Nullità del conto corrente per mancanza della forma scritta e legittimazione processuale
La forma scritta nei contratti bancari non è un mero orpello burocratico, ma un requisito di validità ad substantiam la cui assenza travolge l’intero rapporto, imponendo la rideterminazione dei saldi depurati da ogni onere non validamente pattuito. È questo il principio cardine riaffermato dalla XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma con la sentenza depositata il 15 luglio 2025, all’esito di un giudizio che ha visto contrapposte una società correntista (poi dichiarata priva di legittimazione), un intervenuto volontario e un primario istituto di credito.
La pronuncia si segnala per la duplice valenza: processuale, nel dipanare una complessa questione di legittimazione attiva, e sostanziale, nel sanzionare l’istituto di credito incapace di produrre in giudizio i contratti originari.
Il nodo della legittimazione attiva: il “passo falso” della società e il salvataggio dell’interventore
La vicenda processuale si apre con un colpo di scena. L’azione era stata inizialmente promossa da una società a responsabilità limitata (S.r.l.) che lamentava l’applicazione di interessi anatocistici e commissioni indebite su due rapporti di conto corrente. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso un difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla società attrice, circostanza che ha portato il Tribunale a dichiararne il difetto di legittimazione attiva, con conseguente compensazione delle spese di lite nei suoi confronti.
A “salvare” le sorti del contenzioso è stato l’intervento volontario spiegato dal Sig. [omissis], presumibilmente il titolare effettivo dei rapporti o il soggetto a cui i diritti erano stati trasferiti (o il garante che aveva pagato indebitamente), il quale ha fatto proprie le domande di ripetizione dell’indebito. Il Giudice ha ritenuto ammissibile tale intervento, permettendo così di entrare nel merito delle contestazioni contrattuali e di giungere a una decisione sulla sostanza della pretesa restitutoria.
La “probatio diabolica” della Banca: contratti inesistenti e nullità ex art. 117 TUB
Superato lo scoglio procedurale, il cuore della decisione investe la validità dei contratti di conto corrente. Come noto, l’articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB) impone la forma scritta a pena di nullità per i contratti bancari. Tale nullità può essere fatta valere solo dal cliente (nullità di protezione) e rileva d’ufficio.
Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione sulla mancanza di valida pattuizione scritta delle condizioni economiche, la Banca convenuta non è stata in grado di produrre i contratti originari debitamente sottoscritti. Questa carenza probatoria ha conseguenze devastanti per l’istituto di credito: in assenza del documento contrattuale, tutte le clausole relative a interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto (CMS), spese e valute sono considerate nulle o inesistenti ab origine.
Il Tribunale di Roma ha pertanto accertato la nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa. La conseguenza giuridica di tale declaratoria è la rideterminazione del saldo di conto corrente applicando i seguenti criteri correttivi:
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Interessi: Sostituzione dei tassi applicati dalla banca con il tasso legale (art. 1284 c.c.) o con i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB (tasso nominale minimo e massimo dei BOT), ben più favorevoli al correntista.
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Eliminazione degli oneri non pattuiti: Espunzione totale delle commissioni di massimo scoperto, delle spese non documentate e della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), stante l’assenza di una valida clausola di reciprocità o di specifica approvazione scritta.
La condanna e il principio del “saldo zero”
L’operazione di ricalcolo, affidata a un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), ha ribaltato i rapporti di dare-avere. Quello che per la banca era probabilmente un saldo debitore o pari a zero, si è trasformato, una volta depurato dagli addebiti illegittimi accumulati negli anni, in un ingente credito a favore del correntista (nella persona dell’interventore).
Il Tribunale ha condannato la Banca al pagamento della somma di € 109.136,33, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di costituzione in giudizio dell’interventore fino all’effettivo soddisfo. La sentenza conferma che, in assenza di contratto e di estratti conto completi (spesso l’assenza del contratto si accompagna alla mancata produzione della sequenza storica degli estratti, imponendo la ricostruzione dal c.d. “saldo zero”), la ricostruzione contabile deve essere improntata al massimo favore per il cliente, espungendo ogni posta priva di giustificazione causale scritta.
Conclusioni e spese di lite
La pronuncia si chiude con la condanna della Banca alla rifusione delle spese di lite in favore dell’interventore vittorioso, liquidate secondo i parametri forensi, oltre al rimborso delle spese di CTU. Questa sentenza rappresenta un monito severo per gli istituti di credito sulla necessità di conservare e produrre la documentazione contrattuale (anche per rapporti risalenti) e offre agli operatori del diritto uno spunto strategico rilevante sull’utilizzo dell’istituto dell’intervento volontario per sanare eventuali carenze di legittimazione dell’attore originario, preservando l’azione di ripetizione dell’indebito bancario.
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