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ChatGPT in tribunale e valore probatorio delle conversazioni con l’IA: perché l’output del chatbot non è una prova e quali doveri gravano sull’avvocato

La questione giuridica: il testo generato dall’intelligenza artificiale non coincide con una fonte di prova

Il punto centrale, sul piano processuale, è che una conversazione con un sistema di intelligenza artificiale generativa non costituisce, di per sé, una prova in senso tecnico. Non lo è come documento rappresentativo di un fatto storico, non lo è come fonte di conoscenza attendibile di precedenti giurisprudenziali, non lo è come supporto oggettivo alla dimostrazione di una circostanza controversa. Quando il difensore deposita in giudizio la trascrizione di una chat con un chatbot, porta nel processo non la rappresentazione di un fatto esterno verificabile, ma l’esito linguistico di un sistema statistico-generativo che produce risposte sulla base di correlazioni, probabilità e modelli di linguaggio. Manca, dunque, il requisito minimo dell’affidabilità intrinseca come fonte autonoma di accertamento.

È in questa prospettiva che si colloca l’ordinanza del Tribunale di Ferrara richiamata nel quesito. La decisione, per come è stata riferita e commentata, afferma in modo netto che la conversazione con ChatGPT non può assumere alcun valore di prova documentale e che il suo deposito, se utilizzato per sostenere la fondatezza giuridica della pretesa, rivela una grave carenza di diligenza professionale quando non sia accompagnato da un’autonoma verifica delle fonti effettive.

Il documento processuale e il concetto di “giuridica inesistenza”

La formula secondo cui il testo del chatbot sarebbe “giuridicamente inesistente” non va letta in senso metafisico, ma tecnico. Il file esiste materialmente, certo; ciò che non esiste, sotto il profilo giuridico-processuale, è la sua idoneità a operare come fonte probatoria o come supporto attendibile di argomentazione giuridica, se viene prodotto come se fosse il risultato di una ricerca di diritto o la trascrizione di un fatto dimostrato.

Il documento processuale, per avere rilievo, deve rappresentare un fatto, un atto, una dichiarazione o una conoscenza riconducibile a una fonte identificabile e verificabile. Una risposta generata da un chatbot non soddisfa questo standard, perché non è una dichiarazione di scienza di un soggetto identificabile, non è una perizia, non è una certificazione, non è una fonte normativa, non è un precedente giurisprudenziale autentico, non è una testimonianza, non è un atto pubblico, né una scrittura privata idonea a rappresentare un fatto storicamente accaduto. È, piuttosto, un output informatico che richiede sempre una validazione esterna e umana. Se quella validazione manca, il testo non ha consistenza probatoria.

Perché il dialogo con il chatbot non ha valore documentale

La ragione più profonda dell’assenza di valore documentale sta nella natura stessa dei sistemi di IA generativa. Essi non “sanno” nel senso giuridico del termine. Non attestano, non certificano, non garantiscono, non assumono responsabilità sulla verità del contenuto prodotto. Generano risposte plausibili, talvolta corrette, talvolta errate, talvolta interamente inventate, sulla base di modelli predittivi linguistici. Da ciò deriva che la conversazione con il chatbot non può essere trattata come documento probatorio neppure in via indiziaria, se non si individua e si dimostra l’esistenza di una fonte ulteriore, reale, esterna e verificabile da cui il contenuto sia stato tratto.

In altri termini, l’output di IA può, al massimo, suggerire una pista di ricerca o una ipotesi di lavoro per il professionista. Non può sostituire l’attività di verifica. Se il difensore utilizza quella conversazione come se avesse un’autonoma dignità documentale, attribuisce al testo una funzione che il sistema processuale non gli riconosce.

Il pericolo delle allucinazioni: precedenti inesistenti, norme deformate, citazioni false

Il rischio più noto e, insieme, più insidioso dell’uso non controllato dell’IA generativa in ambito forense è rappresentato dalle cosiddette allucinazioni. Con questa espressione si indicano le risposte apparentemente plausibili ma in realtà false, distorte o inesistenti. In ambito giuridico ciò può tradursi in precedenti inventati, massime alterate, numeri di sentenza inesistenti, articoli di legge travisati, riferimenti normativi abrogati o ricostruzioni apparentemente coerenti ma del tutto scollegate dalle fonti reali.

Il problema non è teorico. È esattamente per questo che un giudice, davanti a un deposito fondato su una chat con un sistema generativo, non può attribuire a quel testo alcun valore conoscitivo autonomo. Il processo civile e penale si reggono sulla verificabilità delle allegazioni. Una giurisprudenza inesistente, o una norma deformata da un sistema automatico, non è solo inutile: è pericolosa, perché altera il corretto contraddittorio, inquina la ricostruzione della fattispecie e costringe il giudice o la controparte a farsi carico di un lavoro di bonifica che compete invece al difensore.

L’avvocato non può delegare all’IA il controllo delle fonti

Da questa premessa discende un principio deontologico e professionale di grande rilievo: l’avvocato può utilizzare strumenti tecnologici di supporto, ma non può delegare a essi il giudizio critico e il controllo delle fonti. La funzione difensiva resta una funzione intellettuale umana. Il professionista risponde non solo della correttezza formale dell’atto, ma anche della serietà del metodo con cui lo costruisce.

Questo significa che l’avvocato, se utilizza un chatbot per una prima ricognizione, deve poi verificare personalmente le norme, leggere integralmente le decisioni richiamate, controllare l’autenticità dei precedenti, confrontare il contenuto con banche dati affidabili e filtrare ogni informazione attraverso la propria competenza tecnica. Se questa attività manca, non siamo di fronte a un uso evoluto della tecnologia, ma a una rinuncia non consentita alla funzione professionale.

La negligenza professionale e il deposito di materiale non verificato

Quando il difensore deposita in giudizio contenuti generati da IA senza averne controllato la fonte e l’attendibilità, il problema non riguarda soltanto l’inutilità del documento, ma investe la diligenza professionale. Nel processo, ogni allegazione dell’avvocato presuppone una responsabilità metodologica. Il giudice e la controparte devono potersi fidare del fatto che i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati siano stati previamente verificati.

L’uso negligente dell’IA, dunque, può integrare una violazione dei doveri di competenza, diligenza, lealtà e correttezza. Non perché la tecnologia sia vietata, ma perché il suo impiego diventa illecito quando viene usata come scorciatoia per sostituire l’accertamento umano. La colpa professionale, in questo contesto, non consiste nell’aver consultato un sistema generativo, bensì nell’averlo trattato come fonte autosufficiente.

L’obbligo di informare il cliente sull’impiego dell’IA

Nel quadro normativo più recente, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è stato ricondotto a una logica di trasparenza verso il cliente. Il professionista, quindi anche l’avvocato, quando si avvale di strumenti di IA nell’esecuzione dell’incarico, è tenuto a informarne il cliente secondo le modalità e nei limiti previsti dalla disciplina vigente.

Questo obbligo ha una duplice funzione. Da un lato tutela il rapporto fiduciario, perché il cliente ha diritto di sapere se e in quale misura il professionista utilizza strumenti automatizzati nella gestione dell’incarico. Dall’altro lato ribadisce che l’IA può avere solo una funzione strumentale e di supporto, mentre il nucleo essenziale della prestazione resta affidato al lavoro intellettuale umano. La disclosure non legittima, dunque, un uso deresponsabilizzato della tecnologia; al contrario, rafforza la centralità della responsabilità personale del professionista.

La supervisione umana come requisito minimo di liceità professionale

La supervisione umana non è un valore astratto, ma un requisito operativo. Vuol dire che il professionista deve governare il processo di impiego dello strumento, comprenderne i limiti, selezionare le query, leggere criticamente gli output, verificare i riferimenti, escludere le informazioni inattendibili e assumersi integralmente la responsabilità del risultato finale.

In ambito forense, la supervisione umana è ancora più essenziale, perché l’atto giudiziario produce effetti su diritti, doveri, patrimoni, libertà personali e posizioni soggettive di rango elevato. Un sistema generativo può aiutare nella sintesi, nella prima mappatura dei temi o nella riorganizzazione del materiale, ma non può sostituire il giudizio professionale. Dove manca questa supervisione, l’uso dell’IA degrada a comportamento negligente.

Il riflesso processuale: inammissibilità, irrilevanza e possibili condanne alle spese

Dal punto di vista strettamente processuale, il deposito di una conversazione con un chatbot come prova o come supporto pseudo-documentale può condurre alla sua irrilevanza, al suo radicale inutilizzo e, nei casi più gravi, alla valutazione negativa della condotta processuale della parte. Se l’atto rivela approssimazione tecnica, uso di precedenti inventati o allegazioni manifestamente non verificate, il giudice può trarne conseguenze nella regolazione delle spese, nella valutazione della serietà della domanda o della difesa e, in presenza dei presupposti, anche sotto il profilo della responsabilità processuale aggravata.

L’aspetto più serio, però, non è neppure quello sanzionatorio immediato, ma il danno strutturale arrecato alla posizione del cliente. Un atto costruito su materiali non verificati può compromettere irrimediabilmente la credibilità dell’intera impostazione difensiva e indebolire anche le argomentazioni che, in sé, sarebbero fondate.

La differenza tra uso lecito dell’IA e uso abusivo in giudizio

Occorre però evitare un equivoco opposto. Dire che la chat con il chatbot non è prova non significa che l’intelligenza artificiale sia inutilizzabile dall’avvocato. Significa soltanto che il suo impiego deve essere confinato a una funzione di supporto e mai di surroga della verifica. L’uso lecito dell’IA è quello in cui il professionista la tratta come uno strumento preparatorio, da sottoporre poi a un vaglio umano rigoroso. L’uso abusivo è quello in cui il professionista la trasforma in fonte di diritto, in fonte di prova o in sostituto del proprio pensiero critico.

La linea di confine, quindi, non passa tra “uso” e “non uso” dell’IA, ma tra uso governato e uso deresponsabilizzato. Ed è proprio questa distinzione che il provvedimento del Tribunale di Ferrara contribuisce a rendere più netta.

Il significato sistemico dell’ordinanza di Ferrara

La decisione del Tribunale di Ferrara ha un rilievo che va oltre il singolo caso. Essa rappresenta uno dei primi segnali giurisprudenziali italiani di delimitazione rigorosa del ruolo dell’IA generativa nel processo. Il messaggio che ne emerge è duplice. Da un lato, il processo non riconosce dignità probatoria autonoma agli output del chatbot. Dall’altro, il professionista che li utilizza senza verifica si espone a un giudizio di negligenza incompatibile con i doveri della difesa tecnica.

Si tratta, in sostanza, di una decisione che riafferma il primato del metodo giuridico sull’apparente efficienza dello strumento tecnologico. L’innovazione è ammessa, ma solo se resta dentro il perimetro della responsabilità umana.

Conclusione

L’idea che una conversazione con ChatGPT possa essere prodotta in giudizio come prova è, sul piano tecnico, infondata. L’output del chatbot non è una prova documentale, non è una fonte normativa, non è un precedente giurisprudenziale e non è neppure un indizio giuridicamente utilizzabile in assenza di verifica esterna. È un testo generato da un sistema statistico, che può essere utile al professionista solo come materiale preparatorio e mai come contenuto autosufficiente da riversare nel processo.

L’avvocato che lo utilizza senza controllarne rigorosamente fonti, riferimenti e attendibilità non compie una scelta neutra di innovazione, ma si espone a una valutazione di grave negligenza professionale. Il punto non è difendere o demonizzare la tecnologia. Il punto è ricordare che, in tribunale, la responsabilità resta umana, la prova deve essere verificabile e il giudizio critico non è delegabile a una macchina.


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