Corte di Appello di Napoli, sez. lav., 13/01/2026, n. 107
Massima
Nel rapporto di lavoro subordinato, il sistematico superamento, per un apprezzabile arco temporale, dei limiti legali e contrattuali del lavoro straordinario integra un’ipotesi di usura psico-fisica produttiva di danno non patrimoniale distinto dal danno biologico, il cui accertamento nell’an può fondarsi sulla presunzione derivante dalla obiettiva abnormità della prestazione, quale lesione del diritto del lavoratore a una esistenza libera e dignitosa tutelato dall’art. 36 Cost.; la liquidazione del relativo pregiudizio, ove non suscettibile di precisa prova nel suo ammontare, va compiuta in via equitativa secondo un criterio di diritto, valorizzando, quale parametro correttivo, la disciplina collettiva del lavoro straordinario. Diversamente, la domanda avente ad oggetto l’indennità sostitutiva di permessi contrattuali non goduti esige una allegazione puntuale della fonte negoziale, della disciplina applicabile e degli elementi costitutivi della pretesa, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero complessivo dei giorni asseritamente non fruiti.
La decisione nel quadro della tutela della persona del lavoratore
La pronuncia si segnala per il suo interesse sistematico, poiché si colloca all’intersezione tra due piani distinti ma frequentemente contigui nel contenzioso lavoristico: da un lato, la tutela patrimoniale connessa all’esatto adempimento delle obbligazioni retributive e dei diritti di matrice contrattuale; dall’altro, la tutela della persona del lavoratore contro i pregiudizi derivanti dalla organizzazione patologica del tempo di lavoro. La Corte d’appello affronta entrambe le questioni con un percorso argomentativo netto, che da una parte riafferma la centralità dell’onere di allegazione in ordine ai diritti di fonte collettiva, e dall’altra consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoro straordinario eccedente, ove si protragga per anni in misura sensibilmente superiore ai limiti consentiti, è di per sé idoneo a determinare una lesione non patrimoniale risarcibile.
La sentenza, pertanto, assume rilievo non soltanto per il decisum concreto, ma per la chiarezza con cui ricostruisce il fondamento giuridico del danno da usura psico-fisica, sottraendolo a improprie derive meramente compensative e ricollocandolo nel perimetro del sinallagma contrattuale, letto alla luce dell’art. 36 Cost. La Corte mostra così di valorizzare la dimensione costituzionale dell’orario di lavoro e del riposo, considerandoli non meri elementi organizzativi del rapporto, bensì coordinate essenziali della dignità professionale ed esistenziale del prestatore.
Il rigore allegatorio in tema di permessi non goduti
Un primo profilo di particolare interesse concerne il rigetto della domanda relativa all’indennità sostitutiva dei permessi non goduti. La Corte reputa corretta la decisione di primo grado, rilevando che il lavoratore si era limitato ad allegare il numero complessivo dei giorni asseritamente non fruiti, senza tuttavia specificare la disciplina contrattuale di riferimento, la natura dell’istituto azionato e gli elementi costitutivi idonei a fondare la pretesa.
La statuizione si inscrive in un orientamento processuale ormai consolidato, secondo cui, quando il diritto fatto valere discende da una fonte collettiva o convenzionale, la parte non può arrestarsi a una deduzione generica del suo contenuto economico, ma deve offrire al giudice il quadro normativo e fattuale necessario per verificare l’effettiva esistenza del credito. Non basta, dunque, la mera rappresentazione quantitativa del preteso inadempimento; è indispensabile chiarire quali siano le clausole collettive invocate, quali presupposti regolino il maturare del diritto, come esso si coordini con i riposi già fruiti e in quale misura la disciplina contrattuale lo renda monetizzabile.
La Corte coglie con precisione un punto metodologico essenziale: la prova testimoniale non può surrogare il difetto di allegazione. Chiedere al teste di riferire non già su fatti storici, ma sul numero di giorni “spettanti” secondo il contratto collettivo significherebbe trasformare l’istruttoria in uno strumento di integrazione della domanda, alterando il corretto riparto degli oneri processuali. Ne discende una riaffermazione particolarmente utile nella pratica forense: i diritti di matrice contrattuale collettiva esigono una domanda costruita in modo analitico, non potendo il giudice supplire alle carenze introduttive né mediante una interpretazione estensiva degli atti, né mediante l’attivazione di mezzi istruttori esplorativi.
Il danno da usura psico-fisica come danno non patrimoniale autonomo
La parte più significativa della decisione riguarda il danno da usura psico-fisica. La Corte aderisce al consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la prestazione lavorativa “eccedente”, vale a dire quella che superi in misura rilevante e prolungata i limiti legali e contrattuali del lavoro straordinario, determina un danno non patrimoniale distinto dal danno biologico in senso tecnico. La sua autonomia concettuale è di grande rilievo: esso non coincide con la malattia clinicamente accertabile, né richiede necessariamente la prova di una patologia nosograficamente definita; si radica, piuttosto, nella compromissione dell’integrità complessiva della persona che consegue a una organizzazione del lavoro incompatibile con il diritto costituzionale al riposo, alla salute e a una retribuzione proporzionata e sufficiente in senso sostanziale.
Il pregio della sentenza è quello di ribadire che l’an debeatur del danno può essere ritenuto sussistente in via presuntiva allorché l’abnormità della prestazione emerga dalla stessa estensione temporale e quantitativa dello straordinario svolto. L’argomento non è meramente empirico, ma profondamente normativo. Quando il lavoratore sia assoggettato per anni a un regime orario eccedente i limiti consentiti, l’ordinamento reputa che il vulnus alla sfera personale sia intrinseco alla violazione stessa, poiché la protrazione dell’impegno lavorativo oltre soglia sottrae sistematicamente spazi di recupero, di vita familiare, di autodeterminazione e di partecipazione sociale. La lesione, pertanto, non va provata come fatto ulteriore ed estrinseco rispetto alla violazione, ma si inferisce in base a un giudizio di normalità causale fondato sul carattere obiettivamente usurante della prestazione.
In tal modo la Corte si muove in coerenza con la giurisprudenza che ha costruito il danno da usura psico-fisica come pregiudizio non patrimoniale collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona del lavoratore. Tale impostazione evita sia l’automatismo meramente sanzionatorio, sia l’eccessivo irrigidimento probatorio che imporrebbe al lavoratore di dimostrare in modo analitico ogni singola ricaduta esistenziale della violazione. Il punto di equilibrio viene rinvenuto nella valorizzazione della “abnormità” della prestazione, quale indice sufficiente a fondare la presunzione del pregiudizio.
La natura contrattuale dell’illecito e il riparto dell’onere probatorio
Di particolare raffinatezza è il passaggio in cui la Corte affianca alla costruzione costituzionale del danno una seconda linea di giustificazione, fondata sulla natura contrattuale dell’illecito. La violazione dei limiti massimi individuali di lavoro straordinario viene infatti letta come inadempimento alla lex contractus. Da tale qualificazione discende l’applicazione del criterio di riparto dell’onere probatorio proprio della responsabilità contrattuale: al creditore-lavoratore spetta allegare la violazione dedotta, mentre grava sul debitore-datore di lavoro la prova dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento.
Il passaggio è di grande importanza, poiché rafforza in termini dogmatici la tutela del lavoratore. La pretesa risarcitoria non è trattata come domanda eccentrica rispetto al rapporto obbligatorio, ma come effetto dell’inadempimento datoriale agli obblighi di corretta gestione della prestazione e di salvaguardia delle condizioni di lavoro entro i limiti normativamente consentiti. In questa prospettiva, la Corte chiarisce che il lavoratore assolve il proprio onere allegando il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, elementi idonei a rendere percepibile la stabilità e la gravità dello sforamento. Non gli incombe, invece, la dimostrazione analitica della lesione secondo lo schema della responsabilità aquiliana pura.
La soluzione è condivisibile. Pretendere, in casi simili, una prova piena della sofferenza individuale nelle sue specifiche manifestazioni significherebbe disconoscere la natura propria del bene giuridico leso. Qui il pregiudizio deriva dal fatto che l’organizzazione della prestazione è stata strutturalmente posta al di fuori della cornice legale e contrattuale. Il danno non patrimoniale si presenta allora come effetto normale di una violazione reiterata, e il suo accertamento non può che muovere dalla prova della prestazione eccedente e della sua durata.
L’abnormità della prestazione quale criterio di inferenza del pregiudizio
La sentenza offre una lettura particolarmente persuasiva della nozione di “abnormità” della prestazione. Non si tratta di un concetto impressionistico, ma di una categoria giuridica funzionale a colmare il passaggio tra fatto storico e danno-conseguenza. L’abnormità emerge quando il superamento dei limiti di straordinario non sia episodico o marginale, bensì costante, significativo e protratto nel tempo. In tali condizioni, il pregiudizio alla persona viene considerato intrinseco alla conformazione patologica del rapporto.
È qui che la decisione manifesta una piena consapevolezza della funzione dei limiti all’orario di lavoro. Essi non sono previsti soltanto per disciplinare il costo della prestazione o per regolare l’organizzazione aziendale, ma costituiscono il presidio di interessi fondamentali del lavoratore. Il superamento costante di quei limiti altera il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, e proprio da questa alterazione strutturale la Corte desume la compromissione della integrità psico-fisica e relazionale del prestatore.
L’argomentazione appare tanto più rilevante in quanto evita il rischio di una lettura riduzionistica del danno, confinato alla sola sfera medico-legale. La usura psico-fisica qui considerata non richiede necessariamente una diagnosi clinica; essa si colloca su un piano più ampio, che comprende la fatica cronica, la riduzione dei tempi di recupero, la compressione della vita privata e la perdurante esposizione a una organizzazione del lavoro incompatibile con i parametri costituzionali di tutela della persona.
La liquidazione equitativa come giudizio di diritto e non di mera discrezionalità
Una volta confermato l’an debeatur, la Corte affronta il tema del quantum, ribadendo un principio spesso enunciato ma non sempre adeguatamente praticato: la liquidazione equitativa del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non costituisce un giudizio di equità sostitutiva, bensì un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa. Tale chiarimento è decisivo, poiché sottrae la quantificazione del danno alla pura intuizione soggettiva del giudicante e la riconduce a un percorso argomentativo controllabile, ancorato a criteri oggettivi e razionalmente esplicitabili.
In questo quadro, la Corte censura il presupposto fattuale da cui il primo giudice aveva tratto la riduzione del risarcimento a un terzo di quanto richiesto. Dall’esame dei conteggi prodotti in appello risulta, infatti, che il lavoratore aveva computato il danno non già su tutte le ore di straordinario, ma soltanto su quelle eccedenti il limite contrattuale. Cade dunque il fondamento della compressione quantitativa operata in primo grado.
Tuttavia, pur riconoscendo la correttezza del rilievo dell’appellante, la Corte non recepisce integralmente il criterio di calcolo da questi proposto. Essa reputa eccessiva la maggiorazione del cento per cento della retribuzione oraria sulle ore eccedenti, detratto il già corrisposto, poiché ciò avrebbe comportato, in sostanza, una maggiorazione finale del settanta per cento della retribuzione ordinaria. In luogo di tale parametro, la Corte sceglie una soluzione equilibrata e sistematicamente coerente: utilizzare come criterio equitativo la maggiorazione ulteriore del trenta per cento prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario diurno.
Il risultato è di notevole interesse teorico. La disciplina collettiva non viene qui applicata in via diretta quale fonte del diritto risarcitorio, ma viene assunta come parametro di congruità nella liquidazione del danno. In altri termini, la contrattazione collettiva, che esprime la valutazione ordinamentale del maggior sacrificio connesso alla prestazione straordinaria, diviene anche misura di orientamento per quantificare il pregiudizio derivante dallo sforamento patologico di quei limiti. Si tratta di un impiego particolarmente felice dell’equità giudiziale, perché evita sia l’arbitrio sia la duplicazione impropria di voci retributive e risarcitorie.
Il rapporto tra funzione compensativa del risarcimento e parametri collettivi
La scelta di assumere la maggiorazione contrattuale del trenta per cento quale parametro equitativo merita una riflessione ulteriore. Essa conferma che il risarcimento del danno da usura psico-fisica non può essere confuso con la mera remunerazione dello straordinario. Se così fosse, il danno verrebbe assorbito dalla retribuzione dovuta per la prestazione eccedente, con evidente frustrazione della sua autonomia ontologica e funzionale. La Corte, invece, muove da una premessa corretta: il danno non patrimoniale rimane distinto dal credito retributivo, ma la misura della maggiorazione prevista dal contratto collettivo può fungere da indicatore della intensità del sacrificio lavorativo normalmente riconosciuto dall’ordinamento negoziale.
La quantificazione, pertanto, non si traduce in un automatismo matematico, bensì in una trasposizione equitativa di un parametro normativo-sociale. In questo senso la decisione risulta particolarmente convincente. L’utilizzo della percentuale collettiva consente di ancorare la liquidazione a una soglia di ragionevolezza già selezionata dalla autonomia collettiva, riducendo il rischio di risarcimenti sganciati dalla struttura del rapporto o eccessivamente punitivi. Al contempo, tale scelta conserva la natura compensativa del rimedio, poiché la percentuale non remunera semplicemente il lavoro svolto, ma misura in via approssimativa il surplus di sacrificio e di usura connesso al superamento dei limiti.
La compensazione delle spese e la fisiologia della soccombenza reciproca
La compensazione delle spese del grado viene motivata dalla Corte in considerazione delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza. Anche tale punto, seppure apparentemente accessorio, conferma la struttura bifronte del giudizio di appello. Il lavoratore non ottiene il riconoscimento dei permessi non goduti, ma consegue una rideterminazione in aumento del risarcimento; la società, dal canto suo, non riesce a sovvertire l’affermazione di responsabilità, ma ottiene che la quantificazione del danno resti contenuta entro parametri più moderati rispetto alla pretesa originaria della controparte. La compensazione delle spese si presenta dunque come coerente espressione dell’esito sostanzialmente misto del gravame.
Osservazioni conclusive
La sentenza offre un contributo significativo alla giurisprudenza sul danno da usura psico-fisica, soprattutto perché riesce a comporre in modo armonico tre livelli argomentativi diversi. Il primo è quello costituzionale, che rinviene nell’art. 36 Cost. il fondamento assiologico della tutela contro la prestazione eccedente. Il secondo è quello contrattuale, che qualifica la violazione dei limiti di straordinario come inadempimento e ne regola il regime probatorio secondo i principi della responsabilità da contratto. Il terzo è quello rimediale, che riconduce la liquidazione equitativa del danno a un giudizio di diritto ancorato a parametri razionali, tra i quali assume rilievo la disciplina collettiva del lavoro straordinario.
Sul piano applicativo, la decisione consegna due indicazioni di grande utilità. Anzitutto, nelle domande relative a istituti di fonte collettiva, la tecnica di redazione dell’atto introduttivo deve essere rigorosa, specifica e completa; diversamente, il diritto resta privo di sufficiente base allegatoria. In secondo luogo, nelle controversie concernenti la usura psico-fisica, la difesa del lavoratore deve concentrarsi sulla dimostrazione della continuità, consistenza e durata del superamento dei limiti di straordinario, poiché è proprio da tale quadro fattuale che può essere inferita, secondo un corretto ragionamento presuntivo, la lesione non patrimoniale.
In definitiva, la pronuncia appare condivisibile perché evita tanto il formalismo sterile quanto il risarcimento sganciato da criteri giuridicamente verificabili. Essa riafferma che il tempo di lavoro non è una variabile liberamente comprimibile dall’organizzazione imprenditoriale, ma uno spazio normativamente conformato in funzione della tutela della persona. Là dove il rapporto travalichi stabilmente quella misura, l’ordinamento non si limita a registrare un’irregolarità retributiva: riconosce la lesione di un bene della vita e appronta un rimedio risarcitorio che, pur nella inevitabile approssimazione dell’equità, deve rimanere saldamente governato dal diritto.
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