Portabilità mobile e trasferimento del credito residuo: la contumacia dell’operatore non supplisce al difetto di prova dell’utente
1. La vicenda: richiesta di portabilità mobile rimasta priva di adeguato supporto documentale
La decisione affronta una controversia promossa da un utente già cliente di Elite Mobile, società successivamente acquisita da Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento S.r.l., titolare di due utenze mobili.
L’istante rappresentava di avere richiesto, il 13 settembre 2024, la portabilità delle proprie numerazioni verso altro operatore. Dopo alcune settimane di attesa, il passaggio non sarebbe stato completato; l’utente avrebbe quindi tentato di rivolgersi anche ad altro gestore per l’importazione delle numerazioni, senza tuttavia ottenere il risultato desiderato. Sulla base di tale ricostruzione chiedeva l’espletamento della portabilità delle numerazioni da Elite Mobile verso altro gestore e il trasferimento del credito residuo, indicato in importi rilevanti per entrambe le utenze.
L’operatore convenuto non si costituiva nel procedimento e non depositava memorie difensive né documentazione. Nonostante tale inerzia, l’Autorità rigetta l’istanza. La ragione del rigetto non risiede nella prova di una condotta corretta dell’operatore, bensì nell’impossibilità di accertare i fatti costitutivi delle domande dell’utente. L’istanza viene ritenuta generica, incompleta e non supportata da documentazione idonea a dimostrare l’effettiva richiesta di portabilità, gli eventuali scarti, i reclami, le comunicazioni degli operatori coinvolti e la consistenza del credito residuo.
La pronuncia assume rilievo perché conferma un principio spesso sottovalutato: nelle procedure dinanzi all’Autorità, la mancata difesa dell’operatore non determina una sorta di accoglimento automatico della domanda. L’utente resta gravato dall’onere minimo di descrivere e provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa.
2. La portabilità mobile come procedura tecnica tracciabile
La portabilità del numero mobile non è una mera richiesta informale di cambio operatore, ma una procedura tecnica regolata, nella quale intervengono almeno tre centri di imputazione: l’utente, l’operatore recipient e l’operatore donating.
L’utente manifesta la volontà di trasferire la numerazione; l’operatore recipient acquisisce la richiesta, raccoglie i dati necessari, inoltra l’ordine di portabilità e gestisce l’interlocuzione tecnica; l’operatore donating verifica i dati ricevuti e consente o respinge il trasferimento secondo le causali previste.
Proprio perché si tratta di una procedura tracciabile, chi lamenti un ostacolo alla portabilità deve normalmente produrre gli elementi che consentano di ricostruire la sequenza degli eventi: la richiesta sottoscritta con il nuovo operatore, la data di inserimento dell’ordine, la numerazione interessata, l’eventuale codice o identificativo della pratica, le comunicazioni di scarto, i reclami e i riscontri ricevuti.
Nel caso in esame, l’utente ha allegato l’esistenza di un “ostruzionismo” da parte dell’operatore di provenienza, ma non ha prodotto i documenti essenziali per verificare se la portabilità fosse stata effettivamente richiesta, quale operatore l’avesse richiesta, quando fosse stata inserita, se fosse stata respinta e per quale ragione.
In mancanza di tali elementi, l’Autorità non poteva stabilire se la mancata portabilità fosse imputabile all’operatore convenuto, al gestore recipient, ad errori nei dati trasmessi, ad assenza di richiesta formalizzata o ad altra causa non documentata.
3. L’onere di allegazione dell’utente nel procedimento di definizione
Il procedimento di definizione delle controversie è caratterizzato da snellezza, accessibilità e semplificazione, ma non è privo di regole probatorie.
L’utente non è tenuto a costruire un fascicolo con il formalismo proprio del giudizio ordinario, ma deve comunque assolvere un onere minimo di allegazione. Deve indicare i fatti in modo circostanziato e produrre la documentazione nella propria disponibilità. Ciò è tanto più necessario quando la controversia coinvolga più operatori, più tentativi di portabilità e importi elevati di credito residuo.
Nel caso deciso, l’istanza era priva di contratti con i nuovi operatori, comunicazioni di scarto, reclami, segnalazioni e riscontri. L’unico documento evocato come rilevante era una comunicazione di Fastweb, datata 29 marzo 2025, nella quale veniva genericamente comunicata l’apertura di una segnalazione. Tale comunicazione, da sola, non prova né la richiesta originaria di portabilità, né l’ostruzionismo dell’operatore donating, né l’esistenza di un inadempimento.
La decisione è quindi coerente nell’affermare che il difetto di documentazione impedisce l’accoglimento. L’Autorità non può ricostruire d’ufficio una sequenza tecnica non dimostrata e non può ordinare la portabilità o il trasferimento del credito sulla base di mere affermazioni prive di supporto.
Il principio è di particolare importanza pratica: l’utente che lamenti la mancata portabilità deve conservare ogni documento prodotto e ricevuto, poiché proprio tali documenti costituiscono la base dell’accertamento regolatorio.
4. La mancata costituzione dell’operatore e i suoi limiti
Un profilo particolarmente interessante della decisione riguarda la mancata costituzione dell’operatore convenuto. ARTI non ha depositato memorie né documentazione nel termine previsto dal Regolamento.
Nel processo civile, la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti allegati dalla controparte. Analogamente, nel procedimento amministrativo di definizione delle controversie, la mancata costituzione dell’operatore può certamente assumere rilievo sfavorevole, soprattutto quando l’operatore sia l’unico soggetto in grado di produrre le evidenze tecniche sulla linea, sugli ordini di portabilità e sul credito residuo. Tuttavia, essa non esonera l’utente dal dimostrare almeno il nucleo essenziale della pretesa.
La decisione si muove in tale direzione. L’Autorità non premia l’inerzia dell’operatore, ma constata che neppure l’utente ha fornito gli elementi minimi necessari. Inoltre, dopo la mancata comparizione in udienza di entrambe le parti, è stata disposta un’integrazione istruttoria volta ad acquisire elementi utili, ma la richiesta è rimasta priva di riscontro.
Questo passaggio rafforza il rigetto. Non si è trattato di una decisione assunta senza tentare di colmare le lacune istruttorie; l’Autorità ha cercato ulteriori elementi, ma nessuna delle parti ha collaborato. In assenza di riscontro, non residuava una base sufficiente per accogliere domande aventi contenuto sia tecnico sia patrimoniale.
Resta, tuttavia, un profilo critico: la mancata costituzione dell’operatore che detiene i dati tecnici della numerazione può rendere particolarmente difficile per l’utente provare alcuni fatti. Proprio per questo, sarebbe auspicabile che l’Autorità, nei casi di operatori non collaborativi, valorizzi con rigore eventuali prove indirette dell’utente. Nel caso concreto, però, tali prove indirette non risultavano presenti.
5. L’integrazione istruttoria non riscontrata e la conseguenza sul thema decidendum
La decisione dà atto che, a seguito della mancata comparizione in udienza sia dell’utente sia dell’operatore, è stata disposta una integrazione istruttoria nei confronti delle parti, rimasta senza riscontro.
Il dato è significativo perché evidenzia che l’Autorità non si è limitata a valutare la scarna documentazione iniziale, ma ha tentato di acquisire ulteriori elementi. Tale iniziativa era particolarmente opportuna, considerata la natura tecnica della controversia e la mancata costituzione dell’operatore.
La mancata risposta all’integrazione istruttoria produce un effetto evidente: impedisce di superare la genericità dell’istanza. L’utente avrebbe potuto produrre in quel momento i contratti con i nuovi operatori, le ricevute delle richieste di portabilità, le comunicazioni di scarto, le schermate delle pratiche, i reclami e ogni prova del credito residuo. L’operatore avrebbe potuto produrre le evidenze relative allo stato delle SIM, agli eventuali ordini ricevuti e al credito disponibile. Nessuno di tali elementi è stato acquisito.
Il rigetto, quindi, non è il risultato di una lettura meramente formalistica dell’istanza introduttiva, ma della persistente carenza probatoria anche dopo l’apertura di un supplemento istruttorio.
6. L’asserito ostruzionismo dell’operatore donating
L’utente lamentava un “ostruzionismo” da parte dell’operatore di provenienza. La formula è grave, perché evoca una condotta attiva o omissiva diretta ad impedire il passaggio del cliente ad altro gestore.
Tuttavia, sul piano giuridico, l’ostruzionismo non può essere affermato in via presuntiva. Occorre dimostrare che una richiesta di portabilità sia stata effettivamente presentata e che l’operatore donating l’abbia illegittimamente rifiutata, ritardata, bloccata o gestita in violazione delle regole applicabili.
Gli scarti nella portabilità possono dipendere da molte cause: dati anagrafici errati, incongruenza tra intestatario e numerazione, credito o SIM non correttamente identificati, errori dell’operatore recipient, richiesta incompleta, inesistenza della pratica o ulteriori anomalie tecniche. Non ogni mancato perfezionamento della portabilità è imputabile all’operatore cedente.
Nel caso in esame, l’utente non ha prodotto alcuna comunicazione di scarto, né risultano riscontri degli operatori coinvolti idonei a individuare la causale del mancato trasferimento. L’unica comunicazione disponibile, relativa all’apertura di una segnalazione da parte di altro gestore, non consente di attribuire la responsabilità al donating.
La decisione è quindi condivisibile nel ritenere non provato l’ostruzionismo. L’espressione utilizzata dall’utente, priva di supporto documentale, non poteva fondare né un ordine di portabilità né una condanna patrimoniale.
7. La domanda di espletamento della portabilità: tra misura tecnica e prova del rapporto
La prima richiesta dell’utente era volta ad ottenere l’espletamento della portabilità delle numerazioni verso altro gestore.
Tale domanda pone un problema specifico. Ordinare la portabilità non significa soltanto riconoscere un indennizzo; significa incidere su una procedura tecnica che coinvolge operatori diversi e che presuppone l’esistenza di un rapporto attivo, di una richiesta valida del recipient e di dati corretti relativi alla numerazione.
Per disporre una misura di questo tipo, l’Autorità avrebbe dovuto accertare almeno che le numerazioni fossero ancora nella disponibilità dell’operatore convenuto, che l’utente fosse titolare delle utenze, che avesse richiesto il passaggio ad un operatore determinato e che il mancato espletamento dipendesse da una condotta imputabile al donating.
Nel caso concreto, la prova di tali elementi mancava. Non risultavano i contratti con il nuovo operatore, non risultavano le richieste di portabilità, non risultava lo stato attuale delle numerazioni, non risultavano le causali di scarto.
La domanda non poteva quindi essere accolta. L’Autorità non può sostituirsi all’operatore recipient nell’avvio di una procedura di portabilità non documentata, né può imporre all’operatore donating un’attività tecnica senza aver prima accertato la validità della richiesta e l’imputabilità del blocco.
8. Il trasferimento del credito residuo: diritto dell’utente, ma prova necessaria dell’importo
La seconda domanda riguardava il trasferimento del credito residuo, indicato in euro 384,24 per una numerazione e in euro 665,09 per l’altra. Gli importi sono particolarmente elevati e, proprio per questo, richiedevano una verifica documentale rigorosa.
Il credito residuo associato ad una SIM prepagata costituisce una posizione patrimoniale dell’utente che, in caso di portabilità o cessazione del rapporto, deve essere gestita secondo le regole applicabili, evitando che l’operatore trattenga somme non consumate. Tuttavia, il trasferimento o il rimborso del credito presuppone la dimostrazione della sua esistenza, della sua riferibilità alla numerazione, del momento in cui esso è stato rilevato, dell’assenza di successivi utilizzi e della richiesta di trasferimento o restituzione.
Nel caso esaminato, l’utente si è limitato a produrre due screenshot privi di data e di ulteriori elementi identificativi, recanti esclusivamente l’indicazione del credito disponibile. L’Autorità ritiene tali documenti insufficienti.
La conclusione è corretta. Uno screenshot non datato, non contestualizzato e privo di elementi che ne attestino la provenienza, la riferibilità alla specifica SIM e la persistenza del credito al momento della richiesta non può costituire prova sufficiente di un credito residuo di tale entità.
Sarebbe stato necessario produrre documentazione più robusta: schermate complete dell’area cliente con data, intestazione e numerazione, comunicazioni dell’operatore, estratti del traffico o del credito, ricevute di ricarica, richieste di trasferimento del credito, risposte dell’operatore o altre evidenze idonee a dimostrare l’importo.
9. Credito residuo e portabilità: due domande connesse ma autonome
La domanda di trasferimento del credito residuo è connessa alla portabilità, ma non coincide integralmente con essa.
La portabilità riguarda il trasferimento della numerazione. Il credito residuo riguarda invece la sorte economica delle somme prepagate e non consumate. Le due posizioni spesso procedono insieme, ma richiedono presupposti documentali distinti.
Un utente può avere diritto alla portabilità senza avere credito residuo da trasferire; oppure può avere credito residuo da rimborsare anche ove la portabilità non si perfezioni, se il rapporto venga cessato o se ricorrano le condizioni per la restituzione. Tuttavia, in ogni caso, occorre provare l’esistenza del credito e la richiesta di trasferimento o rimborso.
La decisione avrebbe potuto sviluppare maggiormente tale distinzione. Il rigetto della domanda sul credito residuo viene fondato sulla genericità dell’istanza e sulla insufficienza degli screenshot. La conclusione è corretta, ma sarebbe stato utile chiarire che la mancata prova della portabilità non esclude, in astratto, il diritto alla restituzione del credito; ciò che manca è la prova dell’importo e dei presupposti per disporne il passaggio.
Il punto ha rilievo pratico: l’utente che non riesca a portare il numero non deve necessariamente perdere il credito residuo, ma deve attivare una richiesta documentata di rimborso o trasferimento e provare l’ammontare del credito disponibile.
10. La comunicazione di Fastweb sull’apertura della segnalazione
L’unico elemento documentale richiamato dalla decisione è una comunicazione di Fastweb del 29 marzo 2025, con cui l’operatore comunicava genericamente l’apertura di una segnalazione.
Tale documento dimostra soltanto che, a quella data, esisteva una interlocuzione con Fastweb relativa ad una problematica non meglio precisata. Non prova che Fastweb avesse acquisito una richiesta di portabilità, non prova che la richiesta fosse stata respinta dal donating, non prova la causale dello scarto e non dimostra il credito residuo.
La decisione correttamente attribuisce a tale comunicazione un valore limitato. Essa può costituire indizio della presenza di una problematica, ma non basta a fondare una pronuncia favorevole.
In una controversia sulla portabilità, una comunicazione di apertura segnalazione dovrebbe essere accompagnata da documenti ulteriori: la richiesta originaria, il numero della pratica, gli esiti tecnici, eventuali comunicazioni di mancato completamento, gli scarti interoperatori e i reclami. Senza tale corredo, resta un documento neutro, incapace di individuare la responsabilità dell’operatore convenuto.
11. Il trasferimento della competenza dal CORECOM all’Autorità
La decisione dà atto che l’istanza è stata trasferita per competenza dal CORECOM Puglia all’Autorità.
Il passaggio è procedurale, ma conferma il corretto incardinamento della fase decisoria. In materia di controversie tra utenti e operatori, i CORECOM svolgono funzioni essenziali nella fase conciliativa e, secondo le attribuzioni previste, possono gestire anche la definizione di alcune controversie. Il trasferimento all’Autorità consente la decisione quando la competenza non resti in capo al Comitato o quando la disciplina procedurale lo preveda.
Nel merito, tale dato non incide sulla valutazione delle domande. Tuttavia, mostra che la controversia aveva già attraversato una fase procedurale nella quale l’utente avrebbe potuto integrare e chiarire la propria posizione. La persistente carenza documentale risulta quindi ancora più significativa.
12. Profili critici della motivazione
La decisione appare condivisibile nell’esito, ma presenta alcuni profili che avrebbero potuto essere maggiormente approfonditi.
Il primo riguarda la mancata costituzione dell’operatore. L’Autorità rigetta per difetto di prova dell’utente, ma avrebbe potuto valorizzare in modo più esplicito la condotta processuale dell’operatore, soprattutto considerando che solo quest’ultimo poteva disporre di dati interni sullo stato delle SIM, sul credito residuo e sugli eventuali ordini ricevuti. La mancata costituzione non determina accoglimento automatico, ma costituisce pur sempre un indice di mancata collaborazione istruttoria.
Il secondo profilo riguarda la domanda di portabilità. La decisione avrebbe potuto distinguere tra l’impossibilità di ordinare la portabilità in assenza di un operatore recipient determinato e la possibilità, in astratto, di accertare un comportamento ostruzionistico del donating ove fossero stati prodotti scarti o reclami. La motivazione si concentra sulla carenza documentale, ma non esplicita pienamente la natura tecnica della misura richiesta.
Il terzo profilo riguarda il credito residuo. La decisione considera insufficienti gli screenshot, correttamente, ma avrebbe potuto indicare quali elementi documentali sarebbero stati necessari: data, identificativo dell’utenza, provenienza della schermata, intestazione del rapporto, prova della permanenza del credito e richiesta di trasferimento o rimborso. Tale precisazione avrebbe reso la pronuncia più utile sul piano operativo.
Il quarto profilo riguarda l’assenza dell’utente in udienza e il mancato riscontro all’integrazione istruttoria. Il provvedimento ne dà atto, ma avrebbe potuto chiarire che tali condotte hanno impedito di superare la genericità iniziale dell’istanza, aggravando il deficit probatorio.
Tali limiti non modificano la conclusione, ma segnalano che, nelle controversie caratterizzate da operatori non costituiti, l’Autorità dovrebbe motivare con particolare precisione il bilanciamento tra mancata collaborazione dell’operatore e onere probatorio dell’utente.
13. Il rilievo pratico della decisione
La pronuncia offre indicazioni operative molto chiare per gli utenti.
Chi intende ottenere la portabilità di numerazioni mobili deve conservare prova della richiesta formulata al nuovo operatore, delle comunicazioni ricevute, degli eventuali scarti, dei reclami e delle risposte. Se il passaggio non avviene, è essenziale chiedere al recipient una comunicazione scritta della causale di mancato completamento e inoltrare tempestivamente reclamo sia al nuovo operatore sia, quando necessario, all’operatore cedente.
Quanto al credito residuo, l’utente deve documentarne l’esistenza in modo serio e verificabile. Non basta uno screenshot generico; occorrono elementi che rendano certa la data, la numerazione, l’intestatario e l’importo. In presenza di importi elevati, è ancora più importante produrre ricevute di ricarica, estratti del credito, schermate complete dell’area cliente e richieste formali di trasferimento.
Per gli operatori, la decisione conferma che la mancata costituzione non conduce automaticamente alla condanna, ma evidenzia anche l’importanza della collaborazione istruttoria. Un operatore che non partecipa al procedimento espone la decisione ad un deficit informativo e rischia, in presenza di prove anche solo indiziarie dell’utente, una valutazione sfavorevole.
14. Considerazioni conclusive
La delibera rigetta correttamente l’istanza per difetto di allegazione e prova. L’utente aveva formulato domande potenzialmente rilevanti, relative alla portabilità di due numerazioni mobili e al trasferimento di un ingente credito residuo, ma non ha prodotto i documenti necessari a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
Mancavano i contratti con gli operatori recipient, le richieste di portabilità, le comunicazioni di scarto, i reclami, i riscontri degli operatori e una documentazione idonea sul credito residuo. L’unica comunicazione disponibile, relativa all’apertura di una segnalazione da parte di Fastweb, non consentiva di individuare l’ostruzionismo dell’operatore donating né di ricostruire la sequenza tecnica della portabilità. Gli screenshot del credito, privi di data e di elementi identificativi, non potevano fondare l’ordine di trasferimento di somme così rilevanti.
La mancata costituzione dell’operatore non era sufficiente a colmare tali lacune. Nel procedimento di definizione, la contumacia dell’operatore può assumere rilievo istruttorio, ma non elimina l’onere dell’utente di offrire un minimo quadro probatorio. L’Autorità, dopo avere disposto anche un’integrazione istruttoria rimasta senza riscontro, non disponeva degli elementi necessari per accogliere le domande.
Il principio conclusivo è netto: la portabilità mobile e il trasferimento del credito residuo sono diritti effettivi dell’utente, ma devono essere azionati con documentazione adeguata. Senza prova della richiesta di portabilità, degli scarti e dell’importo del credito, l’Autorità non può ordinare né il passaggio delle numerazioni né il trasferimento delle somme. La tutela regolamentare non può fondarsi sulla sola affermazione dell’utente, anche quando l’operatore non partecipi al procedimento.
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