Tribunale di Potenza, 02/01/2026, n. 5
Massima – Nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione all’esecuzione immobiliare fondata su mutuo fondiario, la domanda diretta alla determinazione giudiziale dell’ammontare del debito residuo integra opposizione all’esecuzione e non opposizione agli atti esecutivi, con conseguente insussistenza di decadenze legate ai termini dell’art. 617 c.p.c. In materia di usura, rileva unicamente l’usura originaria, valutata al momento della pattuizione, mentre il mero superamento “ex post” del tasso soglia (c.d. usura sopravvenuta) non determina nullità o inefficacia della clausola di interessi né, di regola, obblighi di rinegoziazione, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite. L’ammortamento “alla francese” è, di per sé, compatibile con il divieto di anatocismo e con la disciplina di trasparenza, quando il regolamento negoziale consenta al mutuatario di rappresentarsi costo e struttura del rimborso. I versamenti eseguiti in sede esecutiva per la conversione del pignoramento devono essere detratti dal debito residuo secondo le regole di imputazione dell’art. 1194 c.c., con distinzione tra interessi e capitale.
1. Vicenda processuale e qualificazione della tutela: la linea di confine tra art. 615 e art. 617 c.p.c.
La decisione del Tribunale di Potenza (Sezione civile, giudice monocratico dott. Luigi Galasso, 2 gennaio 2026) è paradigmatica perché chiarisce, con apprezzabile nettezza, un tema processuale che spesso determina l’esito delle controversie più della questione sostanziale: la corretta qualificazione dell’opposizione proposta in pendenza di esecuzione immobiliare.
Gli opponenti, già assoggettati a procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca in forza di mutuo fondiario, avevano introdotto il giudizio di merito sostenendo che la contestazione riguardasse la corretta determinazione del debito residuo, con particolare riferimento alla ricostruzione del saldo e alla necessaria detrazione di un importo versato per ottenere l’ammissione alla conversione del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione aveva, invece, in un primo momento qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, reputandola tardiva e rigettando l’istanza di sospensione. In sede di reclamo, il Tribunale aveva già riformato tale impostazione, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione e sospendendo la procedura; la sentenza di merito conferma e consolida tale qualificazione, ribadendo che quando l’oggetto è l’an debeatur o, come nel caso, il quantum debeatur in termini di ammontare residuo del credito azionato, la tutela si colloca nell’alveo dell’art. 615 c.p.c., non già dell’art. 617 c.p.c.
Il passaggio è rilevante perché delimita la portata delle preclusioni: il sindacato sul titolo esecutivo e sulla persistenza o esattezza della pretesa creditoria non può essere degradato a mera censura di irregolarità degli atti del processo esecutivo. In altri termini, la “determinazione giudiziale del residuo” non è un incidente endoesecutivo su singoli provvedimenti del G.E., ma una contestazione sulla pretesa sostanziale che legittima l’azione esecutiva.
2. La CTU quale asse decisorio e i limiti delle contestazioni tardive
Nel merito, la decisione attribuisce centralità alla consulenza tecnica d’ufficio, ritenendola corretta, completa ed esente da censure giuridiche, logiche e tecniche. Un profilo non marginale è il tema del contraddittorio endoperitale: il giudice riconosce che, in fase di conferimento dell’incarico, non erano stati scanditi tutti i termini ex art. 195 c.p.c.; tuttavia esclude la nullità della consulenza perché l’ausiliario aveva trasmesso la relazione alle parti consentendo osservazioni, e la difesa degli opponenti aveva comunque potuto articolare critiche in seguito. La sentenza, con impostazione pragmatica, nega che l’irregolarità formale si sia tradotta in lesione effettiva del diritto di difesa.
Significativo è anche il trattamento delle contestazioni sollevate dagli opponenti soltanto con la memoria di replica. Il Tribunale osserva che esse avrebbero potuto essere considerate tardive, richiamando il principio secondo cui le critiche alla CTU che attengono ad attendibilità e valutazione non possono essere introdotte per la prima volta a valle della fase in cui la consulenza viene discussa; e tuttavia le esamina ugualmente, evidenziandone l’inidoneità a scalfire la perizia. Il messaggio sistemico è chiaro: nel contenzioso bancario-esecutivo la CTU è spesso la “prova-regina”, ma la sua critica richiede puntualità, tempestività e specificità; in difetto, la censura rischia di ridursi a una contestazione assertiva.
3. Usura: primato dell’usura originaria e irrilevanza dell’usura sopravvenuta nel solco delle Sezioni Unite
Sul versante dell’usura, il Tribunale compie un’operazione di “bonifica concettuale” delle doglianze. Il CTU aveva evidenziato che una ricostruzione “ex post” poteva mostrare, in relazione agli interessi di mora, un TEG superiore al tasso soglia; ma il giudice chiarisce che, ai fini civilistici, rileva la sola usura originaria, ossia il superamento della soglia al momento della pattuizione. Il superamento sopravvenuto nel corso del rapporto non produce nullità o inefficacia della clausola, né consente di qualificare la pretesa del mutuante come contraria a buona fede per il solo fatto del sopraggiunto superamento, aderendo alla linea delle Sezioni Unite del 2017.
La motivazione è particolarmente utile perché non si limita a richiamare l’arresto nomofilattico, ma ne esplicita la ratio in termini di prevedibilità e certezza dei rapporti: la variabilità nel tempo delle soglie, se elevata a criterio di invalidazione sopravvenuta, renderebbe instabile la struttura economica dei contratti di durata e trasformerebbe la disciplina antiusura in un meccanismo di rinegoziazione forzosa non previsto dalla legge. Nello stesso passaggio, il Tribunale dà atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità più recente che ha tentato di valorizzare la buona fede nell’esecuzione anche rispetto a interessi divenuti usurari in corso di rapporto, ma lo reputa non persuasivo perché incoerente con l’impianto di certezza delineato dalle Sezioni Unite.
Ne discende, nel caso concreto, l’accertamento dell’inesistenza di usura originaria: le contestazioni degli opponenti risultano anche metodologicamente fragili perché ancorate a tassi soglia di trimestri assai successivi alla stipula del mutuo, e perché non indicano puntualmente quali voci di costo sarebbero state omesse nel calcolo del TEG.
4. Interessi di mora e metodo sostitutivo di determinazione del tasso: valorizzazione del dettato contrattuale
Un ulteriore profilo d’interesse è il modo in cui la sentenza affronta le “difficoltà” riscontrate in CTU nella verifica degli interessi di mora, a causa della mancanza delle fonti utilizzate nella contabilità bancaria e della presenza, negli estratti conto, di più tassi applicati in diversi sotto-periodi del semestre. Il consulente aveva, quindi, applicato un criterio alternativo previsto dal contratto, maggiorando di quattro punti l’Euribor semestrale, proprio in forza della clausola negoziale.
Il Tribunale valorizza tale scelta come metodologicamente corretta, perché ancorata al testo contrattuale e idonea a evitare arbitrii ricostruttivi. È un passaggio importante anche sul piano della “governance” probatoria: quando le contabilità di rapporto non consentono di risalire con certezza alle fonti dei tassi applicati, l’interpretazione e applicazione della clausola contrattuale diviene il criterio di stabilizzazione della ricostruzione.
5. Ammortamento alla francese: compatibilità con anatocismo, determinatezza e trasparenza
Il Tribunale affronta poi un argomento ricorrente nelle opposizioni esecutive su mutui: l’asserita invalidità del piano di ammortamento “alla francese”, prospettata talora come fonte di anatocismo, talaltra come indeterminatezza dell’oggetto o violazione della trasparenza. La sentenza si colloca in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, affermando che tale metodo di ammortamento è ormai riconosciuto come esente da vizi di nullità, escludendo che la rata costante implichi capitalizzazione illegittima degli interessi o indeterminatezza quando siano noti gli elementi essenziali del piano e il mutuatario possa rappresentarsi il costo complessivo del finanziamento. Il giudice richiama, a sostegno, pronunce recenti della Cassazione e, soprattutto, l’arresto delle Sezioni Unite 15130/2024, che esclude la nullità per mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto in un mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese standardizzato tradizionale.
In questa prospettiva, la doglianza degli opponenti viene neutralizzata su un doppio piano: sul piano tecnico, la CTU esclude anatocismo; sul piano giuridico, la struttura del piano non è di per sé incompatibile con trasparenza e determinatezza. La sentenza assume così un carattere “deflattivo” rispetto a eccezioni seriali, imponendo che la contestazione si misuri con la specificità del caso e non con formule generiche.
6. La detrazione delle somme versate per conversione del pignoramento: imputazione ex art. 1194 c.c.
Il punto in cui la sentenza riconosce una correzione concreta a favore degli opponenti riguarda la somma versata in sede esecutiva per ottenere l’ammissione alla conversione del pignoramento, pari a euro 57.817,19. Il CTU aveva espressamente dichiarato di non aver sottratto tale importo dal debito complessivo; il Tribunale dispone che esso sia detratto dal debito residuo determinato in CTU, applicando le regole di imputazione dell’art. 1194 c.c., con priorità agli interessi e poi al capitale, salvo diversa volontà.
Questo passaggio ha una rilevanza pratica immediata, perché mostra come il giudizio di opposizione all’esecuzione, anche quando non travolge la pretesa creditoria, svolga una funzione di “riallineamento” del quantum, assicurando che i pagamenti effettuati nel corso della procedura siano correttamente contabilizzati e imputati secondo regole legali, evitando duplicazioni o sovrastime del residuo.
7. Dispositivo e regolazione delle spese: complessità della causa ed esito “alterno”
Nel dispositivo, il Tribunale dichiara dovuta una somma pari a euro 126.184,34 (al 5 settembre 2018), oltre interessi convenzionali successivi secondo i criteri indicati in CTU, con detrazione dell’importo versato per conversione secondo l’art. 1194 c.c. Quanto alle spese, dispone la compensazione integrale delle spese di lite, motivandola con la complessità della causa e con l’esito “alterno” della controversia; le spese di CTU sono ripartite a metà tra le parti.
La compensazione appare coerente con l’idea che, pur essendo state respinte le principali censure demolitorie (usura, anatocismo, invalidità del piano), il giudizio ha comunque inciso sul quantum mediante l’imputazione di un versamento rilevante e mediante la riduzione del saldo rispetto a quanto originariamente preteso dalla banca in estratto.
8. Considerazioni conclusive: una decisione “di sistema” tra certezza dell’usura e funzione riequilibratrice dell’opposizione
La pronuncia del Tribunale di Potenza è pubblicabile per almeno tre ragioni sistemiche. In primo luogo, chiarisce la qualificazione dell’azione nella dialettica art. 615/art. 617 c.p.c., riaffermando che l’opposizione che investe il quantum del credito azionato è opposizione all’esecuzione, con un effetto deflattivo rispetto a eccezioni di tardività impropriamente fondate sul modello degli atti esecutivi. In secondo luogo, consolida la linea nomofilattica sull’usura sopravvenuta, privilegiando la certezza dei rapporti e limitando l’antiusura al giudizio genetico di soglia, senza trasformarla in strumento di rinegoziazione. In terzo luogo, fornisce un esempio concreto di come l’opposizione all’esecuzione operi come strumento di “contabilità giudiziale” del rapporto, imponendo l’esatta imputazione dei pagamenti effettuati in sede esecutiva e ancorando la ricostruzione dei tassi, anche in presenza di lacune contabili, al dettato contrattuale.
Il risultato finale è una decisione che non cede né al formalismo demolitorio né alla deresponsabilizzazione della banca sul piano contabile: il credito non viene annullato, ma viene ricondotto entro un quantum verificato e depurato, con applicazione rigorosa delle regole di imputazione e con un richiamo alla giurisprudenza di legittimità idoneo a stabilizzare le categorie che, nel contenzioso bancario, tendono più frequentemente a generare incertezza.
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