Estinzione anticipata di cessione del quinto della pensione
Nota a Delibera – Collegio ABF Palermo, Decisione n. 7387 del 29 luglio 2025
Oggetto: Estinzione anticipata di cessione del quinto della pensione – Rimborso costi – Applicazione sentenza Lexitor – Spese di assistenza – Commissione estinzione – Rigetto del ricorso
1. Premessa e inquadramento della controversia
La decisione in esame del Collegio ABF di Palermo riguarda un ricorso presentato da un consumatore nei confronti di un intermediario finanziario, relativo alla richiesta di rimborso di costi sostenuti in due contratti di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, entrambi estinti anticipatamente. Il Collegio, con ampia motivazione, affronta le principali questioni di diritto collegate alla riduzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata, fornendo un’applicazione coerente dell’interpretazione ormai consolidata derivante dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18) e dalla successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022.
2. Inammissibilità per ne bis in idem: primo finanziamento
In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso relativamente al primo contratto del 2012, già oggetto di analogo contenzioso promosso nel 2021. Si applica, dunque, il principio processuale del ne bis in idem, tradizionalmente applicato anche nel contenzioso arbitrale per impedire la reiterazione di domande identiche tra le medesime parti (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/05/2015, n. 9769; ABF Coordinamento, dec. n. 27257/2020).
3. Questione centrale: rimborso dei costi anticipati sul secondo contratto
Riguardo al secondo contratto del 2019, estinto nel 2024, il Collegio affronta la questione centrale della spettanza del rimborso delle componenti del “costo totale del credito”, ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della normativa europea.
Viene ribadito che, per i contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni-bis), trova applicazione la giurisprudenza derivante dalla Lexitor, la quale impone l’inclusione di tutti i costi – anche quelli “up front” – nel computo dei rimborsi in caso di estinzione anticipata.
Commento giurisprudenziale:
La Corte di Giustizia UE ha affermato in Lexitor che l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE va inteso nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi ricorrenti e up front (C. giust. UE, 11.9.2019, C-383/18, Lexitor).
La Corte Costituzionale italiana, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato incostituzionale la norma di interpretazione autentica che limitava retroattivamente tale diritto, affermando che la lettura conforme al diritto dell’Unione dell’art. 125-sexies T.U.B. era non solo possibile, ma doverosa (par. 12.4).
4. Applicazione dei criteri di rimborso: pro rata vs. equità
Il Collegio ribadisce che, in assenza di clausole contrattuali specifiche basate su criteri proporzionali, il metodo di determinazione del rimborso debba avvenire secondo criteri equitativi. La domanda del ricorrente, invece, era basata sul criterio pro rata temporis puro, risultando così eccessiva rispetto a quanto effettivamente spettante secondo l’applicazione equitativa.
Riferimento utile:
ABF Coordinamento, dec. n. 26525/2019: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e, in assenza di criteri contrattuali, il Collegio deve determinare il rimborso secondo equità.
5. Commissione di estinzione anticipata
Il Collegio respinge la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, evidenziando la conformità della stessa all’art. 125-sexies, commi 4 e 5, T.U.B., che consente la previsione contrattuale di tali commissioni purché non eccedenti l’1% del capitale residuo.
6. Spese di assistenza legale
Nonostante l’evoluzione giurisprudenziale in tema di rimborsabilità delle spese legali nel procedimento ABF (si veda ABF Coordinamento, dec. n. 4580/2025), il Collegio rigetta la domanda poiché, nel caso concreto, non sussistevano né condotte ostruzionistiche dell’intermediario né particolare complessità giuridica, tali da rendere necessaria l’assistenza legale.
Giurisprudenza rilevante:
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ABF, dec. n. 3498/2012: riconoscimento del danno emergente per spese legali se necessarie.
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ABF, dec. n. 4580/2025: ammissibilità della richiesta anche se non oggetto di reclamo, ma solo se giustificata da elementi oggettivi.
7. Conclusione e rilievi sistematici
La delibera si colloca nel solco delle pronunce più evolute in materia di trasparenza e tutela del consumatore nei contratti di credito al consumo, confermando la necessità per gli intermediari di prevedere nei contratti criteri di proporzionalità chiari e trasparenti. Al tempo stesso, rafforza la linea di continuità con l’orientamento della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale in tema di armonizzazione europea.
Pur riconoscendo in astratto il diritto al rimborso dei costi, la domanda viene rigettata per assenza di fondamento nella misura richiesta e perché già integralmente soddisfatta secondo i criteri equitativi applicabili.
Osservazioni finali
Questa decisione, letta congiuntamente a dec. ABF Coordinamento n. 26525/2019, Corte Cost. n. 263/2022 e CGUE Lexitor, offre una sintesi chiara dell’attuale stato dell’arte sull’effettività del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, e impone agli operatori del credito l’obbligo di coerenza con i principi del diritto europeo, anche per i contratti stipulati prima delle modifiche normative del 2021.
Parole chiave: estinzione anticipata – Lexitor – art. 125-sexies TUB – ABF – costi up front – diritto UE – cessione del quinto – rimborso – equità – spese legali.

