizio pregiudiziale, logicamente e cronologicamente distinto;

  • la nullità della fideiussione è oggetto di due domande differenti: nel precedente giudizio veniva richiesta la nullità totale, nel nuovo giudizio quella parziale ex art. 1419 c.c.

Il ragionamento si fonda sull’autonomia dei diritti azionati e sulla competenza funzionale inderogabile della Sezione Impresa.


5. L’impianto antitrust: dal provvedimento Banca d’Italia alle Sezioni Unite 2018

Il Tribunale ricostruisce minuziosamente la vicenda antitrust che ha condotto alla dichiarazione di illegittimità delle clausole ABI. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia evidenziava che:

  • le clausole 2 (reviviscenza), 6 (deroga all’art. 1957 c.c.) e 8 (invalidità dell’obbligazione principale) alteravano sensibilmente l’equilibrio contrattuale;

  • lo schema ABI, nella misura in cui veniva utilizzato uniformemente dalle banche, integrava una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/1990.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 22437/2018, hanno chiarito che:

  • la nullità delle intese “a monte” si propaga ai contratti a valle, ma solo nella parte in cui riproducono le clausole illecite;

  • la nullità è dunque parziale, ai sensi dell’art. 1419 c.c.;

  • il fideiussore può farla valere come forma di tutela rafforzata dell’ordine pubblico economico.

La pronuncia romana si pone in perfetta continuità con tale ricostruzione.


6. Il giudizio di conformità della fideiussione allo schema ABI

Il Tribunale accerta che le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto sottoscritto nel 2009:

  • riproducono fedelmente il contenuto delle clausole omonime del modello ABI 2003;

  • sono dunque affette da nullità parziale per violazione della normativa antitrust.

Il giudice respinge invece ogni ulteriore doglianza di nullità totale, ritenendo pienamente operative le restanti clausole della fideiussione.


7. Art. 1957 c.c.: perché manca l’interesse ad agire

L’erede domandava anche l’accertamento della decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Tuttavia, il Tribunale dichiara il difetto d’interesse perché:

  • il credito era stato ceduto nel 2019;

  • solo il cessionario può escutere la garanzia e beneficiare della decadenza o meno del fideiussore;

  • il giudizio non verte sulla liberazione automatica del garante, ma sulla responsabilità del soggetto legittimato ad agire.

In altri termini: la cessazione della titolarità del credito in capo alla banca convenuta rende irrilevante l’accertamento della decadenza nei suoi confronti.


8. Il valore sistemico della decisione: tutela del garante e ordine pubblico economico

La pronuncia accoglie la domanda di nullità parziale e ribadisce alcuni principi di grande impatto:

  1. La standardizzazione contrattuale può integrare un’intesa restrittiva quando alteri in modo significativo la posizione del consumatore o dell’impresa garantita.

  2. La nullità antitrust ha natura speciale, non si fonda sul mero squilibrio contrattuale, ma sulla lesione della concorrenza.

  3. Il giudice nazionale deve assicurare l’interpretazione più efficace possibile, in linea con l’art. 101 TFUE, la direttiva Enforcement 2014/104/UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  4. La sanzione della nullità parziale rappresenta uno strumento di bonifica del mercato, non solo di tutela del singolo.


9. Conclusione

Questa decisione consolida, a livello di giudici di merito, l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite sulla natura e sugli effetti delle fideiussioni ABI. Essa rafforza la certezza del diritto, valorizza il ruolo della tutela antitrust e disegna una linea chiara per i futuri contenziosi: le clausole 2, 6 e 8 delle fideiussioni conformi allo schema ABI sono nulle, mentre il resto del contratto sopravvive, salvo ulteriori patologie.

L’erede del fideiussore, come in questo caso, può dunque ottenere una pronuncia dichiarativa che epura il contratto dalle clausole anticoncorrenziali, contribuendo a ristabilire equilibri negoziali coerenti con l’ordine pubblico economico e con le garanzie fondamentali del diritto della concorrenza.


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