Giurisprudenza banche

Tribunale di Reggio Emilia, sez. 2, 07/02/2026

Massima – Nei contratti di credito ai consumatori, l’“importo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAN coincide con le sole somme effettivamente messe a disposizione del consumatore e destinate alla restituzione, restando invece i costi iniziali (quali spese di istruttoria/commissioni) estranei al TAN e rilevanti, semmai, per il TAEG. Quando risulti, sulla base dei dati contrattuali e dell’importo delle rate, una difformità in aumento del TAN effettivamente applicato rispetto a quello indicato in contratto, trova applicazione il meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB (tasso BOT), con rideterminazione del piano di ammortamento e conseguente ricalcolo del dare-avere. Il costo di una polizza assicurativa collegata al finanziamento è incluso nel TAEG solo se la copertura è richiesta per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte; ove risulti, in concreto, la facoltatività del servizio e la trasparenza informativa (anche mediante rappresentazione comparativa nel SECCI), non si configura violazione dell’art. 125-bis TUB. In caso di condotta processuale connotata da colpa grave, è ammissibile la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., a prescindere dalla prova del danno.


1. La trama fattuale e l’oggetto del giudizio: due finanziamenti, contestazioni su TAN/TAEG e domanda riconvenzionale

La pronuncia interviene su un contenzioso tipico del credito al consumo, nel quale l’attrice – in proprio e quale erede – agisce in ripetizione per interessi e competenze asseritamente indebitamente trattenute in relazione a due finanziamenti (2015 e 2018), deducendo la non corrispondenza tra TAN/TAEG dichiarati e quelli desumibili dalle rate pattuite, nonché profili connessi alla gestione del premio assicurativo. La convenuta resiste sostenendo la correttezza dei tassi indicati e propone domanda riconvenzionale per il residuo, allegando interruzione dei pagamenti, decadenza dal beneficio del termine e interessi moratori convenzionali. Sullo sfondo emergono anche due snodi processuali che la sentenza valorizza: l’omessa partecipazione della convenuta alla mediazione obbligatoria, sanzionata ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 (ratione temporis), e l’ammissione di CTU contabile.

2. La ricostruzione normativa: TAN come tasso “puro” e TAEG come costo totale del credito

Il percorso motivazionale si caratterizza per una ricostruzione sistematica delle nozioni di TAN e TAEG, ancorata al Titolo VI TUB e alla disciplina del credito ai consumatori. Il Tribunale ribadisce che il TAN esprime il tasso corrispettivo “puro” e non incorpora commissioni e spese, mentre il TAEG è indice armonizzato che sintetizza il costo totale del credito, includendo interessi e oneri conosciuti dal finanziatore e dovuti dal consumatore (escluse le spese notarili), secondo la definizione di “costo totale del credito” e le regole di calcolo demandate alla Banca d’Italia. Tale distinzione non è meramente definitoria: essa governa, nel caso concreto, l’individuazione delle grandezze che possono entrare nel calcolo del TAN e quelle che, invece, attengono al solo TAEG, con conseguenze dirette sull’accertamento dell’eventuale difformità e sulle sanzioni civilistiche applicabili.

3. Il nodo centrale: cosa rientra nell’“importo totale del credito” e perché le spese di istruttoria non possono “gonfiare” il TAN

Il punto cruciale della controversia, così come esplicitamente qualificato dal giudice, risiede nell’impostazione difensiva dell’intermediario: per sostenere la correttezza del TAN indicato, la convenuta assume che nel calcolo debbano entrare anche le spese di istruttoria “anticipate”, arrivando a ridefinire l’importo finanziato in misura superiore rispetto a quello esposto nei contratti. Il Tribunale respinge l’assunto con un argomento tanto semplice quanto dirimente: per previsione normativa, nell’“importo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAN devono rientrare esclusivamente le somme messe a disposizione che il consumatore è tenuto a restituire; le spese iniziali (istruttoria/commissioni) non sono capitale erogato, ma “costi del credito”, e dunque, se del caso, concorrono al TAEG, non al TAN.

La motivazione è rafforzata da un’analisi della stessa documentazione contrattuale (in particolare dei SECCI), da cui risulta che le spese di istruttoria sono elencate tra i costi connessi rilevanti per il TAEG. Da qui la presa di posizione contro una frequente distorsione “contabile” nei contenziosi seriali: l’intermediario non può trasformare costi in capitale per rendere compatibile ex post la rata con un TAN dichiarato più basso.

4. La critica alla CTU e il recupero del controllo giudiziale: elaborazioni di parte e verifica sui soli dati contrattuali

Un tratto di particolare interesse tecnico è il modo in cui la sentenza governa il rapporto fra consulenza e giudizio. Pur avendo disposto CTU, il Tribunale non recepisce acriticamente l’elaborato, ma individua un errore metodologico: il CTU avrebbe incluso nel calcolo del TAN le spese di istruttoria, seguendo piani di ammortamento allegati dalla convenuta. Il giudice qualifica tali piani come mere elaborazioni di parte, prive di idoneità dimostrativa perché non risultano accettati dal mutuatario al momento della stipula e, soprattutto, risultano elaborati in epoca successiva all’instaurazione della lite.

La sentenza, quindi, compie un’operazione che merita attenzione: riporta l’accertamento sul terreno dei dati contrattuali “puri” (importo totale del credito, numero rate, importo rata), procedendo a una verifica diretta e perciò logicamente controllabile. In questo passaggio, la funzione della CTU viene ricondotta al suo corretto statuto: non fonte autonoma di fatti, né veicolo per sostituire con costruzioni unilaterali la base negoziale, ma strumento tecnico che deve muovere da parametri giuridicamente corretti.

5. La difformità del TAN dichiarato e la conseguente applicazione dell’art. 117, comma 7, TUB

Accertata la non corrispondenza tra TAN indicato e TAN ricavabile dalle rate sulla base dell’“importo totale del credito” contrattuale, il Tribunale applica la sanzione civilistica prevista dall’art. 117, comma 7, TUB, con sostituzione del tasso convenzionale con il tasso BOT. È questo il passaggio che trasforma una contestazione apparentemente “arithmetica” in una questione di validità ed efficacia delle clausole economiche: la non corretta indicazione del tasso, in quanto incidente su un elemento essenziale del regolamento contrattuale e sulla trasparenza ex art. 117 TUB, innesca il meccanismo sostitutivo e impone la rideterminazione del piano di ammortamento.

La pronuncia offre un’applicazione molto concreta della logica dell’art. 117: la tutela non si esaurisce nella stigmatizzazione della scorrettezza informativa, ma produce effetti ricostruttivi sul rapporto, ricalcolando gli interessi corrispettivi secondo un criterio legale e oggettivo, con rideterminazione del dare-avere tra le parti.

6. Premio assicurativo CPI: facoltatività, costo nel TAEG e ruolo del SECCI nella trasparenza comparativa

Quanto alla polizza CPI collegata al secondo finanziamento, la sentenza distingue nettamente fra due profili: la “titolarità” economica del premio restituito dall’assicurazione e l’eventuale obbligatorietà della copertura ai fini del computo nel TAEG. Sul primo profilo, il Tribunale ricostruisce la dinamica contrattuale: il premio risulta anticipato dall’intermediario e inglobato nell’“importo totale del credito”; la domanda di restituzione, peraltro, viene abbandonata dall’attrice nel corso del giudizio, con conseguente perdita di centralità della questione.

Sul secondo profilo, più propriamente giuridico, la censura viene respinta perché il giudice ritiene provata la natura facoltativa della polizza. Non è un’affermazione apodittica: la motivazione si fonda sulla qualificazione testuale della copertura come “facoltativa” e, soprattutto, su elementi di riscontro relativi alla concessione di finanziamenti ad altri consumatori della medesima classe di merito anche in assenza di sottoscrizione della polizza, inferendone che il servizio non fosse requisito per ottenere credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. In questo quadro, la mancata inclusione del costo nel TAEG contrattuale non integra violazione della disciplina, anche perché nel SECCI risulta esplicitata in modo comparativo l’incidenza della polizza sul costo complessivo, rendendo l’offerta “con” e “senza” assicurazione confrontabile e trasparente.

La decisione, così, chiarisce un criterio pratico: non basta la contestualità di sottoscrizione e la connessione economica al finanziamento per imporre l’inclusione nel TAEG; ciò che conta è la necessità della copertura come condizione di accesso al credito o di accesso alle condizioni pubblicizzate, valutata anche in chiave probatoria e non solo formale.

7. Dare-avere, compensazione e domanda riconvenzionale: l’esito “misto” e la riduzione del residuo

All’esito dei ricalcoli, il Tribunale quantifica gli interessi indebitamente corrisposti (in ragione dell’applicazione del tasso sostitutivo BOT) e li pone in compensazione con il residuo azionato in via riconvenzionale dalla convenuta per il secondo finanziamento. La ricostruzione conduce a un esito tipico delle liti di ricalcolo: non un’accoglienza piena della ripetizione, né un integrale rigetto della pretesa creditoria, ma la rideterminazione del debito residuo in misura inferiore rispetto a quella originariamente pretesa, con condanna dell’attrice al pagamento del solo importo ritenuto effettivamente dovuto, oltre interessi contrattuali e moratori dalla data indicata.

Ciò che conta, sul piano dogmatico, è il criterio: la difformità del TAN produce un “effetto di sistema” sul piano di ammortamento e sugli interessi; tale effetto non resta confinato a una voce, ma incide sull’intera economia del rapporto e, dunque, sul saldo complessivo, sino a modificare l’esito della domanda riconvenzionale.

8. Spese, CTU/CTP e sanzioni: tra soccombenza, mediazione e responsabilità aggravata

La regolazione delle spese segue una logica che merita di essere letta unitariamente. Da un lato, il Tribunale pone spese di CTU, esborsi e CTP a carico della convenuta, ritenuta soccombente in ragione della rideterminazione del quantum e dell’accertata difformità dei tassi applicati. Dall’altro lato, interviene un profilo di “politica del processo”: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., motivata con riferimento alla natura sanzionatoria e officiosa dell’istituto, che prescinde dalla prova del danno e richiede mala fede o colpa grave. Il giudice individua tale presupposto nella condotta difensiva della convenuta, ritenuta idonea ad alimentare confusione tra TAN e TAEG e a sostenere le proprie tesi mediante piani di ammortamento “alterati”, in un contesto in cui la difformità dei tassi era, secondo la ricostruzione del Tribunale, oggettivamente riscontrabile.

In chiave sistematica, la sentenza segnala l’uso dell’art. 96, comma 3, come presidio contro l’abuso del processo nelle controversie seriali, nelle quali l’asimmetria informativa e la tecnicità contabile possono essere sfruttate per difese pretestuose o per spostare il baricentro dalla verifica dei dati contrattuali alla proliferazione di ricostruzioni unilaterali.

9. Osservazioni conclusive: il giudizio sulla trasparenza come giudizio “matematico” e giuridico insieme

La decisione si segnala per un approccio che potremmo definire di “rigore verificativo”: la trasparenza non viene trattata come categoria retorica, ma come proprietà misurabile del contratto. Il giudice richiama la struttura normativa del credito ai consumatori e, soprattutto, la gerarchia delle grandezze (importo totale del credito, TAN, costi, TAEG), impedendo che la categoria dei “costi” sia convertita in “capitale” per salvare l’apparenza del tasso pubblicizzato.

Nel contempo, la pronuncia fornisce un’indicazione operativa su polizze accessorie: l’obbligatorietà non si presume e deve emergere, anche per via indiziaria, da elementi compatibili con la prassi dell’intermediario; quando la facoltatività sia provata e la comparazione nel SECCI sia chiara, la mancata inclusione nel TAEG non è sanzionabile.

Infine, la sanzione ex art. 96, comma 3, introduce un messaggio “disciplinante” per il contenzioso: in materia di credito al consumo, la difesa non può legittimamente affidarsi a costruzioni contabili postume o a strategie di opacizzazione dei parametri; l’esito può non limitarsi alla soccombenza, ma estendersi alla responsabilità aggravata come risposta all’abuso della leva processuale.



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