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Garanzia product recall, difetto “safety relevant” e nozione contrattuale di richiamo: la polizza opera anche per gli avvisi ai centri assistenza e per i costi riaddebitati dal costruttore al fornitore del componente difettoso

Massima.
In materia di assicurazione della responsabilità civile prodotti con estensione recall diretta e indiretta, grava sull’assicurato l’onere di dimostrare che il sinistro rientri tra i rischi inclusi, vale a dire l’esistenza di un difetto del prodotto tale da rendere necessario il ritiro o il richiamo per evitare danni a persone o cose, nonché l’effettivo avvio di una procedura di richiamo riconducibile alla previsione negoziale; spetta invece all’assicuratore provare i fatti impeditivi fondati su clausole di delimitazione del rischio. Quando la polizza includa, nella nozione di richiamo indiretto, anche gli avvisi indirizzati ai centri di assistenza autorizzati affinché verifichino la presenza del difetto e, se del caso, lo eliminino, la garanzia opera pure in presenza di campagne tecniche non rivolte immediatamente a tutti i clienti finali, purché il difetto sia qualificabile come safety relevant e i costi riaddebitati dal costruttore al fornitore siano causalmente riferibili alle operazioni di richiamo coperte. In tale ipotesi, l’assicuratore è tenuto all’indennizzo nei limiti del rischio convenzionalmente assunto, e il rifiuto immotivato della proposta conciliativa formulata dal giudice può integrare abuso del processo ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.


1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia presenta un notevole interesse sistematico perché affronta, con particolare ampiezza argomentativa, un tema ancora relativamente poco esplorato nella giurisprudenza di merito italiana: l’operatività della garanzia assicurativa “product recall” in favore del produttore di componentistica automotive quando il difetto del componente imponga al costruttore finale l’avvio di campagne di richiamo progressive, tecnicamente articolate e successivamente riaddebitate al fornitore. Il nucleo della decisione non si esaurisce nella mera interpretazione letterale di una clausola di polizza, ma investe questioni più profonde: la distribuzione dell’onere della prova nei contratti assicurativi, la nozione convenzionale di richiamo, la rilevanza dei richiami c.d. indiretti, la prova del carattere safety relevant del difetto e la corretta imputazione causale dei costi sostenuti dal costruttore e ribaltati sul produttore del componente.

Il pregio maggiore della pronuncia risiede nell’avere ricondotto la controversia entro un modello di lettura rigoroso ma non formalistico. Il Tribunale, infatti, rifiuta sia l’approccio dell’assicuratore, volto a ridurre la nozione di recall a una procedura formalmente tipizzata e centralizzata, sia una prospettiva eccessivamente elastica che avrebbe potuto far coincidere qualunque anomalia tecnica con un evento indennizzabile. Il giudice sceglie invece una via intermedia, pienamente aderente al testo contrattuale: individua i presupposti fattuali della garanzia recall, li confronta con le campagne effettivamente avviate dal costruttore automobilistico e, all’esito, riconosce la copertura assicurativa nei limiti dei costi realmente riferibili alle comunicazioni di ritiro e richiamo intervenute nel periodo di validità della polizza.

2. I fatti controversi e la struttura della pretesa indennitaria

La lite trae origine dai rapporti commerciali intercorsi tra la società attrice, produttrice di componenti elettronici per veicoli elettrici e ibridi, e il gruppo automobilistico PSA, poi Stellantis. In forza di due distinti contratti di fornitura, l’attrice si era obbligata a sviluppare, produrre e fornire caricabatterie e convertitori DCDC destinati, rispettivamente, ai veicoli plug-in hybrid e alla piattaforma eCMP. Nel corso del 2020 emergeva un difetto di progettazione, individuato nel sottodimensionamento di un flat cable, suscettibile di determinare malfunzionamenti rilevanti, sino allo spegnimento improvviso del veicolo, e qualificato come problema di sicurezza. A seguito di tale anomalia, PSA/Stellantis avviava diverse campagne tecniche di richiamo o di verifica, con successive richieste di rimborso dei costi sostenuti, che la fornitrice assumeva di avere rimborsato o comunque sopportato in misura molto rilevante.

L’attrice chiedeva quindi l’accertamento dell’operatività della garanzia assicurativa contenuta nella polizza di responsabilità civile prodotti stipulata con la convenuta, comprensiva di recall diretto e indiretto, nonché la condanna della compagnia al pagamento dell’indennizzo corrispondente ai costi delle campagne di richiamo. La domanda veniva strutturata distinguendo, da un lato, un importo limitato riferibile alla recall diretta, concernente somme direttamente sostenute per il ritiro dei prodotti, e, dall’altro, una ben più rilevante posta riferita alla recall indiretta, ossia alle somme dovute al costruttore finale per le attività di richiamo dei veicoli nei quali il componente difettoso era stato incorporato. Successivamente l’attrice invocava anche una appendice del 6 dicembre 2019, ritenuta idonea ad ampliare la copertura a tutte le comunicazioni di ritiro indirizzate all’assicurata nel periodo di vigenza contrattuale, purché relative a prodotti intermedi difettosi venduti dopo il 31 dicembre 2008.

3. Il riparto dell’onere della prova nei contratti di assicurazione come premessa metodologica della decisione

Uno dei passaggi più solidi della sentenza riguarda la premessa generale in tema di riparto dell’onere probatorio nel contratto di assicurazione. Il Tribunale richiama espressamente l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui l’assicurato che agisca per l’indennizzo deve provare che il fatto verificatosi rientri tra i rischi inclusi nella copertura, mentre l’assicuratore è gravato della prova dei fatti impeditivi fondati su clausole di delimitazione del rischio. Il giudice utilizza questa distinzione non in modo astratto, ma come chiave di lettura dell’intera controversia, chiarendo che la parte attrice doveva dimostrare, in primo luogo, l’esistenza di un difetto del prodotto tale da rendere necessario il richiamo e, in secondo luogo, l’effettivo avvio di campagne riconducibili alla nozione di recall contrattualmente assicurata. Solo dopo tale dimostrazione sarebbe sorto l’onere della convenuta di provare eventuali profili di esclusione o inoperatività della garanzia.

La scelta metodologica appare pienamente corretta. In controversie di questo tipo, infatti, il rischio è duplice: o si pretende dall’assicurato una prova eccessivamente gravosa, quasi da accertamento tecnico-normativo dell’intero sinistro industriale, oppure si trasferisce troppo presto sull’assicuratore l’onere di smentire genericamente la pretesa. Il Tribunale evita entrambi gli estremi e costruisce il giudizio su una sequenza logica ordinata: prima la prova del rischio assicurato, poi la verifica dell’eventuale operatività delle clausole limitative. In ciò la pronuncia si segnala per rigore teorico e buona tenuta sistematica.

4. La struttura della polizza e la duplice dimensione della recall diretta e indiretta

La sentenza dedica ampio spazio alla ricostruzione della polizza. La copertura base riguardava la responsabilità civile prodotti, con inclusione della responsabilità per errori di progettazione. A questa si aggiungevano le garanzie recall diretta e recall indiretta. La prima operava in relazione alle somme direttamente sostenute dall’assicurata per il ritiro dei prodotti, quando ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti dell’autorità, di danni già verificatisi o del ragionevole pericolo che il difetto potesse mettere a repentaglio la salute o la sicurezza, nonché in conseguenza di iniziative del fabbricante del prodotto finito per le medesime ragioni. La seconda riguardava invece i danni patrimoniali derivanti dal fatto che, a motivo di difetti constatati o presumibili nei prodotti fabbricati dall’assicurata e incorporati in prodotti finiti altrui, si fosse reso necessario il richiamo dei prodotti finiti per evitare danni a persone o cose. La polizza precisava inoltre che per richiamo dovesse intendersi anche l’invio di avvisi ai centri di assistenza autorizzati perché verificassero la presenza del difetto e, se accertato, provvedessero alla relativa eliminazione.

Questo assetto negoziale è centrale nella decisione. Il Tribunale valorizza in modo particolare l’ampiezza della definizione convenzionale di richiamo, ritenendo che essa non si esaurisca nell’ordine di rientro fisico di tutti i prodotti sul mercato o nella comunicazione diretta a ciascun cliente finale, ma comprenda anche quei meccanismi di allerta e intervento tecnico rivolti alla rete assistenziale, purché finalizzati alla individuazione e rimozione del difetto. Proprio questa interpretazione consente al giudice di superare una delle principali eccezioni della compagnia, la quale negava che le campagne PSA/Stellantis potessero assumere rilevanza ai sensi di polizza in assenza di una procedura di recall formalmente qualificata come tale nei termini pretesi dalla convenuta.

5. Il difetto safety relevant e la prova del primo presupposto dell’indennizzo

Il Tribunale individua con chiarezza i due presupposti fattuali dell’operatività della garanzia recall: in primo luogo, l’esistenza di un difetto di sicurezza tale da giustificare il ritiro o il richiamo; in secondo luogo, l’effettivo avvio di una procedura di richiamo o di avvisi tecnici corrispondenti alla definizione negoziale. Quanto al primo presupposto, la sentenza valorizza le deposizioni dei testimoni appartenenti alla struttura qualità di PSA/Stellantis, i quali hanno confermato che i primi malfunzionamenti, segnalati dalla clientela già nel 2020, consistevano nell’impossibilità di caricare il veicolo, nella perdita di potenza durante la marcia fino all’arresto improvviso e nella mancata accensione del mezzo. Tali circostanze, unitamente all’accertamento condiviso tra fornitore e costruttore circa il difetto del flat cable, vengono ritenute sufficienti a qualificare la problematica come safety relevant.

Il punto è particolarmente importante perché il Tribunale non si limita a prendere atto della descrizione del malfunzionamento, ma lo raccorda alla funzione stessa della garanzia recall. Non qualunque difetto di prestazione del componente è idoneo a far scattare la copertura; occorre un difetto che, in termini oggettivi, possa compromettere la sicurezza delle persone o delle cose. Il malfunzionamento accertato, che poteva condurre allo spegnimento del veicolo durante la marcia, supera chiaramente questa soglia. La decisione appare dunque ben fondata laddove ritiene integrato il primo presupposto del sinistro assicurato.

6. La nozione contrattuale di richiamo e la rilevanza degli avvisi ai centri assistenza

Il secondo presupposto, ossia la sussistenza di un richiamo in senso contrattualmente rilevante, costituisce probabilmente il punto più innovativo della decisione. L’assicuratore sosteneva che mancasse una vera e propria procedura di recall e che le iniziative del costruttore non potessero essere valorizzate in assenza di una formale richiesta risarcitoria o di una campagna tipologicamente corrispondente a un richiamo tradizionale. Il Tribunale respinge tale impostazione, osservando che la stessa clausola di polizza estende la nozione di richiamo agli avvisi indirizzati ai centri assistenza autorizzati affinché verifichino la presenza del difetto e, se del caso, lo eliminino. Ne deriva che le campagne COMTEC e successive, consistenti proprio in comunicazioni ai rivenditori e ai centri di assistenza per l’identificazione dei veicoli interessati e la sostituzione del componente difettoso, integrano il presupposto del richiamo assicurato.

La conclusione è di notevole rilievo. Il giudice dimostra di avere ben compreso le peculiarità della filiera automotive, nella quale il richiamo di un componente non sempre si realizza attraverso il ritiro fisico di tutti i prodotti o mediante un’unica comunicazione ai clienti finali, ma può articolarsi in campagne tecniche progressive, rivolte inizialmente ai punti di assistenza e successivamente, ove necessario, ai proprietari dei veicoli. Leggere la clausola recall secondo una nozione formalistica e rigida avrebbe significato svuotarla di effettività in un settore industriale nel quale il richiamo è strutturalmente complesso. La sentenza, invece, restituisce alla clausola il suo significato funzionale e aderente alla realtà del rischio assicurato.

7. L’Appendice del 6 dicembre 2019 e il superamento dell’eccezione di tardività

La convenuta aveva eccepito la tardività della produzione e dell’allegazione dell’Appendice del 6 dicembre 2019, con la quale la copertura veniva estesa a tutte le comunicazioni di ritiro indirizzate all’assicurata nel periodo di validità della polizza per prodotti intermedi difettosi venduti dopo il 31 dicembre 2008. La sentenza, alla luce dell’esito finale, mostra di avere ritenuto utilizzabile tale appendice e di averne valorizzato la portata espansiva. Pur non emergendo nei frammenti disponibili un autonomo capitolo motivazionale di dettaglio sul punto, il dispositivo e l’impostazione complessiva lasciano chiaramente intendere che il giudice abbia reputato la clausola pertinente e operativa.

La rilevanza dell’appendice è decisiva sul piano temporale. La polizza aveva validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ma le campagne di richiamo si sono sviluppate anche oltre tale data. L’appendice consente di radicare la copertura rispetto alle comunicazioni di richiamo indirizzate durante il periodo di validità contrattuale, pur se relative a prodotti intermedi consegnati in epoca anteriore e con conseguenze economiche che si protraggono. In questo modo, il Tribunale costruisce una soluzione coerente con la logica claims made e con la funzione allocativa del rischio assicurato, evitando che la complessità e la progressività temporale delle campagne automotive si traducano in un indebito svuotamento della copertura.

8. Il quantum debeatur, la CTU contabile e la selezione dei costi effettivamente indennizzabili

La liquidazione del danno rappresenta un altro profilo di forte interesse della sentenza. Il CTU contabile, incaricato di verificare la riferibilità e l’ammontare dei costi sostenuti dall’attrice, ha elaborato quattro scenari, con un range oscillante da zero a oltre quattro milioni e settecentocinquantamila euro. Già questo dato dimostra la notevole complessità tecnica della quantificazione e spiega perché il Tribunale, in fase istruttoria, avesse ritenuto di non poter accogliere una richiesta di ingiunzione provvisoria in corso di causa, difettando allora la liquidità del credito. Successivamente, il giudice aveva formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per il minor importo di euro 2.845.961,47, proposta accettata dall’attrice e rifiutata dalla convenuta. All’esito della decisione, il Tribunale condanna invece l’assicuratore al pagamento del più elevato importo di euro 3.474.962,27, oltre interessi legali dalla domanda.

L’aspetto rilevante non è soltanto il dato numerico finale, ma il metodo utilizzato. La sentenza mostra di non avere aderito acriticamente alle quantificazioni unilaterali dell’assicurata né di avere recepito integralmente le contestazioni della compagnia sulla natura estimativa o approssimativa dei costi riaddebitati da PSA/Stellantis. Il giudice compie piuttosto una selezione dei costi coerente con il perimetro della garanzia, riconoscendo quelli causalmente e documentalmente riferibili alle sole comunicazioni di ritiro o richiamo coperte dalla polizza. Da qui la liquidazione finale, superiore alla proposta conciliativa ma inferiore alle più ampie pretese svolte in citazione. Si tratta di un’impostazione particolarmente equilibrata e tecnicamente convincente.

9. Il rigetto implicito della tesi dell’assicuratore sulla necessità di una richiesta risarcitoria formalizzata

Uno dei passaggi più interessanti in chiave sistematica riguarda il rapporto tra richiamo del prodotto e richiesta risarcitoria proveniente dal terzo danneggiato o dal costruttore finale. La convenuta aveva sostenuto che l’operato di PSA/Stellantis non potesse rilevare ai sensi della polizza, mancando una formale richiesta risarcitoria. Il Tribunale, pur senza impostare la questione in termini teorici generali, supera chiaramente questa eccezione, valorizzando la struttura della clausola recall indiretta, che copre le somme dovute dall’assicurata a terzi in quanto civilmente responsabile per i danni patrimoniali derivanti dal richiamo del prodotto finito, senza subordinare la copertura a una particolare forma solenne della richiesta. Ciò che rileva è che il costruttore abbia sostenuto costi di richiamo causalmente ricollegabili al difetto del componente e li abbia riaddebitati al fornitore in base al rapporto contrattuale di fornitura e garanzia.

La conclusione appare condivisibile. In una filiera industriale regolata da contratti di fornitura complessi, il danno patrimoniale da richiamo non si manifesta necessariamente attraverso una “domanda risarcitoria” nel senso proprio della responsabilità civile extracontrattuale; può invece assumere la forma del riaddebito convenzionale dei costi sopportati dal costruttore per gestire il difetto del componente fornito. La sentenza mostra di cogliere questa specificità e di adattarvi in modo appropriato l’interpretazione della garanzia assicurativa.

10. Il comportamento processuale dell’assicuratore e la condanna ex art. 96 c.p.c.

Particolarmente significativa è la parte finale della decisione nella quale il Tribunale, dopo avere rilevato che la convenuta aveva rifiutato la proposta conciliativa del giudice pur a fronte di una accettazione da parte dell’attrice, qualifica tale comportamento come abusivo e lo sanziona ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La sentenza osserva che, se la compagnia avesse aderito alla proposta, avrebbe corrisposto un importo inferiore a titolo di indennizzo, avrebbe risparmiato almeno in parte gli interessi e il processo si sarebbe definito senza necessità di pronuncia. Per tali ragioni, il giudice condanna la convenuta non solo alle spese di lite, ma anche al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, pari a euro 2.500, oltre alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte.

Questo passaggio conferisce alla sentenza un rilievo ulteriore. Non si tratta semplicemente di una pronuncia sul merito assicurativo, ma anche di un arresto che valorizza il dovere di lealtà processuale e l’utilizzo serio dello strumento conciliativo endoprocessuale. Il Tribunale mostra una sensibilità crescente, ormai diffusa nella giurisprudenza di merito più recente, verso le condotte processuali inutilmente dilatorie o irragionevolmente refrattarie a proposte conciliative formulate dal giudice su basi istruttorie già solide. In tale prospettiva, la decisione contribuisce a rafforzare la funzione ordinante dell’art. 96 c.p.c. quale presidio contro l’abuso del processo.

11. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia merita di essere segnalata per almeno quattro ragioni. In primo luogo, perché offre una ricostruzione metodologicamente rigorosa del riparto dell’onere probatorio nel contratto di assicurazione, distinguendo con chiarezza tra prova del rischio incluso e prova dei fatti impeditivi. In secondo luogo, perché interpreta in modo sostanziale e aderente alla realtà industriale la nozione convenzionale di richiamo, riconoscendo che gli avvisi ai centri di assistenza e le campagne tecniche progressive possono integrare pienamente il presupposto della garanzia recall diretta e indiretta. In terzo luogo, perché valorizza correttamente il carattere safety relevant del difetto del componente e il nesso causale tra tale difetto e i costi riaddebitati dal costruttore al fornitore. In quarto luogo, perché dimostra come il giudizio sull’indennizzo non possa essere ridotto a una mera questione di interpretazione documentale, ma richieda una penetrante verifica contabile e causale del quantum.

Sul piano più generale, la decisione segna un punto importante nell’adattamento della categoria assicurativa del recall alle filiere produttive complesse e ai prodotti intermedi tecnologicamente sofisticati. Il difetto del componente non viene considerato in modo atomistico, ma nella sua capacità di riverberarsi sul prodotto finito e di imporre al costruttore campagne tecniche di richiamo, i cui costi, se contrattualmente ribaltati sul fornitore, costituiscono esattamente il rischio che la garanzia recall indiretta mira a trasferire all’assicuratore. È questa lettura funzionale, industrialmente consapevole e giuridicamente sorvegliata a costituire, a mio avviso, il contributo più significativo della pronuncia.

Infine, il capo sulla responsabilità processuale aggravata conferisce alla sentenza un valore ulteriore, ricordando che l’interpretazione restrittiva della garanzia non può trasformarsi, in presenza di un quadro istruttorio ormai maturo e di una proposta conciliativa equilibrata, in un ostinato rifiuto di adempiere. La decisione, dunque, non solo chiarisce quando e come operi una product recall clause, ma ribadisce anche che il processo civile non può essere utilizzato come mera leva dilatoria contro pretese indennitarie già sostanzialmente accertate.



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