Fideiussioni Omnibus e schema ABI: la nullità della clausola di deroga ex art. 1957 c.c. travolge il decreto ingiuntivo. Analisi della Sentenza del Tribunale di Verona del 14 gennaio 2026.
Il contenzioso bancario in materia di garanzie personali continua a registrare pronunce di significativo interesse, consolidando l’orientamento di legittimità inaugurato dalle Sezioni Unite del 2021 in tema di intese anticoncorrenziali. Con una recente sentenza emessa il 14 gennaio 2026, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Verona ha offerto un’applicazione rigorosa dei principi sulla nullità parziale delle fideiussioni redatte su modulo ABI, sancendo la revoca di un decreto ingiuntivo per l’intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia. La pronuncia si segnala per la chiarezza con cui traccia il nesso di causalità giuridica tra la nullità della clausola di deroga ai termini di legge e l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria.
Il fatto processuale e le eccezioni preliminari
La vicenda trae origine dall’opposizione promossa da due garanti avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona per un importo di oltre 47.000 euro. Gli opponenti, fideiussori di un debitore principale, contestavano la pretesa creditoria della società cessionaria (mandataria della titolare del credito) sollevando diverse eccezioni, tra cui la carenza di titolarità del credito e, in via dirimente, la nullità della fideiussione rilasciata nell’ottobre 2005. La difesa dei garanti si fondava sulla conformità del contratto allo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a, Legge n. 287/1990). In particolare, gli opponenti deducevano che la nullità della clausola che derogava ai termini dell’articolo 1957 c.c. comportasse l’estinzione della garanzia, non avendo il creditore agito entro i termini semestrali previsti dal codice.
La nullità parziale e la prova della condotta anticoncorrenziale
Il Giudice, accogliendo l’opposizione, ha preliminarmente qualificato il contratto oggetto di causa come “fideiussione omnibus”. Il Tribunale ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui i contratti “a valle” di intese dichiarate nulle dall’Autorità Garante sono affetti da nullità parziale. Tale invalidità colpisce esclusivamente le clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata (nello specifico gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI), salvo che non emerga una diversa volontà delle parti.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’onere probatorio. Il Tribunale di Verona ha ribadito che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce “prova privilegiata” della condotta anticoncorrenziale. Nel caso di specie, la rilevanza probatoria di tale provvedimento è stata ritenuta massima, in virtù della stretta connessione temporale tra l’accertamento dell’Autorità (maggio 2005) e la stipula della fideiussione (ottobre 2005). Il Giudice ha osservato come l’efficacia di prova presuntiva sia tanto più pregnante quanto minore è lo scarto temporale tra l’accertamento dell’intesa illecita e la sottoscrizione del contratto, circostanza pienamente verificatasi nel caso in esame .
La reviviscenza dell’art. 1957 c.c. e l’estinzione della garanzia
Il cuore giuridico della sentenza risiede nelle conseguenze della dichiarata nullità dell’articolo 6 del contratto di fideiussione, clausola riproduttiva dell’omologo articolo dello schema ABI censurato. Tale clausola, nella prassi bancaria, ha la funzione di derogare alla disciplina dell’articolo 1957 del Codice Civile, esonerando la banca dall’onere di agire giudizialmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione per mantenere viva la garanzia.
Venuta meno la clausola di deroga per nullità antitrust, la disciplina legale dell’articolo 1957 c.c. riprende pieno vigore. Di conseguenza, l’istituto di credito (o il suo avente causa) è tenuto a dimostrare di aver coltivato le proprie istanze verso il debitore principale nel termine semestrale di decadenza. Nel giudizio in oggetto, la parte opposta non ha fornito prova di aver agito giudizialmente nei confronti del debitore principale o dei garanti entro tale termine. L’inevitabile conseguenza, statuita dal Tribunale, è l’accoglimento dell’eccezione di estinzione della fideiussione , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Conclusioni e rigetto delle domande subordinate
La sentenza merita attenzione anche per il rigetto delle domande riconvenzionali subordinate formulate dalla società opposta, la quale invocava l’arricchimento senza causa o l’indebito oggettivo (artt. 2033 o 2041 c.c.) in caso di accoglimento dell’opposizione. Il Tribunale ha respinto tali pretese per mancanza di allegazione e prova dei presupposti necessari.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Verona del 14 gennaio 2026 conferma che la nullità antitrust non è una mera petizione di principio, ma uno strumento di tutela concreta che, attraverso il meccanismo della nullità parziale, può portare alla completa liberazione del garante qualora il creditore non abbia rispettato i termini di decadenza previsti dal codice civile, termini che tornano ad essere imperativi una volta espunta la clausola derogatoria illecita. La parte opposta è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.

