Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. I penale, sent. 9 gennaio 2026, n. 833

Massima redazionale

Ai fini dell’estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria (regime anteriore alla riforma del 2022), il termine decorre dall’irrevocabilità della sentenza di condanna e cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione, da individuarsi nell’iscrizione a ruolo della pretesa erariale; non sono configurabili cause di sospensione o di interruzione della decorrenza. È sufficiente, in ogni caso, anche la notifica della cartella di pagamento come indice dell’avvio della riscossione coattiva. Rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva disposto la conversione della pena pecuniaria in giorni di libertà controllata.


Fatti di causa

A carico del condannato era stata irrogata una pena pecuniaria per violazioni in materia di stupefacenti; divenuta irrevocabile la sentenza, il magistrato di sorveglianza disponeva la conversione in libertà controllata, respingendo l’opposizione con cui si eccepiva la prescrizione della pena pecuniaria. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazioni procedimentali nella fase di opposizione; (ii) erronea applicazione dell’art. 172 c.p., assumendo maturata la prescrizione nonostante l’intervenuta riscossione coattiva.


Questioni

  1. Individuazione del dies a quo e del dies ad quem del termine estintivo della pena pecuniaria.

  2. Se l’iscrizione a ruolo (ovvero la notifica della cartella) determini l’inizio dell’esecuzione con arresto della decorrenza.

  3. Se il sistema conosca sospensioni/interruzioni della decorrenza del termine.

  4. Ampiezza del potere motivazionale del giudice dell’opposizione nella verifica della prescrizione della pena.


Ragioni della decisione

a) Cornice normativa e sequenza temporale

La Corte chiarisce che, nel regime previgente alla riforma del 2022, il termine di estinzione della pena pecuniaria inizia con l’irrevocabilità della condanna. Esso cessa di decorrere quando inizia l’esecuzione della pena: la funzione dell’istituto non è punitiva rispetto all’inerzia del debitore, ma misura l’inerzia dell’Autorità nell’esercizio della pretesa punitiva.

b) Inizio dell’esecuzione: iscrizione a ruolo e cartella

Il Collegio qualifica l’iscrizione a ruolo quale manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria: atto autorativo che, per sé solo, impedisce l’estinzione, a prescindere dalle successive vicende della riscossione (tempi, modalità, collaborazione del condannato). È comunque considerata idonea anche la notifica della cartella quale indice dell’avvio del recupero coattivo.

c) Assenza di sospensione/interruzione

Nel sistema dell’estinzione della pena (diverso dalla prescrizione del reato) non operano istituti di sospensione o interruzione: l’ordinamento non contempla, per la pena pecuniaria, norme analoghe a quelle dettate per la prescrizione del reato. L’unico fatto impeditivo è l’inizio dell’esecuzione.

d) Conseguenze sul caso concreto

Accertate iscrizione a ruolo e notifica in data anteriore al maturare del termine, la pretesa estintiva è infondata. Le censure procedimentali restano inutili, non essendovi pregiudizio difensivo: il giudice dell’opposizione può offrire argomentazioni diverse a sostegno della medesima conclusione, una volta instaurato il contraddittorio pieno.


Principio di diritto

«Nel regime anteriore alla riforma del 2022, ai fini dell’estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dall’irrevocabilità della sentenza e cessa con l’inizio dell’esecuzione, da individuarsi nell’iscrizione a ruolo della pretesa erariale (ovvero nella notifica della cartella quale indice dell’avvio del recupero coattivo); non sono previste cause di sospensione o interruzione della decorrenza.»


Osservazioni

La decisione consolida un’impostazione funzionalistica dell’istituto: ciò che blocca la maturazione estintiva non è la conoscenza dell’atto da parte del condannato, ma la cessazione dell’inerzia dell’Autorità tramite un atto esecutivo immediatamente efficace (iscrizione a ruolo). Ne discendono tre corollari pratici:

  • l’eccezione di prescrizione della pena pecuniaria deve confrontarsi puntualmente con le date di iscrizione a ruolo e/o notifica della cartella;

  • risultano irrilevanti i profili sulle tempistiche interne della riscossione dopo l’avvio dell’esecuzione;

  • non è configurabile una “interruzione” o “sospensione” della decorrenza: l’alternativa è binaria, tra inerzia e avvio dell’esecuzione.


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