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Carta del docente, supplenze annuali e supplenze sino al termine delle lezioni: la persistente illegittimità dell’esclusione dei docenti non di ruolo, il rilievo della continuità della prestazione e l’interruzione della prescrizione mediante diffida collettiva

Massima.
Il docente assunto a tempo determinato con incarichi sino al 30 giugno o, comunque, con supplenza che assicuri in concreto lo svolgimento dell’attività didattica per l’intero anno scolastico, ha diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, non essendo giustificabile, alla luce del principio di non discriminazione e della funzione formativa dell’istituto, l’esclusione fondata sul solo dato formale della non appartenenza ai ruoli. Anche con riguardo alle supplenze qualificate in via amministrativa come brevi e saltuarie, il giudice deve avere riguardo alla concreta durata del rapporto e alla continuità della prestazione, non alla mera etichetta formale dell’incarico. L’azione diretta all’attribuzione del beneficio si prescrive nel termine quinquennale, decorrente dal momento in cui sorge il diritto all’accredito, ma la prescrizione è utilmente interrotta da diffida stragiudiziale, anche collettiva, purché la riferibilità del singolo docente alla stessa risulti documentalmente riscontrata e non specificamente contestata. Il ristoro deve avvenire in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente o di strumento equipollente, con interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.


1. Premessa. Il significato della decisione nel contenzioso sulla carta del docente

La sentenza del Tribunale di Prato si inserisce in un filone ormai ampio del contenzioso concernente la carta elettronica del docente, ma si segnala per due profili di particolare interesse. Il primo riguarda la piena adesione all’orientamento, ormai consolidato anche sul piano sovranazionale e di legittimità, che reputa incompatibile con il principio di non discriminazione l’esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio formativo previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il secondo concerne la valorizzazione, in chiave sostanziale, della concreta continuità della prestazione lavorativa, anche a fronte di incarichi formalmente qualificati come supplenze brevi e saltuarie. In questo senso la pronuncia non si limita a ribadire principi già acquisiti, ma ne offre una declinazione applicativa particolarmente utile, perché mostra come il giudice del lavoro debba guardare alla realtà effettiva del servizio prestato e non all’etichetta amministrativa apposta al contratto.

La decisione assume inoltre rilievo sotto il profilo processuale, poiché affronta l’eccezione di prescrizione con un approccio rigoroso ma non formalistico, riconoscendo efficacia interruttiva a una diffida stragiudiziale collettiva, una volta che la riferibilità della medesima alla ricorrente risulti documentalmente riscontrata e non contestata in modo specifico dalla parte resistente. Anche sotto questo aspetto la sentenza offre indicazioni di notevole utilità pratica in un settore caratterizzato da contenzioso seriale e da frequente ricorso a iniziative stragiudiziali cumulative.

2. La vicenda processuale e la delimitazione dell’oggetto della domanda

La ricorrente agiva per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire della carta del docente per più annualità di servizio svolte a tempo determinato, originariamente individuate negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 2.000,00. In udienza, tuttavia, la stessa rinunciava all’annualità 2020/2021, dandosi atto che tale anno era stato nel frattempo corrisposto, e insisteva per il residuo. Il Ministero si costituiva eccependo la prescrizione del diritto con riguardo alle annualità più risalenti. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, accoglieva la domanda per le annualità residue ritenute dovute, riconoscendo il diritto della ricorrente all’attribuzione del beneficio nella misura di euro 500,00 per ciascun anno scolastico considerato, con conseguente condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori.

Già da questa scansione emerge un dato importante: il giudizio non verteva su un generico diritto al pagamento di somme, ma sul diritto all’accesso a uno specifico strumento destinato alla formazione professionale del personale docente. La differenza non è meramente nominale, perché incide direttamente sia sulla qualificazione del beneficio, sia sulle modalità del rimedio riconoscibile dal giudice.

3. La funzione della carta del docente e l’erroneità dell’esclusione dei supplenti

La sentenza muove dall’assetto normativo dell’istituto, ricordando che la carta del docente, introdotta dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, è destinata al sostegno dell’aggiornamento e della formazione continua dei docenti, attraverso un’utilizzazione vincolata per acquisto di libri, software, hardware, iscrizione a corsi, master, iniziative culturali e formative coerenti con il profilo professionale. Tale funzione è decisiva nella costruzione argomentativa del giudice: proprio perché il beneficio è volto a sostenere la qualità della professionalità docente e, attraverso questa, la qualità complessiva dell’offerta scolastica, non può essere ragionevolmente riservato ai soli insegnanti di ruolo quando anche i docenti a termine svolgano attività di insegnamento del tutto sovrapponibili.

Il Tribunale richiama in modo ordinato l’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente eroso l’impianto regolamentare originario. Viene valorizzata anzitutto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ravvisato nella disciplina regolamentare una lesione del principio di non discriminazione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sul rilievo che il sistema scolastico ha interesse a che tutto il personale docente, e non soltanto quello stabilmente immesso nei ruoli, disponga di adeguati strumenti di formazione. Viene poi richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha ritenuto incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato l’esclusione dei docenti non di ruolo da un vantaggio economico direttamente connesso alla valorizzazione delle competenze professionali, in mancanza di ragioni oggettive. Infine, la sentenza si pone nel solco tracciato dalla Corte di cassazione, che ha ormai riconosciuto la spettanza della carta docente ai supplenti annuali e ai docenti con incarico sino al termine delle attività didattiche, senza che rilevi l’omessa presentazione di una domanda amministrativa al Ministero.

La coerenza della motivazione è evidente. Il giudice del lavoro non attribuisce rilievo decisivo alla mera struttura formale del rapporto, ma alla identità funzionale delle mansioni. L’aggiornamento professionale è un dovere e, al tempo stesso, un’esigenza sistemica dell’insegnamento; di conseguenza, una differenziazione di trattamento fondata soltanto sul carattere temporaneo del contratto si risolve in una disparità priva di giustificazione oggettiva.

4. Il principio di non discriminazione e la centralità della prestazione concretamente resa

Uno dei passaggi più convincenti della pronuncia è quello in cui il Tribunale afferma che la ricorrente ha svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e che non emergono dagli atti ragioni concrete idonee a smentire la sostanziale sovrapponibilità delle mansioni. La sentenza, così impostata, mostra di recepire correttamente la logica del diritto antidiscriminatorio in materia di lavoro a termine: non è la formale temporaneità del vincolo a giustificare una differenza di trattamento, ma solo l’esistenza di elementi precisi e concreti che rendano effettivamente diversa la posizione del lavoratore a termine rispetto a quella del lavoratore stabile.

Nel caso di specie, tale diversità non è ravvisata. La ricorrente ha prestato servizio nello stesso istituto, in relazione a incarichi su organico di fatto sino al 30 giugno, e ha quindi partecipato stabilmente all’organizzazione dell’attività didattica per un arco temporale tale da rendere del tutto irragionevole la sua esclusione dagli strumenti di formazione riconosciuti ai colleghi di ruolo. Il giudice, in tal modo, non compie una mera trasposizione meccanica del principio europeo, ma lo cala nella concreta realtà organizzativa della scuola.

5. Supplenze sino al 30 giugno e continuità della prestazione: il superamento del formalismo contrattuale

La sentenza dedica particolare attenzione alle annualità 2018/2019 e 2019/2020, rispetto alle quali accerta che la ricorrente aveva svolto servizio su organico di fatto fino al 30 giugno presso il medesimo istituto. Proprio tale continuità temporale viene valorizzata dal Tribunale quale elemento decisivo per escludere ogni oggettiva differenziazione rispetto ai docenti destinatari ordinari della carta del docente. È una motivazione pienamente condivisibile. L’incarico sino al termine delle attività didattiche si inserisce infatti nella fisiologia dell’anno scolastico, partecipa stabilmente alla programmazione e all’esecuzione del servizio, e non presenta alcuna ragionevole diversità funzionale rispetto al rapporto di ruolo quanto al bisogno di formazione professionale.

Il giudice di Prato si allinea, sotto questo profilo, all’orientamento di legittimità secondo cui le supplenze sino al 30 giugno rappresentano un segmento del lavoro scolastico strutturalmente idoneo a fondare il diritto al beneficio. Ne risulta un’applicazione rigorosa del principio di non discriminazione, che evita di fare dipendere la tutela da un criterio meramente amministrativo o burocratico.

6. La questione delle supplenze brevi e il criterio sostanziale della durata effettiva del rapporto

Il profilo forse più interessante della decisione riguarda l’anno scolastico 2017/2018. Da un punto di vista formale, l’incarico risultava qualificato come supplenza breve e saltuaria. Tuttavia, il Tribunale ne supera la classificazione nominale osservando che, in concreto, dalla documentazione risultava un contratto con scadenza al termine delle lezioni, orario settimanale completo e copertura dell’intero periodo didattico. Sulla base di tali elementi il giudice ritiene che la prestazione debba essere assimilata, in fatto, a una supplenza annuale o, comunque, a un incarico stabile per l’intero anno scolastico.

Questo passaggio merita particolare apprezzamento. La sentenza valorizza la realtà sostanziale del rapporto e rifiuta il formalismo amministrativo che, in questo tipo di contenzioso, ha spesso costituito il principale ostacolo alla tutela. La qualificazione formale della supplenza non può prevalere sulla sua effettiva durata e continuità, quando il lavoratore abbia di fatto prestato attività didattica per tutto l’anno delle lezioni. In altri termini, la temporaneità dell’etichetta contrattuale non è sufficiente a elidere la stabilità sostanziale della prestazione resa.

Vi è di più. Il Tribunale richiama anche il più recente orientamento della Corte di giustizia che, con riferimento alle supplenze brevi, ha escluso la legittimità di una prassi amministrativa che neghi sistematicamente l’accesso a strumenti di formazione continua in assenza di ragioni oggettive. La pronuncia mostra così una notevole apertura sistematica, poiché segnala che il vero discrimine non è la categoria formale della supplenza, ma la possibilità per l’amministrazione di dimostrare una ragione oggettiva e proporzionata per il diverso trattamento. Nel caso concreto tale ragione non emerge.

7. Prescrizione quinquennale e decorrenza del diritto all’accredito

La decisione affronta con precisione anche l’eccezione di prescrizione. Il Ministero aveva dedotto l’estinzione del diritto con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il Tribunale richiama sul punto il principio, ormai affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della carta docente è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, vale a dire dalla data di conferimento dell’incarico di supplenza o, se successiva, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla piattaforma dedicata.

La sentenza mostra qui buona aderenza alla più recente sistemazione nomofilattica della materia. Il beneficio, pur non avendo natura retributiva in senso proprio, si atteggia come utilità periodica e perciò è assoggettato al termine breve quinquennale. La chiarezza con cui il giudice ricostruisce la decorrenza del termine contribuisce a dare certezza a un settore che, fino a tempi recenti, aveva conosciuto significative oscillazioni interpretative.

8. L’efficacia interruttiva della diffida collettiva e la non contestazione del Ministero

Particolarmente interessante è il modo in cui il Tribunale risolve la questione dell’interruzione della prescrizione. La ricorrente aveva prodotto una lettera di diffida stragiudiziale trasmessa nel 2022, ma il documento richiedeva un chiarimento ulteriore quanto alla riferibilità alla singola docente. Su richiesta del giudice, la parte attrice depositava un elenco dei docenti sottoscrittori della diffida. La parte resistente non formulava alcuna specifica contestazione né sulla riferibilità dell’elenco alla diffida, né sull’inclusione della ricorrente tra i firmatari. Da ciò il Tribunale desume l’utilizzabilità del documento quale riscontro sufficiente dell’avvenuto invio della diffida anche con riferimento alla ricorrente, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione.

La soluzione appare corretta e tecnicamente ben costruita. Il giudice non attribuisce automaticamente efficacia a qualsiasi diffida collettiva, ma richiede un riscontro documentale sulla riconducibilità del singolo lavoratore all’atto interruttivo. Una volta acquisito tale riscontro, il silenzio processuale della controparte assume rilievo decisivo ai sensi del principio di non contestazione. La sentenza offre quindi un equilibrato punto di sintesi tra rigore probatorio e concretezza processuale, particolarmente utile in un contesto di contenzioso seriale in cui le iniziative stragiudiziali cumulative sono frequenti.

9. Interesse ad agire e permanenza nel sistema scolastico

Un altro profilo affrontato dal Tribunale riguarda l’interesse ad agire. Il giudice osserva che, al momento della domanda, la ricorrente era ormai immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e risultava dunque ancora interna al sistema delle docenze scolastiche. Tale circostanza consente di ritenere pienamente attuale l’interesse alla tutela richiesta.

Anche questo passaggio si inserisce coerentemente nell’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il rimedio naturale, per i docenti cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto ma che siano ancora interni al sistema scolastico, è l’adempimento in forma specifica. Il permanere del rapporto con l’amministrazione, sia pure ormai in forma stabile, consente infatti l’attribuzione della carta o di un meccanismo equipollente, senza necessità di convertire il diritto in un mero credito monetario.

10. La forma della tutela: adempimento in forma specifica, non pagamento diretto

La parte forse più rilevante sotto il profilo rimediale è quella in cui il Tribunale chiarisce che il beneficio deve essere riconosciuto con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, ossia mediante attribuzione della carta docente o di strumento equipollente, e non con il pagamento diretto di una somma di denaro liberamente spendibile. La motivazione è particolarmente felice, poiché mette in luce che un pagamento monetario diretto trasformerebbe il beneficio, per i soli docenti precari, in una voce liberamente disponibile e quindi in un trattamento addirittura più favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo, determinando una paradossale discriminazione alla rovescia.

La ricostruzione è pienamente condivisibile. La carta del docente non è strutturalmente una componente della retribuzione, ma uno strumento vincolato di politica formativa. La sua attribuzione non può quindi essere confusa con un’obbligazione pecuniaria ordinaria. Il Tribunale mostra, su questo punto, notevole precisione concettuale: la tutela del docente precario non passa attraverso la monetizzazione indiscriminata del beneficio, ma attraverso la sua attribuzione in forma corrispondente alla funzione originaria dell’istituto.

11. Interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione

La sentenza riconosce infine che l’importo spettante deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. Anche tale statuizione si colloca in piena sintonia con l’orientamento della Suprema Corte e ribadisce che il ritardo nell’adempimento di una obbligazione riconducibile al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non può restare privo di ristoro accessorio.

La soluzione appare del tutto corretta, perché consente di preservare l’effettività della tutela riconosciuta e di neutralizzare, almeno in parte, il pregiudizio derivante dall’illegittimo differimento del beneficio formativo.

12. Le spese di lite e la rilevanza della serialità del contenzioso

Sul capo delle spese il Tribunale applica il principio della soccombenza, ma liquida il compenso in misura calibrata sul parametro minimo, tenendo conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell’istruttoria essenzialmente documentale. Il giudice esclude inoltre l’aumento richiesto per soccombenza qualificata, valorizzando da un lato la peculiarità dell’atto interruttivo della prescrizione, risolta soltanto a seguito di chiarimenti richiesti dal tribunale, e dall’altro la standardizzazione del ricorso e la relativa novità del tema concernente le supplenze brevi.

Anche questa parte della decisione appare equilibrata. La pronuncia riconosce la fondatezza della domanda e condanna l’amministrazione, ma al contempo tiene conto della struttura seriale del contenzioso e della non assoluta linearità di tutti i passaggi processuali, soprattutto sul terreno dell’interruzione della prescrizione e dell’estensione della tutela alle supplenze brevi.

13. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Prato merita attenzione perché conferma, con argomentazione ordinata e convincente, che la carta del docente costituisce uno strumento funzionale alla formazione professionale dell’insegnante e che, proprio per questa sua natura, non può essere negata ai docenti a termine in assenza di una reale ragione oggettiva di differenziazione. Il dato decisivo, valorizzato dal giudice, è la sostanziale identità della prestazione lavorativa resa, soprattutto quando il rapporto si sviluppi per l’intero anno scolastico o comunque sino al termine delle attività didattiche.

La decisione si segnala inoltre per l’approccio sostanzialistico adottato in tema di supplenze formalmente brevi ma concretamente continuative, e per la soluzione equilibrata data alla questione della prescrizione, con riconoscimento di efficacia interruttiva alla diffida collettiva opportunamente riscontrata. Ne emerge una pronuncia giuridicamente solida, che si muove nel solco del diritto eurounitario, della giurisprudenza amministrativa e della più recente elaborazione della Corte di cassazione, contribuendo a consolidare un assetto interpretativo sempre più favorevole a una piena parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo almeno sul terreno della formazione obbligatoria e continua.

Sotto il profilo rimediale, infine, la sentenza offre una precisazione importante: la tutela non deve tradursi in una monetizzazione libera del beneficio, ma nella sua attribuzione in forma specifica, mediante carta docente o strumento equipollente, così da preservarne la destinazione funzionale e impedire distorsioni sistematiche. Anche per questo, la decisione di Prato rappresenta un arresto di particolare utilità pratica e teorica nel contenzioso scolastico degli ultimi anni.



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