Multa per errato conferimento dei rifiuti condominiali: il condominio non può diventare il responsabile automatico dell’illecito commesso da ignoti
Il problema: dal mastello assegnato al condominio alla pretesa di sanzionare tutti
La raccolta differenziata nei fabbricati condominiali pone un problema pratico ormai ricorrente. Il gestore del servizio o la polizia municipale accertano che, all’interno di un mastello o di un contenitore associato a un determinato edificio, siano presenti rifiuti conferiti in modo irregolare: plastica nell’organico, vetro insieme all’indifferenziato, carta contaminata oppure sacchi non conformi. L’autore materiale, però, non viene individuato. Il Comune, non riuscendo a stabilire quale condomino o quale terzo abbia materialmente commesso la violazione, dirige la sanzione contro il condominio o contro l’amministratore, assumendo che il solo fatto dell’assegnazione del contenitore renda l’edificio responsabile del suo contenuto.
Questa impostazione è stata censurata dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza n. 329 del 7 aprile 2026, che ha annullato un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune nei confronti di un condominio al quale era stato attribuito, come obbligato in solido, l’errato conferimento di rifiuti rinvenuti in un mastello carrellato. Il principio affermato è di notevole rilevanza: il condominio che abbia ricevuto in comodato un contenitore per la raccolta non può essere automaticamente sanzionato per una condotta materiale compiuta da autore ignoto, soprattutto quando il contenitore sia collocato sulla pubblica via e accessibile anche a soggetti estranei all’edificio.
La conclusione deve tuttavia essere formulata con precisione. Non è corretto affermare, in termini assoluti, che un condominio non potrà mai essere sanzionato in materia di rifiuti. Potrebbe esserlo per un proprio comportamento direttamente accertato, oppure in presenza di presupposti differenti e giuridicamente idonei a fondare una responsabilità solidale. Ciò che il Comune non può fare è sostituire l’identificazione dell’autore con una responsabilità oggettiva del condominio, fondata soltanto sul fatto che il contenitore sia assegnato all’edificio.
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 329/2026
Nel caso deciso dal Tribunale di Caltanissetta, il Comune aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento per euro 181,02 nei confronti di un condominio, dopo che nel mastello carrellato assegnato all’edificio erano stati rinvenuti rifiuti non differenziati correttamente. Nel verbale, tuttavia, non risultava indicato alcun autore materiale della violazione: lo spazio destinato al trasgressore era rimasto vuoto e il condominio era stato qualificato soltanto come soggetto obbligato in solido.
Il condominio proponeva opposizione deducendo che la sanzione amministrativa non può essere imputata a chi non abbia commesso il fatto e che, in mancanza dell’autore materiale, non fosse neppure configurabile una responsabilità solidale. Evidenziava inoltre due circostanze decisive: il mastello non era di proprietà condominiale, ma era stato concesso in comodato d’uso; inoltre, nelle giornate di raccolta esso veniva collocato sulla pubblica via, risultando materialmente accessibile non soltanto ai condòmini, ma anche a terzi.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, individuando il vizio principale nella pretesa comunale di applicare al condominio l’art. 6 della legge n. 689/1981 al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla norma. Secondo il giudice, la mera assegnazione del mastello non consente di trasformare il condominio nel garante generale della corretta condotta di chiunque utilizzi il contenitore. L’ordinanza-ingiunzione è stata quindi annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi relativi alla genericità della contestazione e alla mancata indicazione delle ragioni dell’omessa contestazione immediata.
Il principio fondamentale: la responsabilità amministrativa è personale
Il punto di partenza è l’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In materia di sanzioni amministrative, nessuno può essere assoggettato a una sanzione se non per una propria azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa. La responsabilità amministrativa, pur non coincidendo con quella penale, resta fondata sulla riferibilità personale della condotta.
Pertanto, se il Comune contesta l’errato conferimento di rifiuti, deve in linea generale individuare chi abbia materialmente inserito nel contenitore i rifiuti non conformi oppure dimostrare una specifica condotta illecita imputabile al soggetto sanzionato. Il semplice ritrovamento del rifiuto all’interno di un mastello associato a un condominio non dimostra chi abbia commesso la violazione.
La questione assume particolare rilevanza perché, nella raccolta condominiale, il contenitore rappresenta il luogo nel quale emerge l’irregolarità, ma non necessariamente identifica l’autore. Il mastello può essere utilizzato da numerosi condòmini, da familiari, ospiti, locatari, collaboratori domestici e, qualora collocato in strada, anche da estranei. Sanzionare automaticamente il condominio solo perché il rifiuto è stato rinvenuto nel contenitore attribuito all’edificio significherebbe introdurre una responsabilità per posizione, incompatibile con il principio di personalità dell’illecito.
La solidarietà prevista dall’art. 6 della legge n. 689/1981
Il principio di personalità conosce alcune deroghe espressamente previste dall’art. 6 della legge n. 689/1981. La norma stabilisce, anzitutto, che il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, oppure, in sua vece, l’usufruttuario, può essere obbligato solidalmente con l’autore, salvo che provi che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà. Soltanto quando si tratta di un bene immobile, la legge menziona anche il titolare di un diritto personale di godimento.
Questa formulazione è decisiva per comprendere la sentenza. Il mastello per i rifiuti è un bene mobile. Se esso è stato concesso al condominio in comodato, il condominio non ne è proprietario né usufruttuario. Inoltre, il riferimento normativo al titolare di un diritto personale di godimento opera espressamente soltanto in relazione ai beni immobili, non ai beni mobili. Il mero comodatario di un mastello mobile non rientra quindi, secondo il Tribunale di Caltanissetta, tra i soggetti che la legge rende solidalmente responsabili della violazione commessa mediante la cosa.
Occorre rettificare, sul punto, un’affermazione talvolta proposta in modo improprio: l’art. 6 non riguarda soltanto beni immobili. Riguarda anche cose mobili, ma, per queste ultime, la responsabilità solidale è collegata alla proprietà o all’usufrutto, non alla semplice detenzione in comodato. È proprio questa distinzione tecnica che ha consentito al Tribunale di escludere la solidarietà del condominio nel caso esaminato.
Le altre ipotesi di responsabilità solidale e perché non bastano a colpire il condominio
L’art. 6 contempla anche ulteriori ipotesi. Chi è tenuto alla sorveglianza di una persona capace di intendere e di volere può rispondere in solido della violazione commessa da quest’ultima, se non dimostra di non aver potuto impedire il fatto. Inoltre, quando la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente privo di personalità o di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, l’ente o l’imprenditore rispondono solidalmente.
Neppure queste ipotesi consentono, di regola, di sanzionare il condominio per il rifiuto conferito male da un condomino rimasto ignoto. Il condomino non è un dipendente del condominio, né agisce normalmente quale rappresentante dell’ente condominiale quando deposita i propri rifiuti domestici nel mastello. Egli opera in esecuzione di un comportamento personale relativo alla produzione e al conferimento dei propri rifiuti.
Diverso potrebbe essere il caso in cui l’illecito sia commesso da un soggetto incaricato dal condominio proprio della gestione dei contenitori, nell’esercizio di tale incarico, oppure quando venga provata una specifica condotta imputabile all’amministrazione condominiale. Ma tale responsabilità dovrebbe essere accertata in concreto; non può essere presunta dalla mera presenza del rifiuto sbagliato nel contenitore.
Il condominio non è un “ente gestionale” responsabile per ogni condotta dei condòmini
Il condominio è una particolare organizzazione collettiva deputata alla gestione delle parti e dei servizi comuni. Non costituisce, però, un soggetto al quale possano essere automaticamente imputati tutti i comportamenti individuali tenuti dai partecipanti all’interno o in relazione all’edificio.
Il fatto che il servizio di raccolta differenziata venga organizzato mediante contenitori destinati all’edificio non trasforma il condominio nell’autore collettivo di ogni errato conferimento. Ogni condomino produce autonomamente i propri rifiuti e decide personalmente come depositarli. Se uno dei partecipanti inserisce materiale non conforme nel mastello, la condotta è sua, non dell’intero condominio.
La decisione del Tribunale di Caltanissetta rifiuta proprio questa sovrapposizione. Il Comune aveva cercato di superare l’impossibilità di identificare l’autore qualificando il condominio come obbligato solidale. Ma la solidarietà non può svolgere la funzione di colmare un deficit probatorio dell’amministrazione: prima deve esistere una delle fattispecie previste dalla legge; solo successivamente può operare l’obbligo solidale.
Il precedente della Cassazione sull’amministratore: sentenza n. 4561/2023
La conclusione del Tribunale di Caltanissetta si inserisce in un orientamento già espresso dalla Corte di cassazione con riferimento all’amministratore condominiale. Con la sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023, la Seconda Sezione civile ha stabilito che l’amministratore non è responsabile, in via solidale con i singoli condòmini, della violazione del regolamento comunale relativa all’irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.
La Suprema Corte ha osservato che l’amministratore può rispondere verso terzi soltanto per atti propri, omissivi o commissivi. Il solo fatto di amministrare il condominio non attribuisce all’amministratore la disponibilità materiale dei contenitori né il potere di controllare concretamente ogni conferimento effettuato dai singoli residenti. La responsabilità solidale non può neppure essere fondata sull’art. 6 della legge n. 689/1981, perché l’amministratore esercita una funzione gestoria sui beni comuni, ma non dispone materialmente della cosa utilizzata per commettere la violazione.
Questo precedente è importante perché stabilisce una regola generale di metodo: l’amministratore non è il soggetto al quale imputare automaticamente gli illeciti dei condòmini solo perché rappresenta il fabbricato nei rapporti esterni. Per sanzionarlo occorre individuare un suo comportamento illecito autonomo, ad esempio l’inosservanza di un obbligo specificamente posto a suo carico e legittimamente previsto.
L’ordinanza della Cassazione n. 29427/2023
Il medesimo orientamento è stato confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023. In quella vicenda, la Corte ha escluso la responsabilità dell’amministratore per l’erroneo utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata quando la sanzione comunale era fondata sulla presunta violazione di una delibera condominiale e risultava che i bidoni non fossero di proprietà del condominio.
Il principio ribadito è che il solo ruolo di gestione non basta a fondare un obbligo di custodia penalizzante o una responsabilità solidale per il non corretto uso dei bidoni posto in essere da singoli condòmini. Se i contenitori non appartengono al condominio e non viene dimostrato un fatto direttamente imputabile all’amministratore, la sanzione non può essere indirizzata contro quest’ultimo quale sostituto di autori rimasti ignoti.
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta compie un passaggio ulteriore: se l’amministratore non può essere sanzionato in base al solo ruolo gestorio, neppure il condominio può essere individuato quale obbligato solidale per la sola circostanza di avere ricevuto in comodato un contenitore mobile nel quale siano stati trovati rifiuti non conformi.
La pubblica via e l’impossibilità di controllare l’utilizzo del mastello
Nel caso deciso a Caltanissetta, la collocazione del mastello sulla pubblica via assumeva un peso particolarmente significativo. Un contenitore esposto all’esterno nelle giornate previste per il ritiro non è nella disponibilità esclusiva dei condòmini. Esso può essere utilizzato anche da chiunque transiti nella zona o voglia disfarsi irregolarmente di propri rifiuti.
In tale contesto, l’imputazione automatica al condominio diventa ancora più fragile. Non solo manca l’identificazione dell’autore materiale, ma manca persino la possibilità di presumere ragionevolmente che l’autore appartenga all’edificio. Il rifiuto non conforme potrebbe essere stato depositato da un passante, da un abitante di un edificio vicino, da un esercente della zona oppure da qualsiasi altro soggetto.
Il principio non muta, tuttavia, neppure quando i cassonetti si trovino in un’area condominiale. La Cassazione n. 4561/2023 ha escluso la responsabilità automatica dell’amministratore anche in una fattispecie relativa a contenitori collocati in luoghi di proprietà condominiale. La collocazione su pubblica via rappresenta dunque un elemento che rafforza l’assenza di controllo e di riferibilità dell’illecito, ma non è l’unico fondamento della tutela.
Le decisioni di segno diverso: quando la responsabilità può essere valutata diversamente
La sentenza di Caltanissetta non deve essere letta come una cancellazione assoluta di ogni possibile responsabilità condominiale in materia di rifiuti. Nella giurisprudenza di merito si rinvengono decisioni che hanno valorizzato circostanze differenti, come la proprietà condominiale dei contenitori o una particolare organizzazione interna del servizio di raccolta, ritenendo configurabile la responsabilità solidale in presenza di specifici presupposti.
La stessa ricostruzione della pronuncia n. 329/2026 segnala decisioni del Tribunale di Roma e del Tribunale di Milano fondate su contesti diversi, nei quali rilevavano la proprietà dei contenitori e la loro gestione all’interno di spazi condominiali. Tali arresti non contraddicono necessariamente il principio di personalità, ma dimostrano che il giudizio dipende dalla concreta relazione giuridica tra il contenitore, il soggetto sanzionato e la condotta contestata.
In altri termini, il condominio non risponde perché “il bidone è suo” in senso colloquiale o perché il Comune non sa chi multare. Ma, in presenza di un contenitore effettivamente di proprietà condominiale, utilizzato in modo tale da integrare i presupposti normativi della solidarietà, oppure in presenza di una violazione direttamente imputabile al condominio, il giudizio potrebbe essere diverso.
Un regolamento comunale o un’ordinanza sindacale possono attribuire la multa al condominio?
Il Comune dispone certamente di poteri regolamentari e organizzativi in materia di raccolta dei rifiuti urbani. Può stabilire modalità di conferimento, giorni e orari di esposizione, categorie di rifiuti, obblighi di utilizzo dei contenitori, regole di igiene e comportamenti vietati. Può inoltre prevedere sanzioni nei limiti consentiti dalla legge e irrogarle nei confronti di chi violi tali prescrizioni.
Ciò che non può fare è introdurre, mediante regolamento o ordinanza sindacale, una responsabilità oggettiva del condominio per una condotta materiale posta in essere da un autore non identificato, eludendo gli artt. 3 e 6 della legge n. 689/1981. Una fonte amministrativa locale non può ampliare le categorie dei coobbligati solidali oltre quelle determinate dalla legge statale, né può eliminare il requisito della colpevole riferibilità della violazione.
La precisazione è importante: non ogni obbligo rivolto al condominio è illegittimo. Un regolamento potrebbe legittimamente imporre, nei limiti della competenza comunale, specifiche modalità organizzative relative all’esposizione o alla custodia dei contenitori. Se venisse accertata la violazione di un obbligo direttamente imputabile al condominio o all’amministratore, la contestazione avrebbe un oggetto diverso. Quello che non è ammissibile è multare il condominio per l’atto di conferimento scorretto compiuto da ignoti solo perché il Comune non è riuscito a identificare il responsabile.
Differenza tra la violazione del conferimento e la violazione di un obbligo proprio del condominio
Questa distinzione costituisce il punto pratico più importante. Una cosa è contestare che nel mastello condominiale sia stato depositato un rifiuto non conforme: in tal caso, l’autore dell’illecito è colui che ha effettuato il deposito irregolare. Altra cosa è contestare al condominio una condotta propria, ad esempio l’omessa esposizione dei contenitori secondo modalità stabilite, il mantenimento di contenitori in condizioni vietate, l’inosservanza di specifiche prescrizioni organizzative direttamente indirizzate al condominio, sempre che tali obblighi siano legittimamente previsti.
Nel primo caso, il Comune deve identificare il conferitore oppure dimostrare i presupposti legali della solidarietà; non può semplicemente sanzionare il condominio quale destinatario del servizio. Nel secondo caso, la sanzione può essere valutata sulla base della condotta direttamente attribuita al soggetto destinatario dell’obbligo.
Perciò, quando arriva un verbale, non basta guardare alla voce generica “raccolta differenziata”. Occorre leggere attentamente quale condotta sia contestata: l’errato contenuto del mastello, la mancata esposizione, la mancata custodia, l’abbandono di rifiuti, l’omessa pulizia o altra violazione. Dalla corretta qualificazione del fatto dipende la difesa.
La prova dell’autore materiale e l’onere dell’amministrazione
Nel procedimento sanzionatorio l’amministrazione non può limitarsi a dimostrare l’esistenza materiale dell’irregolarità; deve anche dimostrare la responsabilità del soggetto nei confronti del quale emette il provvedimento. Se il verbale documenta soltanto la presenza di rifiuti non conformi nel mastello, ma non indica l’autore del conferimento e non spiega perché il condominio debba rispondere solidalmente, la contestazione presenta un difetto strutturale.
Nel giudizio di opposizione, l’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011 stabilisce che il giudice accoglie l’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Ciò significa che il condominio non deve necessariamente dimostrare chi abbia materialmente conferito il rifiuto; può essere sufficiente contestare che l’amministrazione non abbia provato perché quella violazione debba essere giuridicamente imputata proprio al condominio.
Naturalmente, la difesa sarà più solida se il condominio documenta che il contenitore era in comodato, che veniva esposto sulla pubblica via, che non esisteva alcuna possibilità di controllo esclusivo, che il verbale non identifica alcun trasgressore e che la contestazione utilizza formule generiche o presunzioni non previste dalla legge.
L’amministratore: quando non risponde e quando potrebbe rispondere
L’amministratore non risponde delle condotte dei condòmini per il solo fatto di rappresentare il condominio. Egli non è il custode personale di ogni sacchetto depositato nei cassonetti, non può ispezionare ogni conferimento e non dispone ordinariamente dei poteri necessari per impedire l’illecito individuale. Le sentenze della Cassazione del 2023 hanno ormai espresso questo principio in termini chiari.
Tuttavia, l’amministratore non è immune da qualsiasi responsabilità. Potrebbe rispondere per un proprio comportamento direttamente illecito, qualora ometta un adempimento specificamente posto a suo carico, compia personalmente una condotta vietata oppure concorra consapevolmente all’illecito. Ad esempio, se venisse legittimamente imposto all’amministratore di comunicare determinate informazioni organizzative o di curare uno specifico adempimento relativo alla gestione del servizio e tale obbligo fosse violato personalmente, la questione non riguarderebbe più l’errato conferimento del singolo condomino, ma una diversa condotta propria.
La regola, quindi, non è l’irresponsabilità astratta dell’amministratore, ma l’impossibilità di farlo rispondere automaticamente per il fatto materiale commesso da altri.
Come deve reagire il condominio alla ricezione del verbale
Quando il condominio riceve un verbale per errato conferimento dei rifiuti, l’amministratore deve anzitutto verificare se si tratti di un semplice verbale di accertamento, rispetto al quale siano ancora possibili scritti difensivi all’autorità amministrativa, oppure di una vera ordinanza-ingiunzione già impugnabile davanti all’autorità giudiziaria.
Occorre poi acquisire il regolamento comunale e l’ordinanza eventualmente richiamata, verificare la qualificazione giuridica della violazione, accertare la proprietà o il titolo di disponibilità dei mastelli, documentare la loro collocazione al momento del prelievo e verificare se nel verbale sia indicato un trasgressore. Particolarmente importante è controllare se il condominio venga indicato come autore della violazione oppure soltanto come obbligato solidale.
Se il contenitore è concesso in comodato, viene collocato sulla pubblica via e nessun autore è identificato, la sentenza del Tribunale di Caltanissetta offre una linea difensiva particolarmente significativa: manca la prova della responsabilità personale e manca una delle categorie tassative di solidarietà previste dall’art. 6 della legge n. 689/1981.
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: termine e giudice competente
La proposizione dell’opposizione richiede attenzione, perché non è sempre corretto rivolgersi indistintamente al Giudice di pace o al Tribunale. Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, oppure entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il ricorso si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
In via generale, la competenza spetta al Giudice di pace. Tuttavia, la medesima norma attribuisce la competenza al Tribunale quando la sanzione riguarda, tra l’altro, disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, oppure quando ricorrono specifici criteri legati alla misura o alla natura della sanzione. È verosimile che la controversia decisa dal Tribunale di Caltanissetta sia stata incardinata davanti a tale ufficio proprio in ragione della qualificazione ambientale della materia; in ogni caso, la scelta del giudice competente deve essere effettuata esaminando il titolo normativo concretamente posto a fondamento della sanzione.
Non è quindi prudente depositare automaticamente l’opposizione presso il Giudice di pace solo perché l’importo è modesto. Se la violazione è qualificata come attinente alla tutela ambientale dall’inquinamento, la competenza può spettare al Tribunale anche per una sanzione economicamente contenuta.
Gli scritti difensivi prima dell’ordinanza-ingiunzione
Prima che venga emessa l’ordinanza-ingiunzione, il destinatario del verbale può normalmente presentare scritti difensivi e documenti all’autorità competente entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, chiedendo anche di essere sentito.
In questa fase il condominio può già rappresentare che nessun autore materiale è stato identificato, che il mastello non è di proprietà condominiale, che esso era collocato in luogo accessibile a terzi e che l’art. 6 della legge n. 689/1981 non consente di individuare il condominio quale obbligato solidale sulla sola base del comodato di un bene mobile.
Una difesa tempestiva in sede amministrativa può condurre all’archiviazione senza necessità di promuovere un giudizio. Qualora però l’autorità emetta ugualmente l’ordinanza-ingiunzione, la contestazione dovrà essere trasposta in sede giudiziaria nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni.
Le misure organizzative preventive: utili, ma non ammissione di responsabilità
Il fatto che il condominio non possa essere automaticamente sanzionato non significa che l’amministratore debba disinteressarsi della corretta raccolta differenziata. Una gestione accorta suggerisce di comunicare periodicamente ai condòmini le regole comunali, affiggere istruzioni in prossimità dei contenitori, conservare la documentazione relativa al comodato dei mastelli, verificare le modalità di esposizione e segnalare al Comune eventuali fenomeni reiterati di conferimento da parte di estranei.
Tali attività non costituiscono riconoscimento di un obbligo di vigilanza generalizzata, né trasformano l’amministratore in garante delle condotte individuali. Sono misure di buona amministrazione dirette a ridurre il rischio di contestazioni, migliorare il decoro e facilitare la difesa del condominio qualora vengano rilevati conferimenti irregolari.
In presenza di episodi ripetuti, il condominio può valutare, nel rispetto della disciplina privacy e della normativa sugli impianti eventualmente installati sulle parti comuni o su area pubblica, soluzioni organizzative condivise con il gestore del servizio o con il Comune. Anche tali misure devono però essere proporzionate: non è ammissibile imporre controlli invasivi o iniziative illegittime nel tentativo di prevenire una responsabilità che la legge non presume.
La portata della sentenza: un precedente persuasivo, non una legge generale
La sentenza n. 329/2026 del Tribunale di Caltanissetta è una pronuncia di merito e, come tale, non costituisce una regola vincolante per tutti i tribunali italiani. Essa possiede tuttavia particolare valore persuasivo perché si colloca in continuità con i principi affermati dalla Cassazione in materia di responsabilità dell’amministratore per errato conferimento dei rifiuti.
Il nucleo solido dell’orientamento è il seguente: non è possibile addossare automaticamente al condominio o all’amministratore la sanzione relativa al rifiuto conferito irregolarmente da autore ignoto, in assenza di una condotta propria accertata o dei presupposti tassativi della responsabilità solidale.
La soluzione potrà invece richiedere valutazioni differenti quando il contenitore sia effettivamente di proprietà del condominio, quando la violazione riguardi un obbligo autonomamente posto a carico del condominio, quando l’autore sia identificato oppure quando emergano fatti specifici idonei a fondare un concorso o una responsabilità diretta.
Conclusioni: il Comune non può multare il condominio soltanto perché non trova il trasgressore
Il condominio non può essere trasformato nel destinatario automatico della multa per rifiuti conferiti male soltanto perché il mastello è associato all’edificio e l’autore materiale non è stato individuato. La legge n. 689/1981 fonda la sanzione amministrativa sulla responsabilità personale e consente la solidarietà soltanto in ipotesi tassative.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Caltanissetta, il mastello era un bene mobile concesso in comodato al condominio e collocato sulla pubblica via. Il condominio non era proprietario né usufruttuario del contenitore; il semplice comodato non integrava il titolo richiesto dall’art. 6 per una cosa mobile; nessun trasgressore era stato identificato; l’accessibilità del mastello a terzi rendeva ulteriormente insostenibile la presunzione di riferibilità dell’illecito ai condòmini. Per queste ragioni, la sanzione è stata annullata.
La regola pratica è netta, ma non assoluta: se viene contestato il conferimento scorretto di rifiuti compiuto da ignoti, il Comune non può ripiegare sul condominio o sull’amministratore come responsabili sostitutivi. Deve dimostrare il fatto proprio del soggetto sanzionato oppure l’esistenza di una specifica fattispecie di responsabilità solidale prevista dalla legge. Se tale prova manca, l’ordinanza-ingiunzione è opponibile e il condominio ha concrete ragioni per ottenerne l’annullamento.
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