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Migrazione multioperatore, codici di migrazione errati e domanda generica: l’indennizzo non spetta se l’utente non prova il disservizio e l’inadempimento imputabile all’operatore

1. La controversia: doppie migrazioni, più operatori coinvolti e pagamento contemporaneo di più fornitori

La delibera esamina una vicenda caratterizzata da una notevole complessità fattuale, derivante dal coinvolgimento di più operatori e da almeno due numerazioni fisse business. L’utente lamentava disservizi nella procedura di passaggio da TIM a Enegan, sostenendo di essersi trovato con connessione e router del nuovo operatore, ma con mantenimento del numero e del servizio presso TIM, senza effettiva portabilità. Deduceva inoltre che TIM non avrebbe gestito una disdetta inviata nel frattempo e che, successivamente, anche una procedura di passaggio verso Fastweb sarebbe stata erroneamente gestita, con attivazione del servizio su un numero sconosciuto.

La doglianza dell’utente era, in termini sostanziali, quella tipica della migrazione mal riuscita: anziché ottenere un unico rapporto funzionante con il nuovo operatore, l’utente si sarebbe trovato a sostenere costi verso più fornitori, senza che la portabilità fosse stata gestita in modo lineare. Le richieste erano formulate in termini ampi: rimborso di quanto pagato in eccedenza e non dovuto, attivazione del contratto Fastweb e blocco dei pagamenti fino alla risoluzione contrattuale.

Nel procedimento, tuttavia, la posizione dei diversi operatori assumeva configurazioni differenti. Enegan risultava già estromessa nella fase conciliativa, con conseguente inammissibilità della definizione nei suoi confronti. TIM deduceva, per una delle numerazioni richiamate, l’intestazione ad altro soggetto e l’esistenza di un accordo transattivo; per l’altra numerazione, richiamava ordini di portabilità e un ulteriore accordo transattivo con l’utente. Fastweb, dal canto suo, contestava la genericità dell’istanza e ricostruiva la vicenda nei termini di una portabilità inizialmente non riuscita a causa di un codice di migrazione errato e di una errata indicazione dell’operatore di provenienza, poi espletata dopo l’acquisizione del codice corretto.

L’Autorità rigetta le domande nei confronti di TIM e Fastweb, fondando la decisione su due pilastri: da un lato, la genericità e insufficienza probatoria dell’istanza; dall’altro, la mancanza di elementi idonei a dimostrare un disservizio attuale o una responsabilità imputabile agli operatori rimasti nel procedimento.

2. La genericità dell’istanza come limite strutturale alla definizione della controversia

La decisione attribuisce rilievo preliminare alla descrizione generica dei fatti posta a fondamento della domanda. L’Autorità osserva che non si evince con chiarezza quale sia l’utenza interessata dal disservizio, quali siano le date rilevanti, quali fatture siano contestate, quali pagamenti siano stati effettuati in eccedenza e quali reclami siano stati inviati.

Il rilievo è giuridicamente centrale. Nel procedimento di definizione delle controversie tra utenti e operatori, il ricorso non può limitarsi ad una esposizione indistinta del disagio subito. Anche in una procedura semplificata, l’utente deve indicare il nucleo essenziale della pretesa: il rapporto contrattuale coinvolto, l’operatore cui il fatto è imputato, il periodo di disservizio, l’importo richiesto a rimborso, le fatture oggetto di contestazione e i documenti posti a fondamento della domanda.

La genericità dell’istanza non è un vizio meramente formale. Essa incide direttamente sul contraddittorio e sul diritto di difesa degli operatori convenuti. Se l’utente non distingue le doglianze riferibili a TIM, Enegan e Fastweb, non individua le fatture contestate e non chiarisce quale numerazione sia interessata da quale disservizio, ciascun operatore resta esposto ad una contestazione indistinta, rispetto alla quale diviene difficile difendersi in modo puntuale.

La delibera valorizza correttamente tale profilo: l’omessa produzione tempestiva dei documenti contabili e la mancata circostanziazione dei fatti non consentono di accertare né il pagamento eccedente, né l’effettiva duplicazione indebita dei rapporti, né il periodo di eventuale disservizio indennizzabile.

Il principio che emerge è netto: l’utente può certamente denunciare una migrazione complessa e plurilaterale, ma deve ricostruire la sequenza contrattuale e tecnica con sufficiente precisione. La procedura AGCOM non può trasformarsi in una indagine esplorativa su rapporti non identificati e fatture non prodotte.

3. La migrazione multioperatore e la necessità di imputare il disservizio al soggetto responsabile

La vicenda mostra bene la difficoltà delle controversie in cui si susseguono più tentativi di migrazione, più operatori recipient e più operatori donating. In tali casi, non basta affermare che la portabilità non sia riuscita o che l’utente abbia pagato più fornitori. Occorre individuare dove si sia verificata l’anomalia e quale soggetto ne sia responsabile.

Nel primo segmento della vicenda, l’utente lamentava problemi nel passaggio da TIM a Enegan. Nel secondo segmento, lamentava problemi nel passaggio verso Fastweb. Le due fasi non sono sovrapponibili. Eventuali responsabilità di Enegan nella prima migrazione non possono essere automaticamente trasferite a Fastweb; eventuali fatturazioni TIM successive devono essere valutate alla luce dei rapporti transattivi intervenuti e della effettiva titolarità delle utenze; eventuali problemi nel successivo ordine Fastweb devono essere accertati con riferimento ai dati tecnici e contrattuali di quel nuovo rapporto.

L’Autorità applica implicitamente il principio di imputazione soggettiva: l’indennizzo o il rimborso possono essere riconosciuti soltanto nei confronti dell’operatore al quale sia riferibile una condotta inadempiente. La complessità del mercato e la presenza di più operatori non consentono di affermare una responsabilità solidale o indistinta in assenza di prova.

Tale impostazione è condivisibile. La migrazione di una linea fissa presuppone il corretto inserimento della numerazione, del codice di migrazione, dell’operatore di provenienza e degli altri dati tecnici necessari. Se il processo fallisce, bisogna distinguere se l’errore dipenda dall’utente, dal recipient, dal donating, da un codice errato, da una mancata disdetta o da una contestazione amministrativa pregressa. Solo questa ricostruzione consente di stabilire se vi sia una violazione regolamentare indennizzabile.

4. La posizione di Enegan: estromissione in conciliazione e inammissibilità della definizione

La delibera dà atto che Enegan era stata estromessa dal procedimento preliminare di conciliazione e che, pertanto, il correlato procedimento di definizione era stato dichiarato inammissibile nei suoi confronti.

Il passaggio ha rilievo processuale. La definizione dinanzi all’Autorità presuppone il corretto esperimento della fase conciliativa nei confronti dell’operatore chiamato a rispondere. Se un soggetto è stato estromesso dalla conciliazione, la successiva definizione nei suoi confronti non può essere utilmente coltivata, salvo che ricorrano specifiche condizioni procedurali non emergenti dal provvedimento.

Nel caso concreto, tale circostanza assume anche rilievo sostanziale. Una parte significativa della narrazione dell’utente riguardava proprio il passaggio da TIM a Enegan. L’estromissione di Enegan sottraeva quindi al procedimento una porzione rilevante della vicenda, rendendo ancora più necessaria la puntuale delimitazione delle responsabilità residue di TIM e Fastweb.

La mancata partecipazione utile di Enegan alla fase di definizione impediva all’Autorità di pronunciarsi sul suo eventuale ruolo nella prima migrazione e nella duplicazione dei rapporti. Ne derivava che le domande dell’utente, ove fondate su condotte riferibili a Enegan, non potevano trovare accoglimento in questa sede.

5. La posizione di TIM: numerazioni, accordi transattivi e limiti della decisione residua

TIM ha rappresentato, con riferimento ad una numerazione, che essa risultava intestata ad un soggetto diverso dall’istante e che era stato già sottoscritto un verbale di accordo. Quanto all’altra numerazione, ha indicato la presenza di ordini nei sistemi wholesale e di rete, nonché l’esistenza di un ulteriore accordo transattivo con l’utente.

La presenza di accordi transattivi è elemento decisivo. La transazione definisce il rapporto controverso tra le parti che la stipulano e limita l’oggetto residuo del procedimento. L’Autorità non è chiamata a riesaminare pretese già definite, né a riconoscere nuovamente somme o indennizzi per questioni che le parti abbiano regolato negozialmente.

Nel caso deciso, la delibera non svolge una analisi estesa degli accordi con TIM, ma li considera ostativi all’accoglimento di pretese ulteriori non specificamente documentate. Tale impostazione è corretta, purché gli accordi abbiano effettivamente coperto le doglianze relative alle utenze e ai periodi oggetto di contestazione.

Resta un profilo che avrebbe potuto essere maggiormente chiarito: la delibera avrebbe potuto distinguere con precisione quali pretese fossero assorbite dagli accordi transattivi e quali, eventualmente, restassero ancora astrattamente esaminabili. La formula adottata è sintetica e, pur sufficiente nel contesto di un’istanza generica, lascia al lettore una certa difficoltà nel ricostruire la precisa portata liberatoria degli accordi.

In ogni caso, in assenza di fatture prodotte e di pagamenti eccedenti documentati, la richiesta di rimborso nei confronti di TIM non poteva trovare accoglimento.

6. Fastweb e il codice di migrazione errato: il cuore tecnico della decisione

Il profilo più rilevante sul piano tecnico riguarda la posizione di Fastweb. L’operatore ha ricostruito la vicenda nei termini seguenti: l’utente avrebbe sottoscritto una proposta di abbonamento chiedendo la portabilità di una determinata numerazione, indicando però erroneamente come operatore di provenienza Enegan. Fastweb avrebbe attivato i servizi con numero provvisorio, in attesa dell’espletamento della portabilità. Le prime due richieste di portabilità, inoltrate verso Enegan con il codice fornito dall’utente all’atto della sottoscrizione, sarebbero state respinte. Solo dopo la trasmissione del codice corretto, in corso di procedimento, Fastweb avrebbe inoltrato una nuova richiesta verso TIM, con successivo completamento della portabilità.

Questa ricostruzione è decisiva perché sposta il baricentro della responsabilità. Se il recipient ha ricevuto dall’utente un codice di migrazione errato o ha ricevuto l’indicazione di un operatore di provenienza non corretto, il rigetto delle prime richieste di portabilità non è necessariamente imputabile all’operatore. Il codice di migrazione è l’elemento tecnico che consente di identificare correttamente la risorsa da trasferire e il rapporto sottostante; se tale codice è errato, la procedura non può perfezionarsi fisiologicamente.

La decisione valorizza il fatto che il codice corretto sia stato trasmesso solo successivamente alla sottoscrizione del contratto, dopo una richiesta formulata nel procedimento di conciliazione. Una volta acquisito il codice corretto, la portabilità è stata espletata.

Il principio è condivisibile: l’operatore non può essere ritenuto responsabile del ritardo quando abbia agito sulla base dei dati forniti dall’utente e quando l’anomalia sia dipesa dall’errata indicazione dell’operatore di provenienza o del codice di migrazione. Diversamente, si trasformerebbe il recipient in garante oggettivo della correttezza di dati che, almeno in prima battuta, devono essere acquisiti dal cliente o dal precedente gestore.

7. Numero provvisorio e portabilità successiva: quando l’attivazione non è di per sé illegittima

Fastweb ha rappresentato che, nelle more della portabilità, i servizi erano stati attivati con assegnazione di una numerazione provvisoria. L’utente, invece, lamentava l’attivazione del servizio con un numero a lui sconosciuto.

La distinzione è essenziale. Nelle procedure di migrazione, l’assegnazione temporanea di una numerazione provvisoria può essere fisiologica se funzionale all’attivazione del servizio in attesa del completamento della portabilità. Non integra, di per sé, un servizio non richiesto o una violazione del contratto, purché la numerazione storica venga successivamente portata e configurata correttamente.

Diverso sarebbe il caso in cui l’operatore attivasse stabilmente una nuova linea, senza curare la portabilità richiesta, oppure mantenesse per un tempo irragionevole una numerazione provvisoria per ragioni imputabili alla propria organizzazione. In tale ipotesi, potrebbero configurarsi inadempimento e diritto all’indennizzo.

Nel caso esaminato, l’Autorità ritiene che la portabilità sia stata poi correttamente espletata e che le linee risultino attive e funzionanti su rete Fastweb. Ne deriva che l’assegnazione iniziale del numero provvisorio non assume rilievo indennizzabile autonomo, soprattutto in presenza di un errore iniziale nei dati di migrazione.

La decisione avrebbe tuttavia potuto chiarire meglio per quale periodo l’utente sia rimasto con la numerazione provvisoria, se durante tale periodo il servizio fosse effettivamente utilizzabile, e se l’eventuale protrazione sino alla trasmissione del codice corretto sia integralmente imputabile all’utente. La conclusione resta plausibile, ma il profilo temporale avrebbe meritato maggiore analiticità.

8. La richiesta di rimborso dell’eccedenza: assenza di fatture e di prova dei pagamenti

La prima domanda dell’utente era diretta ad ottenere il rimborso di tutto ciò che egli avrebbe pagato in eccedenza e non dovuto. L’Autorità la rigetta perché non risultano documentati pagamenti eccedenti rispetto agli importi ritenuti dovuti, né sono state prodotte le fatture contestate.

Il principio è lineare. Il rimborso richiede la prova dell’avvenuto pagamento e della non debenza. L’utente deve indicare quali fatture ha pagato, a quali operatori, per quali periodi, in relazione a quali servizi e per quale ragione tali somme sarebbero indebite. In mancanza, non è possibile determinare né l’an né il quantum del rimborso.

Nel caso di asserita duplicazione di fornitori, la prova documentale diventa ancora più importante. Se l’utente sostiene di pagare contemporaneamente TIM, Enegan e Fastweb, deve produrre le fatture dei tre operatori, dimostrare la sovrapposizione temporale, indicare quale servizio fosse effettivamente fruito e quale rapporto avrebbe dovuto cessare. Solo così l’Autorità può distinguere tra addebiti dovuti per servizi effettivamente attivi e addebiti indebiti derivanti da mancata migrazione.

La delibera correttamente non accoglie una domanda di rimborso formulata in termini generici. Il disagio narrato dall’utente può essere plausibile sul piano fattuale, ma non è liquidabile senza prova contabile.

9. L’attivazione del contratto Fastweb e il dato dell’avvenuta configurazione delle linee

La seconda richiesta dell’utente era formulata come “attivazione del contratto Fastweb”. L’Autorità la rigetta perché dalle risultanze istruttorie è emerso che le linee fisse indicate erano attive e funzionanti in Fastweb, in assenza di reclami.

La domanda appare, già nella formulazione, poco chiara. Se l’utente chiedeva l’attivazione del contratto, ciò presupponeva che il servizio non fosse ancora attivo. Se invece lamentava che il contratto fosse stato attivato su numerazione errata, la richiesta avrebbe dovuto essere formulata come completamento della portabilità o riconfigurazione della numerazione. La mancanza di chiarezza ha inciso sull’esito.

L’Autorità valorizza il dato tecnico acquisito in istruttoria: la numerazione risulta configurata sul router del cliente e funzionante. In assenza di reclami successivi o di prove di malfunzionamento, non vi era una misura di attivazione da ordinare.

Il ragionamento è condivisibile. La procedura di definizione non può imporre un’attivazione già avvenuta né disporre interventi generici su rapporti non specificamente individuati. Se l’utente ritiene che la linea non sia funzionante, deve produrre segnalazioni tecniche, reclami, prove di mancato servizio o richieste di intervento rimaste inevase.

Nel caso in esame, la richiesta di attivazione è stata superata dalla prova della funzionalità del servizio.

10. Il blocco dei pagamenti: misura non riconoscibile in assenza di inadempimento accertato

La terza richiesta dell’utente era diretta al blocco dei pagamenti fino alla risoluzione contrattuale. L’Autorità la rigetta perché non è chiaro quale rapporto contrattuale l’utente intendesse risolvere e perché i pagamenti relativi a servizi resi in costanza di rapporto e in assenza di interruzione o malfunzionamento sono dovuti.

La soluzione è corretta. Il blocco generalizzato dei pagamenti non è una misura che possa essere riconosciuta in modo astratto a fronte di una situazione contrattuale confusa. Occorre individuare il rapporto da risolvere, l’operatore interessato, le fatture da sospendere, il titolo della contestazione e il disservizio che giustificherebbe la sospensione.

In linea generale, l’utente può contestare fatture e chiedere la sospensione di azioni di recupero quando le somme siano seriamente controverse e collegate ad un disservizio imputabile all’operatore. Non può però ottenere il blocco indiscriminato di pagamenti dovuti per servizi attivi e funzionanti.

Nel caso concreto, la mancata prova di interruzioni, malfunzionamenti o indebita fatturazione impediva di accogliere la domanda. La permanenza di più rapporti contrattuali, ove non sia dimostrata la responsabilità di uno degli operatori nella loro indebita sovrapposizione, non autorizza di per sé la sospensione dei corrispettivi.

11. L’assenza di reclami: rilievo probatorio e non solo procedurale

La delibera richiama più volte l’assenza di reclami. Tale elemento viene utilizzato sia per evidenziare la genericità dell’istanza sia per sostenere che le linee risultavano attive e funzionanti senza contestazioni documentate.

L’assenza di reclami non esclude in assoluto l’esistenza di un disservizio, ma ha un significativo valore probatorio. Se un utente subisce realmente l’impossibilità di utilizzare una linea business, la permanenza di un numero errato o il pagamento di tre fornitori per lo stesso servizio, è ragionevole attendersi segnalazioni tempestive e documentate. La mancanza di tali segnalazioni rende più difficile provare il periodo del disservizio e il nesso causale con la condotta dell’operatore.

Nel sistema degli indennizzi, il reclamo svolge anche una funzione di delimitazione temporale. Serve a portare il problema a conoscenza dell’operatore e consente di verificare se questi si sia attivato per risolverlo. Se il cliente resta inattivo, può diventare difficile imputare all’operatore la protrazione del disservizio.

Nel caso deciso, l’utente non ha documentato reclami idonei a sostenere le proprie domande. Tale omissione concorre al rigetto, specie con riferimento alla richiesta di rimborso e al blocco dei pagamenti.

12. Il rapporto tra transazioni pregresse e nuova istanza

La decisione dà conto di due accordi transattivi richiamati da TIM. Questo dato suggerisce che almeno una parte della vicenda fosse già stata oggetto di precedenti procedure conciliative.

La presenza di transazioni pregresse impone particolare cautela. L’utente non può ottenere una nuova decisione su questioni già definite mediante accordo, salvo che deduca fatti successivi o pretese non comprese nella transazione. Gli operatori, a loro volta, possono invocare l’accordo come fatto estintivo o delimitativo delle domande.

La delibera non analizza nel dettaglio il contenuto degli accordi, ma li valorizza nella ricostruzione complessiva del procedimento. Anche questo aspetto conferma la necessità, per l’utente, di formulare domande molto precise: occorre distinguere ciò che è già stato transatto da ciò che residua, ciò che riguarda una numerazione da ciò che riguarda l’altra, ciò che riguarda TIM da ciò che riguarda Fastweb.

La mancanza di tale distinzione contribuisce alla percezione di un’istanza cumulativa e indeterminata, non accoglibile nella forma proposta.

13. Profili critici della motivazione

La decisione appare condivisibile nel risultato, ma presenta alcuni profili che avrebbero potuto essere più accuratamente sviluppati.

Il primo riguarda la individuazione delle numerazioni. L’Autorità evidenzia che non è chiara l’utenza interessata dal disservizio, ma poi afferma che entrambe le linee risultano attive e funzionanti in Fastweb. Sarebbe stato utile distinguere analiticamente le due numerazioni, il relativo percorso contrattuale, il soggetto di provenienza, la data di attivazione e la data di portabilità. Una tabella istruttoria non sarebbe stata necessaria nella motivazione, ma una ricostruzione più ordinata avrebbe reso la decisione più persuasiva.

Il secondo profilo riguarda la data dell’integrazione istruttoria Fastweb, indicata in modo non perfettamente coerente rispetto alla sequenza cronologica del procedimento. Il dato non incide sul merito, ma una decisione del gennaio 2026 avrebbe richiesto maggiore precisione nell’indicare la data dell’integrazione istruttoria acquisita.

Il terzo profilo concerne il periodo intermedio tra l’attivazione Fastweb con numero provvisorio e l’espletamento della portabilità. La decisione attribuisce rilievo al codice errato e alla successiva correzione, ma non quantifica con precisione il periodo in cui l’utente avrebbe eventualmente fruito di un servizio non corrispondente alla numerazione desiderata. Se il ritardo è integralmente imputabile al codice errato fornito dall’utente, nessun indennizzo è dovuto; ma il provvedimento avrebbe potuto esplicitare meglio tale nesso.

Il quarto profilo riguarda la domanda di pagamento triplo. L’Autorità rigetta per mancanza di fatture, correttamente; tuttavia, dato che la controversia nasce proprio dalla dedotta duplicazione dei cicli di fatturazione, una motivazione più robusta avrebbe potuto indicare quali documenti mancavano e quali elementi sarebbero stati necessari per accertare il pagamento indebito.

Questi limiti non determinano l’erroneità della decisione, ma ne riducono la completezza argomentativa.

14. Il rilievo pratico della delibera

Il provvedimento offre indicazioni operative importanti per utenti, associazioni e difensori.

Nelle controversie di migrazione multioperatore occorre predisporre una ricostruzione cronologica rigorosa: data del contratto con il nuovo operatore, numerazione interessata, operatore di provenienza, codice di migrazione consegnato, data delle richieste di portabilità, esiti di scarto, reclami inviati, fatture ricevute da ciascun operatore e pagamenti effettuati. Senza tale ricostruzione, anche un disservizio reale rischia di non essere riconosciuto.

Per le domande economiche, è indispensabile produrre le fatture e indicare le somme pagate. Il rimborso dell’eccedenza non può essere liquidato in via equitativa se manca la prova dei pagamenti e della non debenza.

Per le domande tecniche, occorre distinguere tra numero provvisorio, numero definitivo, linea attiva, portabilità completata e configurazione sul router. La semplice percezione di avere “un altro numero” non basta se l’operatore dimostra che la portabilità è stata successivamente espletata e che la linea è funzionante.

Per gli operatori, la delibera conferma l’importanza di produrre le evidenze di sistema: richieste di portabilità, causali di scarto, codici di migrazione, date di completamento, configurazione della numerazione e stato della linea. Tali documenti sono decisivi per dimostrare che il ritardo non dipende da condotte imputabili all’operatore.

15. Considerazioni conclusive

La delibera rigetta correttamente l’istanza, poiché le domande dell’utente risultavano formulate in modo generico e non erano sostenute da una documentazione idonea a dimostrare pagamenti indebiti, disservizi imputabili agli operatori rimasti in causa o rapporti contrattuali da risolvere.

La richiesta di rimborso non poteva essere accolta in assenza delle fatture contestate e della prova dei pagamenti eccedenti. La richiesta di attivazione del contratto Fastweb risultava superata dalle evidenze istruttorie secondo cui le linee erano attive e funzionanti. La richiesta di blocco dei pagamenti non era ammissibile in termini generici, non essendo chiarito quale rapporto si intendesse risolvere e non risultando provata l’interruzione o il malfunzionamento dei servizi.

Quanto alla posizione di Fastweb, l’elemento tecnico decisivo è rappresentato dall’errata indicazione iniziale dell’operatore di provenienza e del codice di migrazione. Le prime richieste non potevano andare a buon fine perché fondate su dati inesatti; solo dopo la trasmissione del codice corretto la portabilità è stata espletata. In tale quadro, non emerge una responsabilità dell’operatore recipient, che ha attivato il servizio con numerazione provvisoria e ha completato la portabilità una volta acquisiti i dati corretti.

La pronuncia è altresì coerente nella parte in cui valorizza gli accordi transattivi già intervenuti con TIM e l’estromissione di Enegan dalla fase conciliativa. Tali elementi delimitavano il perimetro della decisione e impedivano di rivalutare indistintamente tutte le fasi della complessa vicenda migratoria.

Resta, sul piano critico, l’esigenza di una motivazione più ordinata nella ricostruzione delle numerazioni, delle portabilità e dei rapporti contrattuali. La stessa Autorità rileva l’incertezza dell’istanza, ma avrebbe potuto offrire una esposizione più analitica degli elementi tecnici acquisiti, così da rendere più evidente il percorso logico che conduce al rigetto.

Nel complesso, la decisione riafferma un principio essenziale: il disagio dell’utente nelle migrazioni multioperatore deve essere tutelato quando sia provato e imputabile, ma non può tradursi in rimborsi o blocchi di pagamento privi di base documentale. Nel sistema AGCOM, la tutela regolamentare presuppone allegazioni precise, prove contabili, reclami documentati e chiara imputazione soggettiva del disservizio. Senza tali elementi, anche una vicenda commercialmente confusa e verosimilmente problematica non può condurre al riconoscimento di indennizzi o rimborsi.



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