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Fideiussione omnibus, deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. e dovere di diligente prosecuzione delle istanze: la decadenza del creditore nonostante la clausola estensiva del termine

Massima
La clausola fideiussoria che, in deroga all’art. 1957 c.c., estenda a trentasei mesi il termine entro il quale il creditore deve proporre le proprie istanze contro il debitore principale non elide l’operatività degli ulteriori presupposti previsti dalla norma, e segnatamente l’onere di coltivare tali iniziative con la necessaria diligenza. Ne consegue che, anche in presenza di fideiussione a prima richiesta e di tempestiva intimazione stragiudiziale al garante, il protratto e ingiustificato periodo di inerzia del creditore, non accompagnato da alcuna attività concretamente diretta alla conservazione o attuazione della garanzia, determina la decadenza dal diritto di agire nei confronti del fideiussore e comporta la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti.


1. Il nucleo della decisione e il suo interesse sistematico

La sentenza in esame si segnala per particolare interesse nell’ambito del contenzioso bancario e delle garanzie personali, poiché affronta con notevole chiarezza una questione spesso evocata ma non sempre adeguatamente scandagliata nella sua interezza: il rapporto tra la deroga convenzionale all’art. 1957 c.c., la struttura della fideiussione c.d. a prima richiesta e la persistente necessità che il creditore non si limiti ad attivarsi entro un certo termine, ma prosegua le proprie istanze con continuità e diligenza.

La controversia prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del fideiussore per il pagamento di somme dovute in relazione a due mutui chirografari stipulati dalla debitrice principale. L’opponente aveva articolato un ampio ventaglio di censure, investendo la titolarità del credito, la validità delle clausole fideiussorie asseritamente riproduttive dello schema ABI censurato in sede antitrust, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., l’usurarietà dei mutui, la difformità del TAEG, la pretesa illegittimità dell’ammortamento alla francese e l’esistenza di un controcredito da interessi asseritamente indebitamente addebitati su conto corrente. Il Tribunale, tuttavia, seleziona con rigore il profilo effettivamente dirimente della lite, rigetta la censura antitrust, ma accoglie l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e, sulla base di tale rilievo assorbente, revoca il decreto ingiuntivo.

Il pregio maggiore della pronuncia risiede precisamente in questa scelta metodologica. Il giudice non disperde l’analisi in una pluralità di questioni tecniche la cui trattazione sarebbe risultata superflua, ma individua nella disciplina della fideiussione e nella condotta del creditore il perno decisivo dell’intera controversia. In tal modo, la sentenza si colloca pienamente nella logica della c.d. ragione più liquida, ma lo fa attraverso una motivazione che conserva una significativa densità sistematica.

2. La questione preliminare della nullità “antitrust” e la distinzione tra clausola ABI e clausola concretamente pattuita

Un primo passaggio della motivazione, di per sé già rilevante, concerne la censura di nullità delle fideiussioni per asserita riproduzione della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. contenuta nello schema ABI del 2003, oggetto del noto provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005. Il Tribunale respinge tale eccezione in termini netti, rilevando che il contenuto delle clausole concretamente stipulate non coincide affatto con quello dello schema censurato.

La differenza valorizzata dal giudice è giuridicamente decisiva. Il modello ABI oggetto di censura prevedeva che i diritti della banca restassero integri sino alla totale estinzione del credito, senza che essa fosse tenuta ad agire entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., norma dunque integralmente derogata. Le fideiussioni sottoposte al vaglio del Tribunale, invece, non eliminavano il termine, ma si limitavano a sostituirlo con uno più ampio, fissato in trentasei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. La sentenza mostra così piena consapevolezza del fatto che non ogni clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. può essere automaticamente ricondotta al paradigma dell’intesa anticoncorrenziale censurata; occorre, piuttosto, un raffronto puntuale tra il contenuto dello schema vietato e quello della clausola concretamente pattuita.

Sotto questo profilo, la decisione merita adesione. Una lettura meccanica della giurisprudenza sulle fideiussioni ABI finirebbe per assimilare indebitamente situazioni negoziali differenti, obliterando il fondamentale principio secondo cui la nullità antitrust non discende dalla mera vicinanza tematica della clausola, ma dalla sua effettiva conformità al contenuto anticoncorrenziale oggetto di accertamento. La sentenza, con apprezzabile rigore, evita questa scorciatoia e riafferma l’esigenza di una verifica in concreto.

3. La persistente centralità dell’art. 1957 c.c. anche in presenza di deroga convenzionale

Rigettata la censura antitrust, il Tribunale passa all’esame dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ed è qui che si colloca il cuore della decisione. Il dato di partenza è rappresentato dal riconoscimento che le fideiussioni in esame erano strutturate come garanzie a prima richiesta e che, pertanto, ai fini dell’impedimento della decadenza, poteva in astratto ritenersi sufficiente anche una mera istanza stragiudiziale tempestivamente rivolta al garante. Il giudice prende atto che nel caso concreto la banca aveva effettivamente intimato il pagamento al fideiussore già nel 2015. Tuttavia, reputa che tale circostanza non sia sufficiente a escludere la decadenza.

Il passaggio è particolarmente importante, perché chiarisce che la clausola derogatoria contenuta nelle fideiussioni non aveva inciso sull’intero statuto normativo dell’art. 1957 c.c., ma solo sull’ampiezza temporale del termine riconosciuto al creditore per proporre le sue istanze contro il debitore principale. In altri termini, la pattuizione estensiva del termine da sei a trentasei mesi non aveva eliminato il restante apparato precettivo della norma, e segnatamente il dovere che le istanze promosse siano “con diligenza continuate”.

Questa ricostruzione appare pienamente condivisibile e costituisce il contributo più significativo della sentenza. Il Tribunale, infatti, rifiuta implicitamente una lettura riduttiva dell’art. 1957 c.c., che ne isolerebbe il solo profilo cronologico iniziale, ossia la tempestiva proposizione delle istanze, trascurando la dimensione dinamica della loro prosecuzione. Il dettato normativo, invece, presuppone una condotta attiva non episodica ma coerente, orientata alla reale conservazione del vincolo di garanzia e incompatibile con prolungate fasi di inerzia.

4. La nozione di “istanze” e il loro rapporto con la fideiussione a prima richiesta

Di particolare interesse è il modo in cui la sentenza articola il rapporto tra la natura della fideiussione e il contenuto delle “istanze” rilevanti ai sensi dell’art. 1957 c.c. Il Tribunale muove dal rilievo, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui nelle fideiussioni a prima richiesta, ai fini dell’impedimento della decadenza, può essere sufficiente anche una diffida o intimazione stragiudiziale, non essendo necessario, in ogni caso, l’immediato esercizio di un’azione giudiziale. Ma questa affermazione, nella motivazione, non diviene affatto il pretesto per svuotare la disciplina decadenziale. Al contrario, essa è solo il punto di partenza per affermare che la tempestiva diffida esaurisce il primo momento dell’attivazione, senza tuttavia dispensare il creditore dal successivo onere di perseguire con diligenza la propria pretesa.

La pronuncia, dunque, si inserisce in quella linea interpretativa che tende a coordinare la specialità funzionale della garanzia a prima richiesta con la persistenza del presidio di cui all’art. 1957 c.c. La richiesta stragiudiziale vale ad integrare, in tale contesto, il requisito iniziale dell’istanza; ma non può certo valere come definitivo esaurimento dell’attività richiesta al creditore. Se così fosse, la disciplina della decadenza verrebbe sostanzialmente neutralizzata, giacché basterebbe una diffida una tantum per conservare indefinitamente la garanzia, indipendentemente da ogni ulteriore condotta.

La sentenza, in questa prospettiva, restituisce equilibrio alla materia: riconosce la peculiarità della fideiussione a prima richiesta, ma nega che essa comporti l’irrilevanza della prosecuzione diligente delle iniziative creditorie.

5. La diligente continuazione delle istanze come requisito autonomo e ulteriore

Il vero asse portante della motivazione risiede nell’attribuzione di un significato pienamente autonomo alla formula normativa secondo cui le istanze del creditore devono essere “con diligenza continuate”. Il Tribunale rileva che, dopo le diffide del 2015, la banca non risultava essersi insinuata nel passivo della debitrice principale, né avere intrapreso ulteriori iniziative nei confronti del fideiussore sino al 2024, quando veniva notificato il decreto ingiuntivo. Da ciò desume che il creditore era rimasto del tutto inerte per ben nove anni. Tale protratta inattività viene reputata incompatibile con l’onere di diligente prosecuzione imposto dall’art. 1957 c.c., sicché la decadenza deve ritenersi maturata.

Il ragionamento è giuridicamente solido. La sentenza afferma, in sostanza, che la diligente continuazione non coincide con una nozione puramente formale o simbolica dell’attivazione del creditore, ma esige una sequenza di iniziative coerenti, apprezzabili nella loro concreta idoneità a preservare la serietà e attualità della pretesa. L’inerzia protratta per nove anni, non colmata da alcuna attività processuale, concorsuale o stragiudiziale ulteriore, non può essere considerata compatibile con tale standard di condotta.

È proprio in questo passaggio che la decisione acquista speciale rilievo applicativo. In non pochi casi la prassi bancaria tende a valorizzare la tempestività della prima intimazione come elemento assorbente, trascurando che la ratio dell’art. 1957 c.c. è anche quella di evitare che il fideiussore resti indefinitamente esposto a una pretesa non coltivata. La sentenza di Treviso si muove invece nel senso di una lettura sostanziale della norma, maggiormente attenta alla funzione di contenimento temporale del vincolo di garanzia.

6. La deroga convenzionale al termine e i suoi limiti strutturali

Un ulteriore profilo di pregio della pronuncia consiste nell’aver chiarito che la pattuizione di un termine più ampio non equivale a una completa sostituzione del regime legale. Il Tribunale osserva che la deroga inserita nelle fideiussioni riguardava “unicamente l’ampiezza del termine” entro il quale agire per l’adempimento, lasciando “per il resto inalterata” la disciplina dell’art. 1957 c.c. Questa affermazione merita particolare attenzione, poiché contiene una precisa presa di posizione in ordine all’interpretazione delle clausole derogatorie.

L’assunto sotteso è che le deroghe convenzionali alle garanzie predisposte dall’ordinamento a favore del fideiussore devono essere interpretate restrittivamente. Se le parti hanno espressamente modificato solo il dies ad quem entro cui proporre le istanze, non vi è ragione per ritenere automaticamente eliso anche l’ulteriore dovere di prosecuzione diligente. La sentenza evita così di attribuire alla clausola una portata espansiva non risultante dal suo tenore letterale e, in pari tempo, preserva la ratio dell’art. 1957 c.c. quale meccanismo di contemperamento tra l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia e quello del fideiussore a non restare obbligato sine die.

Sotto questo aspetto la decisione si rivela particolarmente convincente, perché sottrae la materia a semplificazioni eccessive. Non ogni deroga pattizia all’art. 1957 c.c. comporta la totale espunzione della disciplina legale; occorre distinguere, caso per caso, tra il segmento normativo oggetto di espressa deroga e quello che continua a operare.

7. L’inerzia del creditore e il rilievo dell’omessa insinuazione al passivo

La motivazione valorizza, tra gli indici della mancata diligente prosecuzione, anche la circostanza che la banca non si fosse insinuata nel passivo della debitrice principale. Il riferimento è particolarmente significativo. L’insinuazione al passivo non viene assunta come adempimento necessario in sé e per sé, ma come indice rilevante, assieme ad altri, della mancanza di qualsiasi seria iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale. La banca, infatti, non solo non aveva promosso azioni ulteriori contro il fideiussore, ma neppure aveva attivato uno strumento tipico e coerente con la tutela del proprio credito nel contesto della procedura riguardante la debitrice principale.

Il passaggio va letto, dunque, non in termini formalistici, ma come valorizzazione di un dato sintomatico dell’abbandono sostanziale dell’azione creditoria. La sentenza non impone un catalogo tassativo di attività necessarie per evitare la decadenza; piuttosto, constata che nel caso concreto manca qualsiasi traccia di una condotta diligente e continuativa, e che anche l’omessa insinuazione al passivo concorre a corroborare questa valutazione.

8. La decisione secondo la ragione più liquida e l’assorbimento delle ulteriori censure

Accertata la decadenza del creditore, il Tribunale dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi di opposizione, espressamente richiamando il principio della ragione più liquida. La scelta è processualmente ineccepibile e, anzi, denota una particolare pulizia argomentativa. Una volta stabilito che la garanzia fideiussoria si è estinta per effetto della decadenza ex art. 1957 c.c., l’esame delle ulteriori questioni concernenti usura, TAEG, Euribor, anatocismo nei mutui e controcrediti da conto corrente si rivela del tutto superfluo ai fini della definizione della lite.

L’assorbimento, tuttavia, non rappresenta una rinuncia all’approfondimento, ma la conseguenza di un corretto ordine logico delle questioni. Il giudice seleziona il profilo che consente di definire integralmente la controversia e, così facendo, evita di pronunciare su temi complessi e potenzialmente sovrabbondanti rispetto al decisum. Anche sotto questo profilo la sentenza offre un modello di buona tecnica decisoria, particolarmente apprezzabile in una materia spesso caratterizzata da motivazioni eccessivamente estese e dispersive.

9. Il riflesso processuale della decadenza: revoca del decreto ingiuntivo

La conseguenza processuale dell’accertata decadenza è la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il passaggio appare lineare ma merita di essere sottolineato nella sua portata sistematica. Il decreto era stato ottenuto sulla base della pretesa creditoria azionata nei confronti del fideiussore; una volta accertato che il diritto di agire contro quest’ultimo si era estinto per decadenza, il titolo monitorio non poteva essere confermato.

La revoca del decreto non discende, dunque, da un vizio formale della procedura monitoria o da un difetto della documentazione prodotta in sede sommaria, ma da un accertamento pieno, compiuto nel giudizio di opposizione, circa l’insussistenza attuale del diritto fatto valere contro il garante. Anche in ciò la sentenza si colloca nella fisiologia propria dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio destinato a verificare la fondatezza sostanziale della pretesa, e non già a limitarsi al sindacato sulla correttezza dell’emissione del monitorio.

10. Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Treviso merita attenzione per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché chiarisce con nettezza che non ogni clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. è riconducibile automaticamente al paradigma delle fideiussioni ABI censurate in sede antitrust; occorre, invece, una comparazione concreta tra la clausola pattuita e quella oggetto di provvedimento inibitorio. In secondo luogo, perché riafferma che la natura “a prima richiesta” della fideiussione può incidere sulle modalità di proposizione delle istanze, ma non elimina l’esigenza che esse siano poi diligentemente continuate. In terzo luogo, e soprattutto, perché valorizza il dato sostanziale dell’inerzia del creditore, ritenendo che una prolungata inattività, protrattasi per nove anni dopo una iniziale diffida, sia incompatibile con la conservazione del vincolo fideiussorio.

La sentenza offre, in definitiva, una lettura equilibrata e giuridicamente persuasiva dell’art. 1957 c.c. Essa evita tanto l’automatismo formalistico che farebbe dipendere la decadenza dal solo difetto di un’azione giudiziale tempestiva, quanto l’opposta deriva lassista che reputerebbe sufficiente una qualunque intimazione iniziale per mantenere indefinitamente viva la garanzia. Il punto di equilibrio individuato dal Tribunale è, invece, nella continuità diligente dell’azione creditoria. È proprio questa continuità, mancata nel caso di specie, a giustificare la revoca del decreto e a restituire alla disciplina della fideiussione la sua funzione di bilanciamento tra tutela del credito e protezione del garante.



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