Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. V tributaria, ord. 16 gennaio 2026, n. 913

Massima redazionale

È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione nella parte in cui il contribuente dichiara di non voler più coltivare l’impugnazione relativa ad alcune cartelle, quand’anche gli atti prodotti a sostegno dello sgravio non siano idonei a dimostrarne l’annullamento; l’interesse ad agire, requisito ex art. 100 c.p.c., viene meno per abdicazione processuale.
Nel giudizio di rinvio, l’adempimento dell’assistenza tecnica di cui all’art. 12 d.lgs. 546/1992 può ritenersi sanato in corso di causa ove risulti l’intervento del difensore, conformemente al vincolo derivante dalla precedente cassazione.
Sono rituali le notifiche dell’appello eseguite alla parte personalmente quando non sia stato eletto domicilio presso il difensore nominato in corso di causa (art. 170 c.p.c.).
Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) vincola il giudice: ove il contribuente non contraddica specificamente le modalità di notificazione delle cartelle, i relativi fatti devono ritenersi ammessi e non necessitano di ulteriore prova.
L’istanza di esibizione degli originali delle relate è inammissibile se non è stato ritualmente dedotto il disconoscimento della conformità delle copie agli originali (art. 2719 c.c.).
L’agente della riscossione può costituirsi con avvocato del libero foro: la disciplina positiva consente, in alternativa all’Avvocatura dello Stato, il patrocinio esterno; non sussiste un divieto di assistenza tecnica per le parti pubbliche nel processo tributario.
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato (art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002) in caso di rigetto.


Fatti di causa (sintesi)

Un contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro l’iscrizione a ruolo fondata su venticinque cartelle. In appello, dichiarata dapprima la nullità del giudizio per difetto di assistenza tecnica, la vicenda tornava in Cassazione e quindi in rinvio, dove il giudice di merito:
(i) declinava la giurisdizione per le cartelle previdenziali a favore del giudice ordinario;
(ii) dichiarava inammissibile il ricorso per le cartelle tributarie regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate.
In cassazione, il contribuente: (a) insisteva su pretesa violazione del vincolo da rinvio; (b) contestava la ritualità della notifica dell’appello; (c) deduceva l’erronea applicazione del principio di non contestazione e l’insufficienza della prova delle notifiche; (d) chiedeva l’esibizione degli originali; (e) eccepiva il difetto di legittimazione dell’agente patrocinato da avvocato esterno.

La Corte: dichiara la parziale inammissibilità per carenza di interesse con riferimento alle cartelle che il ricorrente dichiara “sgravate” e, per il resto, rigetta.


Questioni affrontate

  1. Ambito e modalità di attuazione del vincolo da rinvio in tema di assistenza tecnica.

  2. Validità della notifica dell’appello in assenza di elezione di domicilio presso il difensore.

  3. Portata applicativa del principio di non contestazione sulle notifiche delle cartelle.

  4. Onere di disconoscimento delle copie ai fini dell’ordine di esibizione degli originali.

  5. Titolarità del patrocinio dell’agente della riscossione e possibilità di avvalersi di difensori esterni.

  6. Presupposti dell’ulteriore contributo unificato.


Ragioni della decisione

a) Vincolo da rinvio e sanatoria dell’assistenza tecnica

Il giudice di rinvio ha correttamente dato attuazione al principio già affermato in sede rescindente: la mancanza originaria della difesa tecnica non comporta automatica inammissibilità quando risulti sanata dalla successiva costituzione del difensore. Il percorso argomentativo del giudice regionale si conforma al dictum.

b) Notifica dell’appello e domicilio

La notifica alla parte personalmente è valida quando non risulti elezione di domicilio presso il difensore nominato durante la pendenza del giudizio. Le censure sul numero civico e su altri profili fattuali si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

c) Non contestazione delle notifiche

Una volta allegate e documentate le modalità di notifica delle cartelle, l’assenza di una contestazione specifica del contribuente determina l’ingresso del fatto nella res iudicanda come non controverso, con esonero da prova ulteriore e vincolo per il giudice.

d) Copie e originali delle relate

L’ordine di esibizione degli originali presuppone il rituale disconoscimento delle copie: in mancanza di una puntuale deduzione (tempi, atti, contenuti), la richiesta è inammissibile per difetto di autosufficienza.

e) Patrocinio dell’agente della riscossione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio direttamente, avvalersi dell’Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro secondo il quadro normativo vigente; non sussiste alcuna preclusione all’assistenza tecnica esterna in sede tributaria.

f) Contributo unificato

Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo, istituto di natura parasanzionatoria.


Principi di diritto (formulazione)

  1. «La carenza sopravvenuta di interesse conseguente alla rinuncia sostanziale a coltivare l’impugnazione comporta la parziale inammissibilità del ricorso, a prescindere dall’idoneità probatoria dei documenti addotti.»

  2. «L’assistenza tecnica ex art. 12 d.lgs. 546/1992 può ritenersi sanata in corso di causa ove risulti l’intervento del difensore, in conformità al vincolo derivante dalla cassazione con rinvio.»

  3. «È valida la notifica dell’appello alla parte quando non risulti elezione di domicilio presso il difensore, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..»

  4. «Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. preclude l’ulteriore verifica istruttoria dei fatti non specificamente contestati, ivi comprese le modalità di notifica delle cartelle.»

  5. «L’istanza di esibizione degli originali è inammissibile in difetto di disconoscimento rituale delle copie ai sensi dell’art. 2719 c.c..»

  6. «L’agente della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nel processo tributario; non sussiste un obbligo di patrocinio esclusivo dell’Avvocatura dello Stato.»


Osservazioni

La pronuncia offre tre coordinate operative:

  • Processo tributario: il rispetto del vincolo da rinvio e la sanatoria in itinere della difesa tecnica evitano derive formalistiche; i profili notificatori vanno contestati in modo specifico sin dal merito per non incorrere nell’effetto preclusivo dell’art. 115 c.p.c.

  • Prova documentale: la strategia difensiva sulle relate richiede, a pena d’inammissibilità, la puntuale articolazione del disconoscimento delle copie, con indicazione di atti e tempi.

  • Gestione del patrocinio: per l’ente della riscossione la facoltà di scelta tra Avvocatura e foro esterno è strumento fisiologico di organizzazione della difesa; le eccezioni sulla legittimazione tecnica sono, in via generale, destinate a non superare il vaglio di legittimità.



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