Giurisprudenza consumatori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sez. 9, 29/10/2025, n. 6544

Massima – Nel contenzioso relativo a cartelle e intimazioni di pagamento impugnate per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, il contribuente può convenire in giudizio alternativamente l’ente titolare del credito o l’agente della riscossione, non configurandosi litisconsorzio necessario tra i due; conseguentemente, il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio e non può dichiarare l’estinzione per inattività del ricorrente che non provveda alla chiamata dell’agente della riscossione disposta ai sensi dell’art. 107 c.p.c. In difetto di prova specifica e “raccordabile” alle singole cartelle poste a base dell’intimazione, la pretesa non può ritenersi legittimamente azionata.


1. La vicenda: intimazione di pagamento per tasse automobilistiche e arresto “processuale” in primo grado

La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 9) prende le mosse dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, fondata su tre cartelle riferite a tasse automobilistiche regionali, per un importo complessivo contestato di poco superiore a mille euro. Il contribuente deduce di non avere mai ricevuto gli atti prodromici e, su tale presupposto, chiede l’annullamento delle cartelle per omessa notifica e l’accertamento della prescrizione del credito.

Il primo grado non si chiude con una decisione sul merito della pretesa tributaria, bensì con una declaratoria di estinzione per inattività: il giudice, dopo avere ordinato al ricorrente la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ex art. 107 c.p.c., prende atto dell’omesso adempimento e dichiara l’estinzione, compensando le spese. La frattura decisiva, dunque, non riguarda subito la fondatezza della pretesa, ma l’assetto del contraddittorio e la corretta individuazione dei soggetti necessari nel processo tributario.

2. Il principio affermato in appello: assenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione

La Corte riforma l’impostazione del primo giudice, valorizzando un orientamento di legittimità ormai consolidato: quando la censura riguarda la mancata notifica (o l’invalidità) degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente titolare del credito o contro il concessionario/agente della riscossione, senza che tra i due sussista litisconsorzio necessario.

La conseguenza, sul piano tecnico-processuale, è di particolare rilievo: se non vi è litisconsorzio necessario, non può gravare sul contribuente un onere “condizionante” di chiamata in causa dell’altro soggetto, e soprattutto non è consentito chiudere il processo con una estinzione per inattività basata sull’omessa chiamata imposta dal giudice. Il baricentro si sposta così dalla logica della “comune causa” alla logica della legittimazione alternativa, che tutela l’effettività dell’azione del contribuente, evitando che la scelta del convenuto (ente o agente) diventi un ostacolo processuale improprio.

3. La funzione dell’art. 39 d.lgs. 112/1999: onere di chiamata in capo al concessionario che voglia evitare l’esito della lite

La Corte innesta, in modo coerente, un ulteriore passaggio sistematico: quando il contribuente convenisse l’agente della riscossione e la contestazione investisse profili riconducibili al merito della pretesa impositiva o, più in generale, alla titolarità e legittimità del credito, è l’agente che, se non vuole rispondere dell’esito della lite, deve chiamare in giudizio l’ente creditore secondo la disciplina speciale (art. 39 d.lgs. 112/1999). Ne deriva un assetto asimmetrico ma razionale: il contribuente non è gravato da un onere di “completamento” del contraddittorio, mentre l’agente – che opera come braccio esecutivo della riscossione – può e deve attivarsi per coinvolgere l’ente titolare della pretesa quando la controversia lo richieda.

In questa architettura, il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, proprio perché la fattispecie non integra litisconsorzio necessario. La pronuncia, in sostanza, riconduce l’ordine ex art. 107 c.p.c. entro i suoi limiti fisiologici: strumento eccezionale e discrezionale, non grimaldello per trasformare una legittimazione alternativa in un vincolo processuale a carico del ricorrente.

4. Il riflesso sulla tutela del contribuente: concentrazione e non “trappola” processuale

La decisione possiede una valenza di policy processuale. Nelle liti da riscossione, l’impugnazione di intimazioni e cartelle è frequentemente costruita su vizi della sequenza notificatoria; se si imponesse al contribuente di convenire sempre e comunque sia l’ente sia l’agente, il processo rischierebbe di trasformarsi in una trappola formale, in cui l’errore nella selezione del contraddittorio prevale sull’accertamento effettivo della legittimità della pretesa. L’opzione interpretativa accolta in sentenza, al contrario, privilegia un modello di tutela effettiva: il contribuente può scegliere un convenuto legittimato, e l’ordinamento rimette ai rapporti interni tra ente e agente (e agli strumenti di chiamata) la gestione delle eventuali ricadute.

5. Il merito: prova della notifica e requisito del “collegamento” alle cartelle poste a base dell’intimazione

Pur essendo la questione processuale dirimente rispetto all’errore del primo giudice, la Corte non si arresta a tale profilo. Essa osserva che, nel precedente grado, la Regione aveva prodotto alcune relate di notifica, ma che dalla loro lettura non risultava possibile collegarle alle specifiche cartelle indicate nell’intimazione impugnata, poiché mancava una corrispondenza riconoscibile con i numeri identificativi delle cartelle stesse.

Questo passaggio merita attenzione perché precisa uno standard probatorio spesso sottovalutato nella prassi: non basta l’esibizione di documenti notificatori “in astratto” pertinenti a crediti della medesima natura, occorrendo invece una prova specifica e raccordabile ai singoli atti presupposti. In difetto, viene meno il presupposto procedimentale che rende esigibile la pretesa nella forma azionata, e la contestazione del contribuente non può essere neutralizzata da produzioni documentali prive di univoco nesso identificativo.

6. Spese: compensazione integrale e particolarità del caso

Quanto alla regolazione delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale, motivandola con la mancata costituzione della Regione in secondo grado e con la particolarità della vicenda. La scelta si colloca in una logica equitativa: da un lato, l’appellante ottiene la riforma della declaratoria di estinzione; dall’altro, l’assetto processuale del giudizio e la condotta difensiva in appello rendono ragionevole una chiusura non punitiva sul piano delle spese.

7. Osservazioni conclusive: una decisione “di sistema” sulla legittimazione nelle liti da riscossione

La sentenza si segnala per due risultati di ordine generale. In primo luogo, riafferma che la legittimazione passiva alternativa, nelle impugnazioni fondate su vizi degli atti presupposti, non tollera conversioni surrettizie in litisconsorzio necessario, e dunque non consente di far discendere dall’omessa chiamata un esito estintivo. In secondo luogo, ribadisce che la prova della notifica deve essere non solo prodotta, ma anche “leggibile” e riferibile, senza ambiguità, alle cartelle concretamente poste a base dell’intimazione: requisito che, sul piano della garanzia del contribuente, equivale a pretendere tracciabilità, trasparenza e verificabilità dell’azione di riscossione.

Il messaggio, in ultima analisi, è sobrio ma incisivo: l’effettività della tutela giurisdizionale nel processo tributario non può essere sacrificata né a formalismi sul contraddittorio né a prove documentali prive di un chiaro raccordo con gli atti contestati.



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