Tribunale di Lecce, sez. 2, 03/02/2026
Massima – In tema di credito ai consumatori, l’omessa inclusione nel calcolo del TAEG dei premi assicurativi contestuali alla concessione del finanziamento, quando strutturati in modo da costituire requisito sostanziale per l’accesso al credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, determina una divergenza tra TAEG pattuito e TAEG effettivamente applicato idonea a integrare violazione dell’art. 125-bis TUB, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB, mediante rideterminazione del piano di ammortamento al tasso BOT minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
1. La struttura della decisione e il perimetro dell’opposizione a decreto ingiuntivo
La sentenza del Tribunale di Lecce si colloca nell’alveo delle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse in materia di finanziamenti ai consumatori, ove la contestazione investe la correttezza del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato nel corso del rapporto.
Il giudizio, instaurato dagli opponenti – debitore principale, coobbligata e garante – nei confronti della società cessionaria del credito, prende avvio da un decreto ingiuntivo per un importo superiore a quarantaduemila euro. In via preliminare, il giudice rigetta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta, rilevando la produzione del contratto di cessione e dell’elenco dei crediti ceduti, dal quale risultava ricompreso il rapporto oggetto di causa. La statuizione appare coerente con il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di cessione in blocco ex art. 58 TUB, è sufficiente la dimostrazione documentale dell’inclusione del credito nell’operazione traslativa per fondare la legittimazione processuale del cessionario.
Superato tale profilo preliminare, il giudice concentra l’analisi sul merito dell’opposizione, ritenuta fondata limitatamente alla differenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
2. Il ruolo decisivo della consulenza tecnica e la ricostruzione del TAEG effettivo
Elemento centrale della motivazione è la consulenza tecnica contabile, ritenuta completa, coerente e immune da vizi metodologici. Il consulente, nel procedere al ricalcolo, ha incluso tra i costi rilevanti ai fini del TAEG anche le spese assicurative, evidenziando una significativa divergenza tra l’indice indicato in contratto (11,71%) e quello effettivamente applicato (14,869%).
La questione non è meramente aritmetica, ma attiene alla qualificazione giuridica delle voci di costo. Il giudice richiama l’art. 121, comma 2, TUB, secondo cui nel “costo totale del credito” rientrano gli interessi e tutti gli altri oneri che il consumatore deve pagare in relazione al contratto, inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi, compresi i premi assicurativi, quando la conclusione del relativo contratto costituisca requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
In tal senso, la sentenza valorizza anche le Istruzioni di Banca d’Italia dell’agosto 2009, che includono tra gli oneri rilevanti le spese per assicurazioni volte a garantire il rimborso del credito, quando contestuali o obbligatorie per l’accesso al finanziamento.
3. Il collegamento genetico e funzionale delle coperture assicurative
Il Tribunale non si limita a un richiamo formale alla disciplina normativa, ma accerta in concreto la natura delle polizze assicurative abbinate al finanziamento. Il meccanismo di addebito delle coperture, contestuale all’erogazione del prestito e computato nel montante da restituire ratealmente, viene qualificato come espressione di un collegamento genetico e funzionale con il finanziamento.
La sentenza sottolinea che tali costi, sostenuti per accedere al prestito, presentano connotazione remunerativa indiretta, in quanto programmati in funzione di garantire all’istituto finanziatore il rimborso delle somme erogate. In questa prospettiva, la qualificazione delle spese assicurative come meramente “facoltative” viene ritenuta non aderente alla struttura concreta dell’operazione, giacché esse risultano integrate nel sinallagma e funzionali alla tutela del creditore.
Ne deriva l’affermazione secondo cui tali oneri avrebbero dovuto essere inseriti nel computo del TAEG; la loro omissione ha determinato una divergenza rispetto all’indice riassuntivo espresso in contratto.
4. Divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato: violazione strutturale e nullità
La differenza accertata dal CTU viene qualificata dal giudice come anomalia incidente sugli elementi strutturali del contratto. L’indicazione di un ISC/TAEG inferiore rispetto a quello effettivamente applicato comporta, secondo la giurisprudenza di merito richiamata in motivazione, la violazione dell’art. 117, comma 6, TUB, che sancisce la nullità delle clausole recanti condizioni economiche più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
La ratio è evidente: se il TAEG rappresenta l’indicatore sintetico del costo totale del credito, la sua sottostima altera la trasparenza contrattuale e incide sulla stessa formazione del consenso del consumatore, compromettendo l’equilibrio informativo che la disciplina del credito al consumo intende garantire.
La sentenza si colloca dunque in quell’orientamento che, in presenza di divergenza significativa tra TAEG pattuito e TAEG effettivo, ravvisa non una mera irregolarità formale, bensì una nullità parziale della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo.
5. L’applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB e la rideterminazione del piano di ammortamento
Accertata la difformità, il giudice applica il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, che impone l’applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, tale tasso è stato individuato nell’1,441%. Il consulente ha quindi rielaborato il piano di ammortamento considerando quale capitale l’importo effettivamente messo a disposizione del cliente (euro 50.000,00) e applicando il tasso BOT, con conseguente rideterminazione del debito residuo.
All’esito dei conteggi, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l’importo ancora dovuto alla data indicata è risultato pari a euro 13.580,68, in luogo della somma originariamente ingiunta.
La pronuncia, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti al pagamento della sola somma rideterminata, dando applicazione concreta alla funzione riequilibratrice del meccanismo sostitutivo.
6. Effetti processuali e regolazione delle spese
Sul piano processuale, la decisione assume rilievo anche per la regolazione delle spese. In considerazione dell’esito favorevole agli opponenti quanto all’accertamento della difformità del TAEG e della significativa riduzione del debito, il giudice pone a carico della società opposta sia le spese di lite sia quelle della consulenza contabile.
La soluzione si giustifica alla luce del principio di soccombenza sostanziale, atteso che l’indagine tecnica ha evidenziato l’applicazione di condizioni economiche difformi rispetto a quelle contrattualmente dichiarate.
7. Considerazioni conclusive: TAEG come indice di trasparenza sostanziale
La sentenza in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale che attribuisce al TAEG una valenza non meramente informativa, ma strutturale. La sua corretta determinazione non è adempimento formale, bensì presupposto di validità delle condizioni economiche.
L’inclusione dei premi assicurativi contestuali al finanziamento, quando funzionalmente connessi all’erogazione e strutturati in modo da incidere sull’accesso al credito, costituisce un passaggio decisivo per garantire la veridicità dell’indicatore sintetico del costo. La loro omissione altera il quadro economico rappresentato al consumatore e legittima l’intervento sostitutivo dell’ordinamento.
La decisione offre così un’ulteriore conferma della centralità del principio di trasparenza nel diritto bancario e finanziario, declinato non come mera correttezza formale dell’informazione, ma come esigenza di corrispondenza effettiva tra il costo pubblicizzato e quello realmente sopportato, con effetti incisivi sulla validità delle pattuizioni e sull’equilibrio del rapporto contrattuale.

