Riduzione IMU per fabbricati inagibili: serve una conoscenza qualificata del Comune, non una generica perizia risalente
Massima
La riduzione del 50% della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili presuppone l’accertamento dell’ufficio tecnico comunale, su istanza del contribuente, ovvero la presentazione di dichiarazione sostitutiva idonea ad attestare lo stato dell’immobile. Può rilevare anche una conoscenza qualificata del Comune, purché documentale, specifica e comparabile a un accertamento tecnico o a una rappresentazione formalizzata dello stato dei luoghi. Non è sufficiente, invece, una generica perizia giurata redatta anni prima e allegata a una dichiarazione IMU di diversa annualità. È illegittima, tuttavia, la sanzione irrogata per omessa dichiarazione IMU quando il contribuente dimostri in appello di aver tempestivamente presentato la dichiarazione relativa all’anno d’imposta contestato.
1. Il perimetro della controversia: IMU 2015, inagibilità e dichiarazione omessa
La pronuncia affronta due profili distinti ma connessi del contenzioso IMU: da un lato, le condizioni per ottenere la riduzione della base imponibile in caso di immobile inagibile o inabitabile; dall’altro, la legittimità della sanzione irrogata per asserita mancata presentazione della dichiarazione IMU.
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015, sostenendo di avere diritto alla riduzione dell’imposta in ragione dello stato di inutilizzabilità del complesso immobiliare. A fondamento della propria tesi richiamava una dichiarazione IMU presentata per il 2012, alla quale era stata allegata una perizia giurata attestante lo stato dell’immobile.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo non provata l’inagibilità ai fini dell’annualità 2015 e rilevando, inoltre, la mancata produzione della dichiarazione IMU relativa proprio a tale anno. In appello, la contribuente ha prodotto la dichiarazione IMU 2015, sostenendo che la mancata allegazione in primo grado fosse dipesa da mera svista difensiva.
2. La riduzione per inagibilità non opera automaticamente
Il primo motivo di appello viene respinto.
La Corte chiarisce che la riduzione IMU per inagibilità non è riconosciuta automaticamente sulla base di una generica situazione di degrado o inutilizzabilità dell’immobile. Il contribuente deve attivare il procedimento previsto dalla legge, mediante istanza all’ufficio tecnico comunale oppure mediante dichiarazione sostitutiva idonea a rappresentare lo stato dell’immobile.
La ratio è evidente: la riduzione non si fonda su una valutazione soggettiva del proprietario, ma su una condizione oggettiva dell’immobile, che deve essere conoscibile e verificabile dall’ente impositore con adeguato grado di certezza.
3. La conoscenza qualificata del Comune
La sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza più recente, secondo cui non sempre è indispensabile pretendere un nuovo accertamento dell’ufficio o una nuova dichiarazione sostitutiva quando il Comune disponga già di una conoscenza qualificata dello stato dell’immobile.
Tale conoscenza, tuttavia, deve essere documentale, specifica e sufficientemente stabile, tale da consentire all’ente di percepire la situazione in termini comparabili a quelli derivanti da un accertamento tecnico o da una dichiarazione formalizzata del contribuente.
Non basta, quindi, una conoscenza meramente occasionale, generica o di fatto. Occorre che l’amministrazione sia già in possesso di elementi idonei a rappresentare in modo affidabile e attuale l’inagibilità dell’immobile per l’annualità oggetto di imposizione.
4. La perizia giurata risalente e la sua insufficienza probatoria
Nel caso concreto, la Corte ritiene insufficiente la perizia giurata redatta nel 2012 e allegata alla dichiarazione IMU di quell’anno.
La ragione non è solo temporale, ma anche contenutistica. La perizia viene considerata generica, in quanto non descriveva in modo puntuale lo stato di fatiscenza del complesso immobiliare. Inoltre, essendo stata redatta tre anni prima rispetto all’annualità 2015, non era idonea ad attestare l’effettivo stato dei luoghi nel periodo oggetto di accertamento.
La riduzione IMU per inagibilità richiede una prova riferibile all’anno d’imposta interessato. Una documentazione remota può non essere sufficiente, soprattutto quando non consenta di verificare la permanenza delle condizioni invalidanti nel tempo.
5. L’assenza dell’istanza tecnica e della dichiarazione sostitutiva
La Corte valorizza il fatto che la contribuente non avesse presentato, per l’annualità rilevante, né istanza all’ufficio tecnico comunale né dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. b), D.L. n. 201/2011.
Tale omissione impedisce di ritenere integrato il presupposto procedimentale e probatorio della riduzione. La dichiarazione IMU ordinaria, anche se presentata, non equivale necessariamente a una dichiarazione sostitutiva specifica di inagibilità, se non contiene una rappresentazione idonea e conforme alle previsioni normative.
Il beneficio fiscale resta quindi non riconoscibile, non perché l’immobile debba necessariamente essere agibile, ma perché la contribuente non ha fornito prova adeguata e attuale della condizione che legittimerebbe la riduzione.
6. La produzione della dichiarazione IMU 2015 in appello
Diversa è la valutazione sul secondo motivo di impugnazione.
La contribuente ha prodotto in appello la dichiarazione IMU relativa all’anno 2015, la cui mancata produzione in primo grado era stata qualificata come svista difensiva. La Corte considera rituale il deposito, richiamando il principio secondo cui, nel processo tributario, le parti possono produrre nuovi documenti in appello, purché nel rispetto del termine previsto dall’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 e del contraddittorio.
Il documento viene ritenuto rilevante perché incide su uno specifico rilievo dell’Ufficio: l’asserita mancata presentazione della dichiarazione IMU per il 2015.
7. L’illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione
Accertata la tempestiva presentazione della dichiarazione IMU 2015, la Corte dichiara illegittima la sanzione applicata dal Comune per mancata presentazione della dichiarazione.
La riforma della sentenza è quindi solo parziale. Resta ferma la debenza dell’imposta, poiché non è riconosciuta la riduzione per inagibilità; viene invece eliminata la sanzione fondata su un presupposto rivelatosi inesistente, ossia l’omessa dichiarazione.
La pronuncia mostra così un’applicazione selettiva del controllo giudiziale: l’avviso resta valido nella parte impositiva, ma viene corretto nella componente sanzionatoria non sorretta dal fatto contestato.
8. La compensazione delle spese per reciproca soccombenza
La Corte compensa integralmente le spese del grado.
La soluzione discende dalla reciproca soccombenza: la contribuente perde sulla questione principale della riduzione IMU per inagibilità, ma ottiene l’annullamento della sanzione per omessa dichiarazione.
La compensazione appare coerente con l’esito frazionato del giudizio, nel quale nessuna delle due parti risulta integralmente vittoriosa.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza offre un principio equilibrato in materia di agevolazioni IMU per fabbricati inagibili.
Da un lato, evita un formalismo assoluto, riconoscendo che la conoscenza qualificata del Comune può, in determinate ipotesi, rendere superflua una nuova istanza o una nuova dichiarazione. Dall’altro, chiarisce che tale conoscenza deve essere seria, documentale, attuale e specifica: non può essere surrogata da una perizia generica e risalente, riferita a un’annualità diversa.
La decisione assume rilievo anche sul piano processuale, perché conferma l’ammissibilità della produzione documentale in appello nel processo tributario e consente di correggere l’atto impositivo nella parte sanzionatoria, quando emerga che la dichiarazione contestata come omessa era stata invece tempestivamente presentata.
Il principio complessivo è netto: la riduzione IMU per inagibilità richiede una prova attuale e qualificata dello stato del bene; la sanzione, invece, non può sopravvivere quando il fatto materiale su cui si fonda risulti documentalmente smentito.
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