Handicap grave, indennità di accompagnamento e contrassegno disabili nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c.: autonomia dei requisiti sanitari e limiti del sindacato sulla consulenza medico-legale
Massima
Nel giudizio di merito instaurato a seguito di dissenso dalle conclusioni della consulenza tecnica resa nell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice è chiamato ad accertare esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari posti a fondamento delle prestazioni o dei benefici richiesti, senza poter pronunciare condanna all’erogazione della prestazione assistenziale. Il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 non comporta automaticamente la sussistenza dei presupposti per l’indennità di accompagnamento né per il contrassegno disabili, trattandosi di istituti fondati su criteri funzionali differenti: il primo considera la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale anche nella sfera relazionale; il secondo richiede l’impossibilità di deambulare senza accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua; il terzo postula una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. La consulenza tecnica può essere recepita dal giudice ove abbia esaminato le contestazioni della parte, fornendo una motivazione coerente sulle ragioni per cui la documentazione sanitaria difforme non dimostri una compromissione stabile e rilevante ai fini dei benefici domandati.
1. L’oggetto della controversia e la particolare struttura del giudizio conseguente all’ATP
La decisione affronta una controversia in materia di assistenza obbligatoria originata dalla contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La parte ricorrente aveva ottenuto, nella fase preventiva, il riconoscimento della situazione di gravità prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, mentre erano stati esclusi i requisiti sanitari necessari per l’indennità di accompagnamento e per il rilascio del contrassegno disabili.
A seguito della dichiarazione di dissenso, il ricorrente introduceva tempestivamente il giudizio di merito previsto dall’art. 445-bis c.p.c., insistendo per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e del requisito sanitario utile al rilascio del contrassegno, oltre a richiedere la conferma dello status di gravità già valutato favorevolmente nella precedente fase.
Il giudice accoglie la domanda limitatamente alla sussistenza del requisito sanitario per la condizione di gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e rigetta invece le pretese relative all’accompagnamento e al contrassegno. Dichiara, inoltre, inammissibile la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla prestazione, sul presupposto che il giudizio instaurato a seguito del dissenso non possa estendersi alla verifica dei requisiti extrasanitari né sfociare in una condanna dell’ente all’erogazione del beneficio.
La pronuncia assume rilievo sotto un duplice profilo. Da un lato, ricostruisce correttamente l’autonomia dei diversi istituti di protezione della persona con disabilità, evitando di sovrapporre la condizione di gravità, l’accompagnamento e il contrassegno di circolazione. Dall’altro, consente di riflettere sui limiti entro i quali il giudice può aderire alle risultanze della consulenza tecnica quando la parte abbia prodotto una documentazione specialistica apparentemente contrastante con le conclusioni peritali.
2. L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio e la delimitazione del thema decidendum
L’art. 445-bis c.p.c. configura l’accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, nonché per determinate prestazioni previdenziali fondate su presupposti sanitari. Il procedimento risponde all’esigenza di concentrare in una fase preliminare l’accertamento medico-legale, favorendo la definizione anticipata delle controversie nelle quali il contrasto riguardi essenzialmente le condizioni di salute dell’interessato.
Terminata la consulenza, le parti possono dichiarare il proprio dissenso entro il termine assegnato dal giudice. Qualora la contestazione venga tempestivamente formulata, la parte dissenziente deve introdurre, entro il termine perentorio di trenta giorni, il giudizio di merito, specificando i motivi della contestazione.
La peculiarità del giudizio consiste nel fatto che esso non ha ad oggetto l’intera fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione, ma esclusivamente l’elemento sanitario contestato. L’accertamento giudiziale è dunque destinato a stabilire se la persona presenti, e da quale data presenti, le condizioni medico-legali richieste dalla disciplina applicabile. Restano estranee al processo le verifiche relative agli ulteriori elementi eventualmente necessari per conseguire concretamente la prestazione, quali requisiti amministrativi, reddituali, incompatibilità, ricovero gratuito o altri presupposti extrasanitari.
In tale prospettiva, la dichiarazione di inammissibilità della domanda diretta al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento appare coerente con l’impostazione consolidata della giurisprudenza di legittimità. La sentenza resa nel giudizio conseguente al dissenso può accertare il requisito sanitario, ma non può trasformarsi in un provvedimento di condanna all’erogazione della prestazione, poiché ciò presupporrebbe l’esame di elementi estranei all’oggetto legalmente delimitato del procedimento.
Il principio assume particolare importanza pratica. Nelle controversie introdotte ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., la domanda deve essere tecnicamente calibrata sull’accertamento sanitario richiesto, senza confondere la declaratoria relativa alla condizione invalidante con il successivo procedimento amministrativo finalizzato alla concreta attribuzione del beneficio.
3. La situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992: una valutazione non coincidente con l’autosufficienza assoluta
La decisione riconosce in capo al ricorrente la condizione di gravità prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa. La statuizione è fondata sulla presenza di un quadro pluripatologico significativo e sulla conseguente riduzione dell’autonomia personale in misura tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
La nozione di gravità non coincide con la totale perdita dell’autosufficienza, né presuppone necessariamente l’incapacità di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita quotidiana. Essa considera l’incidenza complessiva della minorazione sulla persona, valutata non soltanto nella dimensione strettamente fisica, ma anche nella sfera cognitiva, relazionale e sociale.
L’intervento assistenziale richiesto dalla norma può infatti rendersi necessario nella sfera individuale oppure in quella di relazione. Ciò significa che una persona può essere ancora in grado di camminare autonomamente e di conservare alcune abilità quotidiane, ma trovarsi comunque in una condizione di gravità qualora le complessive menomazioni determinino un bisogno permanente e globale di sostegno, vigilanza, assistenza o mediazione nei rapporti con l’ambiente circostante.
La decisione valorizza correttamente tale autonomia concettuale. La presenza di patologie plurime, associate a compromissioni sensoriali e cognitive, può integrare la situazione di gravità anche quando non risulti dimostrata quella più intensa perdita di autosufficienza che la legge richiede per l’indennità di accompagnamento.
In tal senso, il riconoscimento della condizione di gravità non costituisce una premessa logicamente incompatibile con il rigetto della domanda di accompagnamento. Esso testimonia, piuttosto, la diversità delle soglie di tutela previste dall’ordinamento: una tutela rivolta alla condizione globale della persona e al suo bisogno assistenziale complessivo; l’altra circoscritta alla perdita dell’autonomia nelle funzioni essenziali della vita o nella deambulazione.
4. L’indennità di accompagnamento e la necessità di una compromissione funzionale qualificata
Diverso e più rigoroso è il presupposto sanitario dell’indennità di accompagnamento. La prestazione spetta all’invalido civile totalmente inabile che si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure che non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
La funzione dell’indennità non è quella di compensare genericamente la gravità delle patologie o la difficoltà della condizione esistenziale del soggetto. Essa mira a sostenere la persona che, per effetto delle minorazioni, non possa provvedere autonomamente ai bisogni elementari della vita o non possa spostarsi senza un’assistenza stabile.
L’accertamento non deve pertanto arrestarsi alla diagnosi clinica, per quanto severa, ma deve verificare l’effettiva ricaduta funzionale delle patologie. La pluralità delle infermità, la loro natura cronica o la loro rilevanza prognostica non sono di per sé decisive quando non si traducano nell’impossibilità concreta di compiere gli atti quotidiani o nella necessità permanente di aiuto per la deambulazione.
Nel caso esaminato, il consulente tecnico, pur riconoscendo un quadro sanitario complesso e rilevante ai fini della gravità, ha ritenuto che il ricorrente conservasse la capacità di compiere gli atti della vita quotidiana e presentasse una deambulazione autonoma. Tale valutazione ha condotto all’esclusione dell’accompagnamento.
Il giudice aderisce alle conclusioni peritali sul presupposto che esse siano sorrette dall’esame diretto dell’interessato, dalla documentazione clinica prodotta e dai chiarimenti successivamente resi dal consulente. Ne deriva una pronuncia che distingue correttamente il piano della gravità complessiva della disabilità da quello, più selettivo, della non autosufficienza richiesta per la prestazione economica.
5. Il contrassegno disabili: un requisito sanitario autonomo e specificamente riferito alla capacità deambulatoria
La domanda relativa al contrassegno disabili viene parimenti rigettata. Anche tale conclusione si fonda sulla mancata dimostrazione di una compromissione della capacità di deambulazione qualificabile come impedita o sensibilmente ridotta.
Il profilo merita una precisazione sistematica. Il contrassegno non è attribuito automaticamente a chiunque sia riconosciuto in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992. La disciplina procedurale consente che i verbali delle commissioni mediche attestino anche i requisiti sanitari necessari per accedere al beneficio, ma il presupposto sostanziale resta quello previsto dalla normativa sulla circolazione stradale: una riduzione effettiva e significativa della capacità deambulatoria, ovvero le ulteriori condizioni specificamente equiparate dalla legge.
La condizione di gravità e il diritto al contrassegno possono certamente concorrere nella medesima persona, ma non sono legati da un rapporto di automatica consequenzialità. La prima può derivare anche da compromissioni cognitive, relazionali, sensoriali o da un bisogno assistenziale globale non immediatamente traducibile in una limitazione motoria. Il secondo è invece strettamente correlato all’esigenza di agevolare la mobilità di chi incontri ostacoli rilevanti nella deambulazione.
La pronuncia appare, sotto tale profilo, condivisibile. Una volta ritenuta attendibile la valutazione peritale secondo cui l’interessato deambulava autonomamente e non presentava alterazioni funzionali significative al momento della visita, il riconoscimento della situazione di gravità non era sufficiente a fondare anche il requisito sanitario per il contrassegno.
Occorre tuttavia rilevare che la motivazione avrebbe potuto distinguere con maggiore nettezza tra il ruolo dell’art. 4 del d.l. n. 5/2012, che riguarda l’attestazione nei verbali dei requisiti utili per determinati benefici, e la disciplina sostanziale del contrassegno, ancorata alla riduzione della capacità deambulatoria. Tale chiarimento avrebbe reso più rigorosa la ricostruzione normativa senza modificare l’esito della decisione.
6. La consulenza tecnica d’ufficio e il valore delle contestazioni sanitarie di parte
Il nodo più delicato della vicenda riguarda la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio rispetto alla documentazione specialistica prodotta nell’interesse del ricorrente.
La difesa aveva richiamato una valutazione geriatrica che descriveva una compromissione rilevante delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, associata a una deambulazione precaria, possibile soltanto per brevi tratti e, per percorrenze maggiori, con l’aiuto di terzi. Tale documentazione, ove ritenuta rappresentativa di una condizione stabile, sarebbe stata astrattamente idonea a incidere tanto sulla domanda di accompagnamento quanto su quella relativa al contrassegno.
Il consulente tecnico, chiamato a fornire chiarimenti, ha affermato di avere esaminato tale certificazione, ma di avere riscontrato, nel corso della visita diretta espletata successivamente, una situazione funzionale diversa: deambulazione nella norma, passaggi posturali autonomi, assenza di segni obiettivi compatibili con un mancato utilizzo funzionale degli arti inferiori e andatura priva di anomalie significative.
La divergenza è stata spiegata dal consulente ipotizzando che la precedente compromissione deambulatoria fosse riferibile a un episodio acuto successivamente risolto, non rappresentativo di una condizione cronica idonea a integrare i requisiti delle prestazioni richieste. Il giudice ha ritenuto tale risposta sufficiente, qualificando le ulteriori contestazioni della parte come mero dissenso diagnostico.
Il principio richiamato è corretto nella sua formulazione generale. Il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico quando queste risultino fondate su un percorso metodologico corretto, su accertamenti completi e su una motivazione logicamente coerente. La semplice contrapposizione di una diversa valutazione sanitaria non impone necessariamente la rinnovazione della consulenza, né consente di sostituire automaticamente il giudizio del consulente nominato dal tribunale con quello dello specialista di parte.
Occorre tuttavia evitare che la categoria del “mero dissenso diagnostico” venga impiegata in modo eccessivamente estensivo. Quando la parte non si limiti a contestare genericamente le conclusioni del consulente, ma richiami una certificazione clinica recante dati funzionali specifici, indicatori quantitativi di perdita dell’autonomia e descrizioni puntuali della deambulazione, il giudice deve verificare che la consulenza abbia realmente spiegato il contrasto e non lo abbia semplicemente neutralizzato mediante formule assertive.
Nel caso in esame, la presenza di chiarimenti espressamente richiesti al consulente e la motivazione resa sulla differenza tra il quadro geriatrico precedente e l’esame obiettivo successivo consentono di ritenere assolto tale onere minimo di confronto. Rimane, tuttavia, discutibile l’affermazione secondo cui l’assenza di prescrizione di un ausilio per la deambulazione costituirebbe conferma indiretta della natura meramente acuta e transitoria del disturbo. La mancata prescrizione di un presidio può assumere valore indiziario, ma non appare, isolatamente considerata, elemento necessariamente decisivo per escludere una compromissione funzionale clinicamente documentata.
7. La rilevanza della decorrenza e la necessità di distinguere condizioni transitorie e condizioni permanenti
Un ulteriore elemento significativo riguarda la decorrenza dei requisiti sanitari. Il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento delle condizioni necessarie dalla domanda amministrativa o dalla diversa data risultante in corso di causa. Il consulente ha escluso che, sin dalla domanda, sussistessero le condizioni per l’accompagnamento e per il contrassegno, mentre ha riconosciuto la situazione di gravità dalla relativa istanza amministrativa.
La questione è centrale perché l’accertamento sanitario non deve limitarsi alla fotografia delle condizioni presenti nel giorno della visita peritale. Il consulente è tenuto a ricostruire, sulla base della documentazione disponibile e dell’evoluzione clinica, se e da quando il requisito richiesto sia risultato integrato.
Nel caso dell’indennità di accompagnamento, inoltre, la limitazione funzionale deve assumere carattere non episodico, ma stabile o comunque destinato a protrarsi, poiché la prestazione è correlata a un bisogno assistenziale continuo. Una crisi temporanea, per quanto grave, non è normalmente sufficiente a fondare il beneficio qualora risulti superata e non rappresentativa della condizione abituale della persona.
La decisione aderisce all’impostazione secondo cui la certificazione geriatrica avrebbe fotografato un disturbo acuto poi risolto. Sotto tale profilo, il rigetto della domanda risulta coerente con la necessità di una compromissione assistenziale durevole. Sarebbe stato nondimeno opportuno sviluppare maggiormente il ragionamento sulla dimensione temporale, chiarendo se il quadro funzionale descritto nella documentazione specialistica avesse avuto durata sufficiente, se fosse collegato alle patologie croniche accertate e per quali ragioni non potesse sostenere almeno una decorrenza temporaneamente delimitata del requisito sanitario.
La distinzione tra condizione transitoria e requisito stabilmente integrato rappresenta infatti uno dei punti più sensibili nelle controversie assistenziali, nelle quali il decorso della patologia può modificare sensibilmente la valutazione del diritto nel tempo.
8. La mancata rinnovazione della CTU: potere discrezionale del giudice e obbligo di risposta alle contestazioni decisive
La difesa del ricorrente aveva chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica. Il giudice respinge la richiesta, osservando che nell’atto introduttivo del giudizio non erano state prospettate argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate dal consulente nella fase preventiva e nei successivi chiarimenti.
La decisione è conforme al principio secondo cui la rinnovazione della CTU non costituisce un diritto automatico della parte che dissenta dalle conclusioni peritali. Il giudizio di merito conseguente all’ATP non impone necessariamente la nomina di un nuovo consulente o la ripetizione integrale dell’indagine medico-legale. Il giudice può decidere sulla base della consulenza già svolta, integrata dai chiarimenti resi nel contraddittorio, qualora la ritenga completa e attendibile.
La discrezionalità giudiziale incontra, tuttavia, un limite preciso: la consulenza non può essere recepita passivamente quando siano formulate contestazioni specifiche, documentate e potenzialmente decisive. In tali casi, il giudice deve verificare che il consulente abbia preso posizione sui rilievi della parte e abbia fornito spiegazioni idonee a superare il contrasto clinico emerso dagli atti.
La pronuncia soddisfa tale esigenza nella misura in cui richiama diffusamente i chiarimenti resi dal consulente sulla certificazione geriatrica e sulle ragioni per cui il quadro deambulatorio descritto dallo specialista non sarebbe stato rappresentativo della situazione funzionale stabile dell’interessato. La mancata rinnovazione della CTU risulta quindi giustificata non dal semplice richiamo all’autorità del consulente, ma dal fatto che il contrasto sanitario era stato sottoposto al suo esame ed aveva ricevuto una risposta motivata.
Resta fermo che, in controversie di questa natura, la motivazione giudiziale deve mantenersi particolarmente rigorosa. La CTU costituisce uno strumento di conoscenza e non una fonte di decisione autonoma; spetta sempre al giudice valutare se le conclusioni peritali siano effettivamente compatibili con la documentazione prodotta, con i criteri legali del beneficio richiesto e con l’evoluzione temporale delle condizioni sanitarie.
9. Il profilo processuale della legittimazione passiva e il rilascio del contrassegno
La pronuncia premette la sussistenza della legittimazione passiva dell’ente previdenziale, precisando che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. è diretto all’accertamento del requisito sanitario e non alla declaratoria del diritto alla prestazione o al rilascio materiale del beneficio.
L’affermazione assume particolare importanza con riferimento al contrassegno disabili. Il contrassegno è materialmente rilasciato dall’autorità amministrativa competente, ma il requisito sanitario necessario può formare oggetto dell’accertamento medico-legale unitario. Nel giudizio instaurato dopo il dissenso, il tribunale non è pertanto chiamato a ordinare direttamente il rilascio del contrassegno, bensì a dichiarare se sussistano o meno le condizioni sanitarie richieste dalla disciplina applicabile.
La formulazione del dispositivo, che dichiara l’insussistenza del requisito sanitario per il beneficio, risulta quindi più corretta rispetto a un’eventuale pronuncia di rigetto della domanda di “rilascio” intesa in senso amministrativo. Il giudice mantiene l’accertamento entro il perimetro medico-legale proprio del procedimento, lasciando all’amministrazione competente l’adozione dei successivi provvedimenti qualora il requisito venga riconosciuto.
Il medesimo principio vale per l’indennità di accompagnamento. Anche quando il requisito sanitario sia positivamente accertato, l’erogazione concreta della prestazione presuppone la verifica degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla legge e non può essere direttamente imposta nel giudizio limitato alla contestazione della CTU.
10. La regolamentazione delle spese: un profilo problematico della decisione
La parte conclusiva della pronuncia presenta un profilo meritevole di approfondimento critico. Il giudice, preso atto della dichiarazione reddituale depositata ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara non ripetibili nei confronti del ricorrente le spese sostenute dall’ente resistente, nonostante il rigetto delle domande relative all’accompagnamento e al contrassegno.
Diversamente, le spese della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico dell’ente resistente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, sul presupposto della prevalente soccombenza. Anche le spese della consulenza tecnica vengono definitivamente imputate all’ente.
Il ragionamento appare comprensibile qualora si consideri che l’ente, nel giudizio di merito, aveva resistito alla domanda nel suo complesso e che la sentenza riconosce comunque il requisito sanitario relativo alla situazione di gravità. Tuttavia, dalla ricostruzione della vicenda emerge che tale condizione risultava già positivamente accertata nella fase di ATP, mentre il dissenso e il successivo giudizio erano sostanzialmente diretti a superare il mancato riconoscimento dell’accompagnamento e del contrassegno, domande entrambe respinte.
Ne discende una possibile tensione tra l’esito sostanziale della controversia e la qualificazione della soccombenza come prevalentemente riferibile all’ente resistente. Se il giudizio di merito è stato reso necessario dalla contestazione della parte ricorrente rispetto ai capi sfavorevoli della CTU, e se tali capi sono stati confermati dalla sentenza, la condanna dell’ente alle spese della fase preventiva avrebbe richiesto una motivazione più puntuale, idonea a spiegare perché il riconoscimento di uno status già precedentemente accertato debba prevalere sulle pretese che hanno concretamente determinato la prosecuzione del contenzioso.
Il punto non riguarda la non ripetibilità delle spese nei confronti del ricorrente, correttamente collegata alla dichiarazione reddituale prevista dalla disciplina processuale previdenziale. Esso attiene invece alla diversa scelta di addossare all’ente le spese della fase preventiva e della consulenza, nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente sulle questioni oggetto effettivo del dissenso.
In una materia nella quale il giudizio è rigidamente strutturato attorno alla contestazione delle conclusioni peritali, la regolazione delle spese dovrebbe riflettere con precisione non soltanto il numero formale delle domande accolte o respinte, ma anche la reale ragione causale dell’instaurazione della fase contenziosa.
11. La differenziazione delle tutele come elemento centrale della protezione assistenziale
Al di là del profilo processuale e della regolamentazione delle spese, la pronuncia offre un’importante conferma sul piano sostanziale: il sistema di tutela della disabilità non opera attraverso una categoria unitaria e indifferenziata di gravità, ma mediante istituti diversi, ciascuno collegato a una specifica esigenza di protezione.
La condizione di gravità prevista dalla legge n. 104/1992 è diretta a riconoscere la necessità di interventi assistenziali permanenti e globali, nella vita individuale e relazionale della persona. L’indennità di accompagnamento è invece una prestazione economica collegata a una compromissione dell’autonomia particolarmente intensa, tale da rendere indispensabile l’assistenza continua negli atti quotidiani o nella deambulazione. Il contrassegno disabili risponde infine a una funzione di mobilità e accessibilità, presupponendo una specifica limitazione deambulatoria o altra condizione equiparata.
La mancata sovrapposizione tra tali benefici non costituisce un limite irragionevole alla protezione della persona, ma esprime la scelta dell’ordinamento di graduare gli interventi in relazione alle differenti manifestazioni del bisogno. Una persona può necessitare di un’assistenza globale nella vita sociale e familiare senza essere completamente non autosufficiente; può avere diritto alle misure connesse alla situazione di gravità senza essere incapace di camminare; può presentare patologie severe senza integrare i requisiti selettivi di una prestazione economica specificamente destinata ai casi di dipendenza assistenziale continua.
La decisione risulta pertanto significativa perché evita un automatismo frequentemente invocato nel contenzioso: l’idea che il riconoscimento della gravità renda necessariamente dovuti tutti gli ulteriori benefici collegati alla disabilità. L’accertamento deve invece restare individualizzato, funzionale e riferito ai requisiti propri di ciascun istituto.
12. Considerazioni conclusive
La pronuncia si segnala per avere correttamente distinto l’ambito dell’accertamento sanitario ex art. 445-bis c.p.c. dal riconoscimento definitivo del diritto alla prestazione e per avere ricostruito in termini autonomi i presupposti dell’handicap grave, dell’indennità di accompagnamento e del contrassegno disabili.
Il riconoscimento della situazione di gravità, fondato sulla rilevanza complessiva del quadro patologico e sul bisogno assistenziale globale, non impediva al giudice di escludere l’accompagnamento e il contrassegno una volta accertata, mediante CTU ritenuta attendibile, la conservazione dell’autonomia negli atti quotidiani e della capacità deambulatoria.
La decisione appare altresì condivisibile nella parte in cui respinge la richiesta di rinnovazione della consulenza, posto che il consulente aveva esaminato la documentazione sanitaria difforme e aveva fornito chiarimenti specifici sulle ragioni della diversa valutazione funzionale. L’adesione alla CTU è legittima quando non si riduca a una formula di stile, ma sia sostenuta da un effettivo confronto con le contestazioni tecniche della parte.
Non del tutto persuasiva appare, invece, la regolamentazione delle spese della fase preventiva, addossate all’ente sulla base di una prevalente soccombenza che avrebbe richiesto maggiore spiegazione, considerato che le pretese sulle quali si era concentrato il dissenso del ricorrente sono state integralmente respinte, mentre la condizione di gravità risultava già riconosciuta nella fase anteriore.
Nel complesso, la sentenza offre una lettura rigorosa del sistema assistenziale: la tutela della persona con disabilità richiede un accertamento non meramente diagnostico, ma concretamente funzionale; ciascun beneficio deve essere riconosciuto soltanto quando risultino integrati i suoi specifici presupposti; il giudizio medico-legale, pur centrale, resta sottoposto al controllo del giudice, chiamato a verificare la coerenza dell’elaborato peritale con le contestazioni formulate e con la documentazione sanitaria acquisita.
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