Tribunale di Siracusa, sez. 2, 13/03/2026, n. 506
Massima
Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione di un fondo, l’esercizio protratto per oltre un ventennio di un possesso esclusivo, continuo, pacifico e non interrotto, manifestato attraverso attività materiali incompatibili con l’altrui signoria e connotate da un inequivoco animus domini, può ritenersi provato anche mediante deposizioni testimoniali convergenti che attestino la stabile disponibilità del bene, la sua recinzione, l’installazione di un cancello con chiavi nella esclusiva disponibilità del possessore, la manutenzione del fondo e l’assenza di contestazioni da parte dei titolari formali. In tale prospettiva, la recinzione del fondo e l’esercizio del correlato ius excludendi alios assumono particolare rilievo quali indici esteriori di una relazione materiale con la cosa corrispondente al diritto di proprietà.
L’oggetto della decisione e il suo rilievo sistematico
La sentenza in esame si colloca nel perimetro delle controversie volte all’accertamento giudiziale dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà immobiliare e offre un’applicazione lineare, ma giuridicamente significativa, dei principi in materia di possesso utile ad usucapionem. Il Tribunale di Siracusa è stato chiamato a verificare se la relazione instaurata dall’attore con un terreno sito in Augusta avesse assunto, per tempo, modalità e contenuto, i caratteri del possesso utile ex art. 1158 c.c. Il giudice, all’esito dell’istruttoria orale, ha accolto la domanda, ritenendo dimostrata la protrazione ultraventennale di un possesso esclusivo e pacifico, accompagnato da atti materiali di apprensione e gestione del bene incompatibili con una mera detenzione o con un uso tollerato.
Il rilievo della pronuncia risiede soprattutto nella chiarezza con cui essa valorizza gli indici esteriori del possesso dominicale, sottraendosi tanto a un approccio meramente dichiarativo, fondato su formule astratte, quanto a una lettura eccessivamente restrittiva della prova testimoniale. Il provvedimento si muove, infatti, entro coordinate classiche della giurisprudenza civile: il possesso rilevante ai fini dell’usucapione non si identifica con una generica frequentazione del bene, ma richiede l’esercizio di un potere di fatto corrispondente all’esplicazione del diritto di proprietà, percepibile anche all’esterno come piena signoria sulla res.
La struttura della domanda di usucapione e il thema probandum
La motivazione prende le mosse da una corretta impostazione del thema decidendum. Il giudice richiama il principio, consolidato, secondo cui colui che invoca l’usucapione deve dimostrare di avere esercitato per il tempo previsto dalla legge un possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico ed esclusivo, connotato dall’intenzione di comportarsi uti dominus. La domanda non può, dunque, essere accolta sulla base della sola inerzia del proprietario formale, né sulla semplice allegazione del decorso del tempo; occorre una prova positiva del contenuto sostanziale del potere esercitato sul bene.
La sentenza mostra piena consapevolezza di questo statuto probatorio. Il giudice non si limita a registrare l’assenza di contestazioni dei convenuti, ma verifica puntualmente se i fatti allegati dall’attore integrino realmente gli estremi del possesso dominicale. In tal senso, il percorso argomentativo risulta corretto e ordinato: dapprima viene individuata la regola di diritto; quindi viene verificata la sua concreta proiezione sul piano istruttorio; infine si procede alla sussunzione dei fatti provati nel paradigma dell’art. 1158 c.c.
La contumacia dei convenuti e i suoi limiti di incidenza sul giudizio
Un passaggio significativo, seppure preliminare, concerne la declaratoria di contumacia dei convenuti. Il Tribunale chiarisce correttamente che la mancata costituzione delle controparti non esonera l’attore dall’onere di provare la fondatezza della propria domanda. Si tratta di un rilievo non meramente formale. Nelle controversie di usucapione, l’assenza di resistenza dei convenuti può certamente agevolare il quadro processuale, ma non vale di per sé a sostituire la prova del possesso utile.
La pronuncia si mostra, sotto questo aspetto, tecnicamente rigorosa. La contumacia viene registrata quale dato processuale, ma non viene impropriamente elevata a fondamento diretto dell’accoglimento. Il giudice esige comunque la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto vantato e costruisce il decisum sull’istruttoria espletata, non sull’inerzia difensiva dei convenuti. Tale impostazione appare pienamente coerente con la natura costitutiva-accertativa della domanda di usucapione e con la necessità che il relativo accertamento riposi su una base probatoria sufficientemente solida.
L’interrogatorio formale non reso e il valore del comportamento processuale delle parti
La sentenza attribuisce rilievo anche alla mancata comparizione dei convenuti all’interrogatorio formale. Il richiamo all’art. 232 c.p.c. è corretto e si inserisce in un contesto nel quale il comportamento processuale delle parti viene considerato come elemento valutabile dal giudice. È importante osservare, tuttavia, che il Tribunale non fonda l’accoglimento della domanda esclusivamente sugli effetti della mancata risposta, ma utilizza tale circostanza come fattore corroborante di un compendio probatorio più ampio, costituito soprattutto dalle deposizioni testimoniali.
Anche questo profilo merita apprezzamento. La mancata risposta all’interrogatorio formale, in una controversia di usucapione, non può essere assunta isolatamente come prova piena del possesso ventennale, ma può concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti, a rafforzare il convincimento del giudice circa la veridicità della ricostruzione attorea. La sentenza si muove esattamente in questa direzione, evitando ogni automatismo.
La prova testimoniale quale asse portante dell’accertamento
Il cuore della decisione è rappresentato dalla prova orale. Il Tribunale valorizza in modo determinante le deposizioni di due testi, ritenute convergenti, precise e idonee a descrivere una relazione materiale dell’attore con il fondo protrattasi da epoca anteriore al ventennio utile. Dalle dichiarazioni emerge non una fruizione occasionale o intermittente del terreno, ma una costante attività di gestione e controllo: pulizia, taglio dell’erba, sistemazione e sostituzione della recinzione, installazione del cancello, custodia esclusiva delle chiavi, utilizzo del fondo da parte dell’attore, assenza di contestazioni altrui.
Tali elementi vengono correttamente letti dal giudice come manifestazioni esteriori di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene. Ciò che rileva, infatti, non è solo la durata del rapporto materiale con la res, ma la sua qualità giuridica. Le deposizioni richiamate non descrivono un semplice utilizzo tollerato, né un possesso ambiguo o promiscuo, bensì un insieme di condotte che, per contenuto e univocità, appaiono coerenti con l’esercizio del diritto dominicale.
La motivazione si segnala, in particolare, per aver colto la dimensione esteriore del possesso. I testi non riferiscono soltanto che l’attore “usava” il terreno, ma che lo aveva stabilmente sottratto alla disponibilità di terzi, delimitandolo fisicamente, governandone l’accesso e presentandolo all’esterno come proprio. In questo modo la prova orale viene elevata da mera conferma della presenza sul fondo a dimostrazione della qualità dominicale del possesso.
La recinzione del fondo e l’esercizio dello ius excludendi alios
Il segmento argomentativo di maggiore interesse sistematico riguarda il rilievo attribuito alla recinzione del terreno e all’installazione del cancello. Il Tribunale valorizza espressamente tali condotte come indici altamente significativi della volontà di esercitare sul bene una relazione corrispondente a quella del proprietario, richiamando l’orientamento per cui la recinzione, specie in relazione a un fondo, costituisce una delle manifestazioni più pregnanti dello ius excludendi alios.
La scelta è pienamente condivisibile. In materia di usucapione immobiliare, la prova del possesso non può essere ricercata soltanto negli atti di uso o godimento, ma deve concentrarsi anche su quegli atti che rendono evidente l’intenzione del soggetto di sottrarre il bene alla disponibilità altrui e di esercitarvi una signoria esclusiva. La recinzione e il cancello assolvono esattamente questa funzione: trasformano il bene in uno spazio delimitato, controllato e riconducibile in via esclusiva a chi ne governa l’accesso.
La motivazione del Tribunale è particolarmente efficace quando sottolinea che le chiavi del cancello erano nella esclusiva disponibilità dell’attore e che anche il precedente cancello in legno era stato realizzato da lui. Non si tratta di meri particolari descrittivi, ma di dati che, nel loro insieme, rendono oggettivamente percepibile la volontà di esercitare una piena signoria sul fondo. L’elemento materiale della delimitazione si salda così con l’elemento intenzionale del possesso uti dominus.
Il possesso esclusivo, pacifico e non interrotto
La sentenza mostra di avere bene individuato i caratteri che devono connotare il possesso utile ad usucapionem. Le deposizioni testimoniali vengono lette in funzione della dimostrazione della esclusività, della continuità e della pacificità del possesso. Sotto il primo profilo, rileva il fatto che il fondo fosse gestito solo dall’attore, il quale ne controllava l’accesso e vi compiva le principali attività materiali. Sotto il secondo, la ricostruzione temporale offerta dai testi colloca tali condotte ben oltre il limite ventennale richiesto dall’art. 1158 c.c. Sotto il terzo, assume rilievo l’assenza di contestazioni o rivendicazioni da parte dei titolari formali o di altri soggetti.
La motivazione appare convincente proprio perché non si accontenta di una prova atomistica di singoli episodi, ma ricostruisce un quadro di durata, nel quale le attività materiali si dispiegano lungo un arco temporale significativo e senza fratture apprezzabili. Il possesso non emerge come una sequenza occasionale di atti, bensì come una situazione di fatto stabilizzata. In questo senso, il Tribunale fa buon governo del principio secondo cui l’usucapione presuppone non l’esecuzione episodica di atti di esercizio del diritto, ma una relazione continuativa e coerente con la natura del bene.
L’assenza di contestazioni e l’inerzia del titolare formale
La sentenza attribuisce rilievo anche all’assenza di contestazioni da parte dei proprietari formali o di terzi. Tale elemento, isolatamente considerato, non sarebbe sufficiente a fondare l’usucapione; tuttavia, nel quadro complessivo delineato dalla prova orale, esso assume una funzione di conferma della pubblicità e pacificità del possesso. Il fatto che nessuno abbia reclamato il terreno all’attore, né abbia interferito nell’esercizio del potere di fatto da lui esplicato, rafforza infatti la percezione esterna di una signoria non clandestina né precaria.
Anche qui il giudice evita ogni semplificazione. Non assume l’inerzia del proprietario come fatto costitutivo del diritto, ma la considera quale dato coerente con l’esercizio di un possesso pacifico e indisturbato. Si tratta di un uso corretto dell’argomento, pienamente in linea con la funzione tipica dell’inerzia nel fenomeno usucapivo: essa non crea il possesso, ma consente al possesso, ove dotato dei requisiti di legge, di consolidarsi nel tempo sino a produrre l’effetto acquisitivo.
La sussunzione finale nell’art. 1158 c.c.
All’esito del percorso istruttorio, il Tribunale perviene a una sussunzione chiara dei fatti nell’art. 1158 c.c., dichiarando l’intervenuto acquisto della proprietà in capo all’attore. La motivazione, sotto questo profilo, è essenziale ma completa. Viene infatti chiarito che il possesso esclusivo del fondo, protrattosi per almeno un ventennio e manifestatosi attraverso atti materiali incompatibili con l’altrui proprietà, integra tutti i presupposti richiesti dalla norma per l’acquisto a titolo originario.
La correttezza della conclusione è rafforzata dalla coerenza tra il piano astratto e quello concreto: il giudice prima definisce il paradigma legale del possesso ad usucapionem, poi verifica se i fatti provati vi corrispondano, infine pronuncia l’effetto acquisitivo. Ne risulta una decisione che, pur resa nelle forme semplificate dell’art. 281-sexies c.p.c., conserva una struttura argomentativa solida e rispettosa della logica della fattispecie.
La trascrizione della sentenza e la funzione dell’art. 2651 c.c.
Il Tribunale dispone espressamente la trascrizione della sentenza ai sensi dell’art. 2651 c.c. Si tratta di un passaggio che, pur consequenziale, merita un cenno. La trascrizione della sentenza dichiarativa di usucapione non ha natura costitutiva dell’acquisto, che si perfeziona per effetto del possesso protratto nel tempo, ma assolve una funzione fondamentale di pubblicità dichiarativa e di opponibilità ai terzi. La decisione, quindi, non si limita ad accertare il diritto in capo all’attore, ma ne cura anche la proiezione esterna sul piano della pubblicità immobiliare, in coerenza con la natura e con gli effetti della pronuncia.
Le spese di lite e la rinuncia espressa alla relativa liquidazione
Un profilo peculiare della sentenza è rappresentato dalla mancata pronuncia sulle spese. Il Tribunale motiva tale scelta richiamando la espressa riserva formulata dall’attore, che aveva subordinato la richiesta di vittoria di spese all’eventuale opposizione o contestazione dei convenuti. In assenza di costituzione e di resistenza da parte di questi ultimi, il giudice ritiene di non poter disporre la condanna alle spese, valorizzando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La soluzione appare tecnicamente corretta. Il giudice ricorda opportunamente che la condanna alle spese può essere pronunciata anche d’ufficio, ma non quando la parte vittoriosa abbia manifestato una volontà contraria o limitativa. In questo caso, la formula utilizzata nell’atto introduttivo costituiva una chiara delimitazione della domanda accessoria. Il Tribunale, dunque, si conforma coerentemente al principio dispositivo, evitando di attribuire alla parte un bene processuale espressamente non richiesto nella concreta situazione verificatasi.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Siracusa si segnala per linearità, rigore istruttorio e corretto governo dei principi in materia di usucapione. Il nucleo della decisione è rappresentato dalla valorizzazione di una prova testimoniale specifica, convergente e idonea a dimostrare un possesso esclusivo, continuo, pacifico e ultraventennale del fondo, manifestato attraverso condotte chiaramente rivelatrici di un animus domini. In questa prospettiva, assumono rilievo decisivo la recinzione del terreno, l’installazione del cancello, la custodia esclusiva delle chiavi, la manutenzione del fondo e l’assenza di contestazioni da parte dei titolari formali.
Il pregio maggiore della pronuncia sta nell’avere mostrato, con particolare chiarezza, che l’usucapione non si prova attraverso formule di stile o allegazioni generiche, ma mediante la dimostrazione concreta di atti materiali di signoria sulla cosa, protratti nel tempo e percepibili all’esterno come esercizio del diritto di proprietà. La sentenza offre, pertanto, una conferma significativa di un orientamento costante: nei giudizi di usucapione immobiliare, la recinzione del fondo e il correlato esercizio dello ius excludendi alios costituiscono uno degli indici più forti del possesso dominicale.
Nel complesso, si tratta di una decisione sobria ma tecnicamente ben costruita, che si presta a essere valorizzata quale esempio di corretta applicazione dell’art. 1158 c.c. in una fattispecie nella quale il possesso, lungi dal restare fenomeno interiore o ambiguo, si è tradotto per lungo tempo in un insieme univoco e coerente di atti di dominio.
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