Guida in stato di ebbrezza: l’assunzione di farmaci non giustifica l’alcoltest positivo. Analisi giuridica e orientamenti della Cassazione
Nel panorama del diritto della circolazione stradale, la fattispecie di reato prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada rappresenta una delle norme più frequentemente applicate e, contestualmente, più dibattute nelle aule di giustizia. Una delle linee difensive più ricorrenti, avanzata dagli automobilisti risultati positivi all’alcoltest, riguarda l’interferenza di terapie farmacologiche o l’assunzione di medicinali che avrebbero alterato il metabolismo dell’etanolo, falsando il risultato strumentale o amplificando involontariamente gli effetti di una modica quantità di alcol.
Tuttavia, l’orientamento consolidato della Giurisprudenza di Legittimità, e in particolare una storica quanto attuale pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 38793/2011), ha eretto un muro pressoché invalicabile contro questa giustificazione. L’obiettivo di questo approfondimento è analizzare perché l’uso di farmaci non costituisce una scriminante, come opera l’accertamento tecnico e quale sia la ratio normativa che impone una presunzione assoluta di pericolo.
La natura dell’accertamento e il valore dell’alcoltest
L’accertamento dello stato di ebbrezza avviene, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso l’etilometro, uno strumento omologato capace di misurare la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata, convertendola poi nel tasso alcolemico ematico (g/l). Questo accertamento ha natura di prova legale privilegiata. Affinché il reato si configuri, non è necessario che l’agente accertatore descriva minuziosamente i sintomi clinici dell’ebbrezza (come l’alito vinoso o l’andatura barcollante), essendo sufficiente il superamento delle soglie numeriche previste dalla legge (0,5 g/l per l’illecito amministrativo, 0,8 g/l e 1,5 g/l per le fattispecie penali).
Il legislatore ha scelto di ancorare la punibilità a un dato oggettivo e scientifico proprio per sottrarre la verifica alla discrezionalità soggettiva. Di conseguenza, quando l’etilometro restituisce un valore superiore al limite, si cristallizza una verità processuale che è onere della difesa smontare, non con generiche asserzioni, ma con prove tecniche rigorose. In questo contesto, l’interazione farmacologica viene spesso invocata come fattore di disturbo del dato scientifico.
L’interazione tra farmaci e alcol: la posizione della Giurisprudenza
Molti farmaci, dagli ansiolitici agli antistaminici, passando per sciroppi contenenti alcol o medicinali che incidono sul metabolismo epatico, possono effettivamente interagire con l’alcol etilico. Alcuni possono rallentarne lo smaltimento, mantenendo il tasso alcolemico alto per più tempo, altri possono potenziarne gli effetti sedativi.
Tuttavia, sotto il profilo della responsabilità penale, tale interazione non esonera il conducente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38793 del 2011, ha affrontato il caso emblematico di una donna fiorentina condannata per guida in stato di ebbrezza nonostante la difesa avesse sostenuto che il superamento della soglia fosse dovuto all’assunzione combinata di vino e farmaci per l’asma. I Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito un principio di diritto fondamentale: la circostanza che il soggetto sia sotto terapia farmacologica non elimina l’elemento soggettivo del reato (la colpa), ma anzi lo rafforza.
Chi sa di dover assumere farmaci che possono interagire con l’alcol o che contengono essi stessi alcol, ha un dovere di diligenza rafforzato. L’utente della strada è tenuto a conoscere gli effetti collaterali delle sostanze che assume (leggendo il foglietto illustrativo o consultando il medico) e, di conseguenza, deve astenersi dal bere alcolici o, in alternativa, deve astenersi dal guidare. Ignorare questa interazione equivale a una condotta imprudente o negligente, pienamente sufficiente a integrare la colpa penale. Non si tratta di un errore scusabile, ma di una volontaria esposizione al rischio.
La presunzione di ebbrezza e il principio di offensività
La severità della norma si fonda sulla struttura stessa del reato di guida in stato di ebbrezza, che è un reato di pericolo presunto (o astratto). Il legislatore non richiede che si verifichi un incidente o che qualcuno si faccia male affinché il conducente sia punito; è sufficiente che il soggetto si metta alla guida in condizioni psicofisiche alterate.
La legge opera una presunzione assoluta: al superamento di determinati tassi alcolemici, il soggetto è considerato ex lege incapace di guidare con la necessaria prontezza e sicurezza. Non rileva la “tenuta” soggettiva all’alcol (il fatto che una persona si “senta” sobria nonostante il tasso elevato), né rileva la causa specifica che ha portato a quel tasso (se solo vino o vino misto a farmaci).
Qui entra in gioco il principio di offensività, centrale in queste sentenze. Il bene giuridico tutelato è la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica. Poiché l’assunzione di alcol, eventualmente potenziata dai farmaci, riduce le facoltà reattive e cognitive, il fatto stesso di guidare in tali condizioni offende il bene giuridico tutelato, creando un pericolo per la collettività. La protezione della collettività è il valore supremo che prevale sulle giustificazioni individuali legate a terapie mediche, a meno che non si tratti di casi di forza maggiore o caso fortuito (ipotesi rarissime e difficilissime da provare, come l’assunzione inconsapevole di alcol).
La questione dei residui nel cavo orale
Diverso è il discorso tecnico relativo ai residui di alcol nel cavo orale, spesso citati in relazione all’uso di collutori o spray per la gola a base alcolica appena prima del controllo. In teoria, questi prodotti possono alterare la misurazione dell’aria espirata creando un “falso positivo” momentaneo (c.d. mouth alcohol). Tuttavia, le procedure operative delle forze dell’ordine prevedono solitamente l’effettuazione di due prove a distanza di 5-10 minuti l’una dall’altra.
Questo intervallo di tempo è tecnicamente sufficiente a far evaporare l’alcol rimasto nelle mucose della bocca. Se entrambe le misurazioni confermano il superamento della soglia, la difesa basata sull’uso del collutorio o del farmaco spray cade, poiché il dato rilevato riflette l’alcol presente nel sangue (assorbito dall’organismo) e non quello presente solo in bocca. Anche in questo caso, dunque, la giurisprudenza tende a confermare la responsabilità del conducente.
Le conseguenze e il dovere di cautela dell’automobilista
Le conseguenze per chi viene condannato sono severe e variano in base alla fascia di gravità: si va dalle sanzioni amministrative pecuniarie e sospensione della patente per la fascia più bassa (0,5-0,8 g/l), fino all’arresto, ammende pesanti, revoca della patente e confisca del veicolo per le fasce superiori (oltre 1,5 g/l), il tutto aggravato se l’infrazione è commessa in orario notturno o provoca incidenti.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, il comportamento che l’automobilista sotto terapia deve tenere è univoco. Il principio di autoresponsabilità impone di verificare preventivamente se i farmaci assunti siano compatibili con la guida e con l’assunzione di alcolici. Se il farmaco “tradisce” l’automobilista amplificando l’effetto di un bicchiere di vino, la responsabilità ricade interamente su chi ha scelto di mettersi al volante in quelle condizioni. La legge non ammette ignoranza sugli effetti delle sostanze che volontariamente introduciamo nel nostro corpo prima di guidare un mezzo potenzialmente letale. In definitiva, chi assume farmaci ha l’onere giuridico e morale di adottare una cautela maggiore, astenendosi dal bere o dal guidare finché non vi sia la certezza assoluta del ripristino delle facoltà psicofisiche idonee alla guida.

