Tribunale di Milano, sez. 6, 08/01/2026, n. 165
Massima – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore “specifico” per far valere l’invalidità derivata della garanzia ex art. 1939 c.c., grava sull’opponente l’onere di allegare e provare, con specificità, i presupposti dell’usurarietà (tasso applicato, TEGM del periodo e parametri del decreto ministeriale), non essendo ammissibile la sommatoria aritmetica tra interessi corrispettivi e moratori; è legittima la pattuizione che consente il calcolo degli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi scaduti ove conforme alla delibera CICR 9 febbraio 2000; l’ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo né indeterminatezza dell’oggetto alla luce del principio di diritto delle Sezioni Unite 15130/2024; l’eventuale inesattezza del TAEG, fuori dall’ambito del credito al consumo, integra al più violazione di regole di comportamento con tutela risarcitoria, non invalidità del contratto.
1. Premessa e interesse della pronuncia: fideiussione specifica e “invalidità riflessa” del mutuo nel giudizio monitorio
La sentenza del Tribunale di Milano n. 165/2026 (Sezione VI civile) si colloca nel solco delle opposizioni a decreto ingiuntivo promosse dal garante personale per contestare la pretesa creditoria facendo leva, non già su eccezioni estintive del debito (pagamento, prescrizione, compensazione), bensì sull’invalidità del rapporto principale garantito e, per derivazione, sull’invalidità della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c. Il caso presenta una struttura lineare: due soggetti finanziatori concedono a una società un mutuo di euro 150.000; l’opponente, amministratrice della società, presta fideiussione specifica; l’inadempimento della mutuataria conduce le mutuanti ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; una terza garante versa la quasi totalità del debito esigibile e residua un importo che viene azionato monitoriamente nei confronti della fideiussora specifica.
L’interesse tecnico della decisione è duplice. Da un lato, la sentenza chiarisce l’assetto degli oneri di allegazione e prova quando il fideiussore contesti l’esistenza del credito eccependo la nullità del mutuo. Dall’altro, applica, con taglio operativo, alcuni arresti di legittimità particolarmente “caldi”: Sezioni Unite 19597/2020 sull’onere probatorio nell’usura, Sezioni Unite 15130/2024 sull’ammortamento alla francese e la più recente elaborazione in tema di mora e calcolo separato degli interessi.
2. La vicenda sostanziale: risoluzione di diritto del mutuo e azione contro la garante per il residuo
Il Tribunale ricostruisce il fatto costitutivo del credito con impostazione compatta: il mutuo prevedeva un piano rateale; la mutuataria omette il pagamento di dodici rate per un importo complessivo significativo; le mutuanti esercitano la clausola risolutiva espressa, determinando l’immediata esigibilità del capitale residuo oltre alle rate scadute; il debito complessivo maturato viene in larga parte estinto da una diversa garante, con residuo azionato contro l’opponente in virtù della fideiussione specifica. La prova del titolo (mutuo e garanzia) e dell’inadempimento è ritenuta raggiunta in via documentale, con richiamo espresso al paradigma dell’art. 1218 c.c. e alla costruzione delle Sezioni Unite 13533/2001 sul riparto degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale: al creditore spetta allegare titolo e inadempimento; al debitore/garante provare l’adempimento o altri fatti estintivi/modificativi.
È significativo che la decisione valorizzi la natura “specifica” della fideiussione e la qualità soggettiva dell’opponente quale amministratrice della società garantita al momento della stipula: elementi che, pur non incidendo direttamente sulla validità delle clausole, rafforzano in concreto l’esigenza di una contestazione puntuale e non meramente assertiva.
3. Il primo snodo: l’usura dedotta per sommatoria tra corrispettivi e moratori e l’onere probatorio dell’opponente
Il cuore difensivo dell’opponente era costruito su due argomenti tra loro connessi: da un lato, la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia; dall’altro, l’asserita conseguente nullità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c., con invalidità riflessa della fideiussione ex art. 1939 c.c.
Il Tribunale rigetta l’eccezione anzitutto per carenza di allegazione e prova. Richiamando testualmente l’impostazione delle Sezioni Unite 19597/2020, la sentenza ribadisce che chi deduce l’usurarietà deve indicare non solo la clausola e il tasso applicato, ma anche il TEGM del periodo di riferimento e gli elementi del decreto ministeriale, così da consentire la verifica comparativa; non basta affermare che “la sommatoria” porterebbe oltre soglia. L’opponente, secondo il giudice, non indica il tasso soglia di periodo, non prova la misura del tasso effettivamente applicato né fornisce criteri di calcolo del superamento. Ne consegue un rigetto per difetto del minimo probatorio.
La sentenza aggiunge un’ulteriore ragione, di diritto sostanziale: la sommatoria corrispettivi/moratori è erronea sia matematicamente sia giuridicamente, poiché le due componenti perseguono funzioni diverse (corrispettivo del godimento del capitale e “penale” per l’inadempimento) e non operano cumulativamente sul medesimo presupposto. Il giudice richiama un arresto di legittimità che esclude il cumulo materiale e impone, invece, una valutazione separata dell’incidenza dei corrispettivi e dei moratori, con comparazione del tasso effettivo globale maggiorato della percentuale di mora rispetto al tasso medio del periodo. Il punto non è meramente contabile: è una scelta di qualificazione funzionale che impedisce di trasformare la mora in un “moltiplicatore” indiscriminato della soglia antiusura.
4. Anatocismo e mora su interessi scaduti: la delibera CICR come norma di sistema
L’opponente deduceva la nullità del mutuo sostenendo che gli interessi moratori fossero calcolati anche sugli interessi corrispettivi contenuti nelle rate, con violazione dell’art. 1283 c.c. e produzione di effetti anatocistici. Il Tribunale rigetta l’eccezione perché la clausola contrattuale è espressamente convenuta ed è conforme alla disciplina regolatoria dettata dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, che, in attuazione dell’art. 120, comma 2, TUB, consente – a determinate condizioni e con specifica pattuizione – la produzione di interessi su interessi scaduti in deroga al divieto codicistico.
La motivazione non si limita a richiamare la delibera come “schermo” formale: sottolinea che la clausola è stata specificamente approvata per iscritto, dunque ricade nel perimetro di validità della deroga regolatoria. Ne deriva un principio applicativo importante per la prassi contenziosa: la contestazione di anatocismo in materia di mora non può prescindere dal controllo di conformità alla delibera CICR e alla concreta struttura della clausola; in caso di conformità, la censura tende a degradare a mera doglianza astratta.
5. Ammortamento “alla francese”: dalle controversie seriali alla stabilizzazione nomofilattica (S.U. 15130/2024)
Uno dei motivi più ricorrenti nelle opposizioni a decreti ingiuntivi su mutui è l’accusa secondo cui il piano di ammortamento alla francese realizzerebbe una capitalizzazione occulta degli interessi e produrrebbe anatocismo. La sentenza milanese, in modo esplicito, recepisce il principio di diritto delle Sezioni Unite 15130/2024, secondo cui l’ammortamento alla francese non comporta anatocismo né violazione di norme imperative e non determina indeterminatezza dell’oggetto, quando siano indicati importo erogato, durata, TAN/TAEG e periodicità delle rate con ripartizione capitale/interessi. La pronuncia richiama anche un successivo arresto che, con particolare riferimento al tasso variabile, ribadisce la natura “indicativa” del piano proiettivo e l’assenza di obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli derivanti dai parametri noti al momento della pattuizione.
Il significato giuridico è chiaro: la critica dell’ammortamento alla francese, se proposta in modo generico e senza indicare specifiche violazioni informative o manipolazioni dei criteri di calcolo, è oggi destinata a soccombere per effetto della stabilizzazione nomofilattica.
6. TAEG e invalidità: regola di comportamento e tutela risarcitoria “fuori dal credito al consumo”
L’opponente lamentava l’errata indicazione del TAEG, sostenendo che quello “ricavabile” dalle condizioni sarebbe stato superiore a quello indicato. Il Tribunale rigetta anche questo motivo, anzitutto per difetto di prova: la parte non fornisce alcun elemento tecnico o documentale sui criteri di calcolo e sulla divergenza asserita.
Ma la decisione è interessante soprattutto in diritto: fuori dall’ambito del credito al consumo, l’indicazione del TAEG risponde a finalità di trasparenza e l’eventuale inesattezza non comporta invalidità del contratto né caducazione del tasso corrispettivo (TAN); si tratta, semmai, di violazione di una regola di comportamento, suscettibile di tutela risarcitoria ove sia provato un danno conseguente all’informazione scorretta. È un passaggio che delimita con precisione il confine tra nullità “strutturale” e responsabilità da informazione: la prima incide sull’esistenza del vincolo; la seconda opera sul piano rimediale, ma presuppone allegazione e prova del pregiudizio.
7. Istruzione solo documentale e “ragione più liquida”: quando CTU ed esibizione diventano superflue
Coerentemente con il rigore sugli oneri di allegazione, il Tribunale respinge la richiesta di ordine di esibizione e di CTU contabile, ritenendole superflue perché i motivi di opposizione risultano “documentalmente infondati”. La scelta si iscrive nella logica della “ragione più liquida”: se la censura è intrinsecamente priva di base (per mancanza di allegazioni o per consolidato contrario orientamento nomofilattico), l’istruttoria contabile non può essere utilizzata per supplire a contestazioni generiche o esplorative.
La pronuncia, in tal modo, riafferma un criterio di economia processuale che, nel contenzioso seriale bancario, assume valore ordinatore: la CTU non è strumento per costruire ex post la specificità delle eccezioni.
8. Esito e portata applicativa: conferma del decreto e responsabilità difensiva del garante
La sentenza rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c., con condanna alle spese secondo i parametri minimi e tenendo conto della non particolare complessità e dell’istruttoria documentale.
La portata applicativa della decisione è chiara: quando il fideiussore intenda far valere l’invalidità derivata della garanzia per asserita nullità del mutuo, deve costruire un impianto difensivo tecnicamente autosufficiente, fondato su allegazioni puntuali e su parametri normativi verificabili. In difetto, l’opposizione rischia di risolversi in un catalogo di eccezioni “standard” che, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite (usura, ammortamento alla francese, criteri di calcolo), viene rigettato senza necessità di approfondimenti istruttori.
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