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Caduta in buca fuori dalle strisce e responsabilità del Comune: quando la condotta del pedone esclude il risarcimento

La questione giuridica: il danno da strada dissestata non comporta automaticamente responsabilità dell’ente pubblico

In materia di danni da cose in custodia, il punto di partenza è che il Comune, quale custode della strada e delle sue pertinenze, non risponde in modo automatico di ogni caduta verificatasi su un marciapiede, su una carreggiata o in prossimità di un incrocio. La responsabilità dell’ente, pur essendo costruita su basi particolarmente rigorose, non elimina il dovere di prudenza del pedone. Il sistema non tutela il cittadino come soggetto del tutto passivo e deresponsabilizzato, ma pretende da lui una condotta conforme all’ordinaria diligenza, soprattutto quando il pericolo sia visibile, evitabile e non presenti i caratteri dell’imprevedibilità. L’ordinanza della Corte di cassazione n. 4335 del 26 febbraio 2026 si colloca esattamente in questa linea e ribadisce che, se il pedone attraversa fuori dalle strisce e cade in una buca chiaramente percepibile, il comportamento imprudente può interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune.

Il fondamento normativo della responsabilità del custode

La responsabilità del Comune per le anomalie della strada viene normalmente ricondotta all’art. 2051 cod. civ., che disciplina il danno cagionato da cosa in custodia. Si tratta di una forma di responsabilità che presuppone il rapporto di custodia tra l’ente e il bene e il collegamento causale tra la cosa e il danno. Tuttavia, anche in questo modello, il custode può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito. Ed è proprio qui che assume rilievo decisivo il comportamento del danneggiato. Se la condotta del pedone si pone come fattore autonomo, imprevedibile o comunque sufficiente a produrre l’evento, il nesso eziologico si spezza e la responsabilità del custode viene meno. La più recente giurisprudenza di legittimità insiste proprio su questa lettura: la condotta della vittima non rileva solo ai fini di un concorso colposo nella produzione del danno, ma può arrivare, nei casi più netti, a integrare un vero fattore causale esclusivo.

La visibilità del pericolo come elemento decisivo

Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza del 2026 è rappresentato dalla valorizzazione della visibilità del pericolo. La Corte non nega in astratto che una buca sul manto stradale o sul marciapiede possa integrare un’insidia rilevante, ma precisa che, quando il dissesto sia chiaramente individuabile con l’ordinaria attenzione, il pedone non può pretendere di trasferire integralmente sull’ente pubblico le conseguenze della propria disattenzione. Nella vicenda esaminata, la buca era stata ritenuta di ridotte dimensioni ma ben visibile, anche per il contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione circostante e per le condizioni di illuminazione esistenti. A ciò si aggiungeva la possibilità concreta di evitarla, stante la presenza di spazio sufficiente per scansarla senza difficoltà. In una simile situazione, il difetto del manto non è stato ritenuto causalmente assorbente, perché il pericolo non aveva i caratteri dell’occultamento o della non percepibilità.

L’attraversamento fuori dalle strisce come condotta imprudente giuridicamente rilevante

La Corte ha attribuito particolare rilievo anche al fatto che il pedone non stesse utilizzando le strisce pedonali. Questo elemento, da solo, non basta sempre a escludere la responsabilità dell’ente, ma assume forte peso indiziario nella valutazione complessiva della condotta del danneggiato. Attraversare fuori dalle strisce significa infatti scegliere un percorso meno protetto e sottrarsi a quella regola di comune prudenza che impone di utilizzare, quando presenti e accessibili, i passaggi destinati alla circolazione pedonale. Se a ciò si somma la visibilità del dissesto e la concreta possibilità di evitarlo, l’inosservanza di tale regola prudenziale si trasforma in fattore causalmente decisivo. In altri termini, il comportamento del pedone non viene valutato come semplice negligenza marginale, ma come scelta di esposizione a un rischio evitabile, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.

Il dovere di autoresponsabilità del pedone

La pronuncia si inserisce in un orientamento più generale che valorizza il principio di autoresponsabilità. Questo principio non attenua arbitrariamente gli obblighi di manutenzione del Comune, ma afferma che il cittadino deve cooperare alla propria sicurezza mediante un comportamento vigile e ragionevole. Nel campo della responsabilità civile, soprattutto quando si tratta di beni demaniali o aree di uso pubblico, il giudizio causale non può prescindere dalla prevedibilità del rischio per il danneggiato. Se il pericolo è agevolmente percepibile e il pedone, per distrazione o imprudenza, non lo evita, la sua condotta non resta un semplice antecedente passivo del danno, ma assume efficacia causale autonoma. L’ente pubblico, in questa prospettiva, non è il garante assoluto di qualunque evento lesivo si verifichi sulla rete viaria.

Nesso causale e caso fortuito: perché la condotta del danneggiato può esonerare integralmente il Comune

Il cuore della decisione si colloca sul terreno del nesso causale. Non basta accertare che la buca esistesse; bisogna verificare se essa sia stata la causa giuridicamente rilevante del danno oppure se l’evento sia dipeso, in misura tale da assorbirne la rilevanza, dalla condotta del pedone. Quando la giurisprudenza parla di caso fortuito in questa materia, non allude soltanto a un fatto naturale o a un intervento di terzi, ma anche alla condotta del danneggiato che presenti i caratteri della imprevedibilità o della decisività causale rispetto al custode. La Cassazione del 2026 si colloca proprio su questo crinale: il comportamento del pedone, per le modalità concrete con cui si è svolto, è stato ritenuto sufficiente a interrompere il nesso eziologico, esonerando integralmente il Comune da responsabilità. Non si è quindi trattato di una mera riduzione del risarcimento per concorso di colpa, ma di una esclusione totale dell’obbligo risarcitorio.

La differenza tra insidia non percepibile e dissesto agevolmente evitabile

È essenziale distinguere le ipotesi in cui il dissesto presenti effettivamente i caratteri dell’insidia da quelle in cui esso sia facilmente percepibile. Se il marciapiede o la carreggiata presentano un’anomalia occultata, non illuminata, improvvisa o comunque tale da sorprendere anche un utente diligente, la responsabilità del Comune resta pienamente configurabile. Diverso è il caso in cui la sconnessione del fondo sia evidente, cromaticamente riconoscibile, collocata in un’area ben illuminata e non costringa il pedone a una traiettoria obbligata. In questa seconda situazione, il difetto della strada perde la sua capacità di imporsi come causa esclusiva o prevalente dell’evento. Il discrimine, quindi, non è l’esistenza materiale del dissesto, ma la sua concreta attitudine a sorprendere un utente diligente.

Il ruolo dell’accertamento di merito e i limiti del giudizio di legittimità

Va poi evidenziato che molte di queste valutazioni appartengono al giudice di merito. La visibilità della buca, l’illuminazione del luogo, il contrasto cromatico, la presenza di spazio utile per evitarla, la vicinanza delle strisce pedonali e la concreta condotta tenuta dal pedone sono tutti elementi fattuali che il giudice di merito deve ricostruire. La Cassazione, salvo errori di diritto o motivazioni radicalmente viziate, non sostituisce la propria valutazione a quella compiuta dai giudici territoriali. L’ordinanza del 2026, per ciò che emerge dalle fonti disponibili, conferma proprio questa impostazione: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del merito che aveva valorizzato la piena percepibilità del pericolo e la condotta imprudente della vittima, giudicandola sufficiente a escludere la responsabilità del custode.

Il significato pratico della decisione per il cittadino danneggiato

Dal punto di vista pratico, questa pronuncia impone grande cautela a chi intenda agire per il risarcimento contro il Comune. Non è sufficiente provare la caduta e la presenza di una buca. Occorre anche dimostrare che il dissesto aveva caratteristiche tali da non poter essere avvistato o evitato con l’ordinaria diligenza. Se invece emergono elementi contrari — buona illuminazione, visibilità evidente, attraversamento fuori dalle strisce, possibilità di scansare l’ostacolo — il rischio di rigetto della domanda è molto elevato. L’azione risarcitoria, dunque, va impostata non solo sul dato oggettivo della cattiva manutenzione, ma anche sulla prova del fatto che il danneggiato tenne una condotta ragionevolmente prudente e che, nonostante ciò, l’evento non era evitabile.

La posizione del Comune: obbligo di manutenzione sì, ma non garanzia assoluta contro ogni evento

La decisione non deve essere letta come una generalizzata assoluzione dell’ente pubblico rispetto alle buche stradali. Il Comune resta tenuto a mantenere le strade e i marciapiedi in condizioni di sicurezza e può essere chiamato a rispondere dei danni da dissesto. Tuttavia, il suo obbligo di custodia non si traduce in una garanzia assoluta contro qualunque caduta. L’amministrazione risponde quando il difetto della cosa sia causalmente efficiente e il danno non sia riconducibile, in via autonoma o prevalente, alla condotta del danneggiato. La sentenza del 2026 ribadisce proprio questo punto di equilibrio: l’ente deve custodire, ma il cittadino deve anche usare la normale prudenza.

Conclusione

Il principio che si ricava dall’ordinanza n. 4335 del 2026 è netto: il Comune non risponde della caduta del pedone quando il dissesto della strada o del marciapiede sia facilmente visibile e il danneggiato, con una condotta imprudente — nel caso di specie anche attraversando fuori dalle strisce — si esponga volontariamente a un rischio evitabile. In tali situazioni, la condotta del pedone non costituisce un semplice concorso colposo, ma può spezzare del tutto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, esonerando integralmente l’ente pubblico. La responsabilità da custodia, dunque, non elimina il dovere di autoresponsabilità: quando il pericolo è percepibile e superabile con l’ordinaria attenzione, il diritto al risarcimento viene meno.


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