Giurisprudenza consumatori

CGT Lazio, Sez. 5, sent. 29 ottobre 2025, n. 6565

Massima

Nel giudizio di ottemperanza tributaria la perdurante omissione, anche parziale, degli adempimenti imposti dalla sentenza passata in giudicato integra un inadempimento idoneo a giustificare la nomina del commissario ad acta. La liquidazione delle spese di lite comprende le spese generali nella misura percentuale forfetaria, oltre accessori di legge; il pagamento dei soli compensi con IVA e cassa non esaurisce l’obbligo nascente dal decisum. L’eccezione di cessazione della materia del contendere è infondata quando il pagamento non sia integrale.


Oggetto del giudizio e quadro processuale

Il contribuente ha introdotto il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di precedenti pronunce favorevoli, lamentando l’inadempimento dell’ente impositore limitatamente alle spese generali nella misura del quindici per cento sulle spese liquidate in appello. L’amministrazione ha dedotto di avere già provveduto al pagamento delle spese indicate in dispositivo, comprensive di IVA e contributo previdenziale, sostenendo l’inesistenza di ulteriori poste dovute. La Corte ha verificato documentalmente l’esecuzione parziale dell’obbligo e la residua omissione relativa alle spese generali, riconoscendone la debenza e l’efficacia vincolante discendente dal giudicato.

Presupposti e funzione dell’ottemperanza

La pronuncia valorizza la natura para-esecutiva dell’ottemperanza nel processo tributario, delineandone i presupposti: esistenza di un titolo giudiziale definitivo, persistenza dell’inadempimento e necessità di adottare misure sostitutive idonee ad assicurare l’effettività del comando. La mancata corresponsione di una componente delle spese liquidate – quand’anche si tratti di una voce accessoria e forfetaria – integra un inadempimento sostanziale, perché incide sul contenuto precettivo del giudicato. Ne consegue che l’ottemperanza può essere attivata anche per conseguire l’esatto adempimento delle sole spese, non essendo richiesto che l’inottemperanza riguardi il merito impositivo.

Spese generali e contenuto dell’obbligo esecutivo

Il Collegio richiama la struttura legale della liquidazione delle spese, che, oltre ai compensi, comprende gli accessori di legge e, tra questi, le spese generali in misura percentuale forfetaria. La forfettizzazione non ne attenua la cogenza: si tratta di una componente tipizzata del credito del difensore, riflesso necessario della regolazione giudiziale delle spese. L’ente che versi solo compensi, IVA e cassa omette una parte del dovuto e non può invocare l’avvenuto pagamento “nei limiti della sentenza” quando la decisione, letta secondo i parametri normativi applicabili, impone di includere anche la voce forfetaria. Da ciò discende il rigetto della prospettata cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’istante a ottenere l’integrale soddisfazione del titolo.

Misure conformative: commissario ad acta, termini e oneri

Accertata l’inottemperanza, la Corte dispone la nomina di un commissario ad acta, individuato in un funzionario dell’ufficio giudiziario, conferendogli i poteri necessari per dare esecuzione alla sentenza nel termine assegnato. Viene scandito un cronoprogramma puntuale: un termine principale per il compimento degli atti esecutivi e un termine successivo per la relazione sull’attività svolta. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato secondo il testo unico sulle spese di giustizia, a conferma della natura sanzionatoria-restitutoria dell’istituto rispetto alla condotta omissiva della parte pubblica.

Portata sistematica e ricadute operative

La decisione ribadisce la centralità del principio di effettività della tutela anche nella fase esecutiva del processo tributario, chiarendo che l’adempimento parziale non neutralizza il potere-dovere del giudice di assicurare l’integrale attuazione del giudicato. Per le amministrazioni, il messaggio è duplice: la liquidazione delle spese deve essere eseguita nella sua interezza, includendo le spese generali forfetarie oltre agli accessori, e l’inerzia – anche circoscritta a voci accessorie – espone alla nomina del commissario e alla copertura degli ulteriori costi procedimentali. Per i contribuenti, la pronuncia conferma l’utilità dell’ottemperanza quale strumento mirato a conseguire la conformazione dell’azione amministrativa al comando giudiziale, senza necessità di riaprire il merito e con la possibilità di ottenere misure sostitutive rapide ed efficaci.


Sentenza_Z18_6565_2025

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