Certificato di malattia e visita medica differita: dal 4 settembre 2026 la tutela INPS può decorrere dal giorno precedente
La circolare INPS n. 92/2026 modifica una regola applicativa divenuta incompatibile con l’organizzazione attuale della medicina territoriale
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026 l’INPS interviene su un problema estremamente frequente nella gestione quotidiana delle assenze per malattia: quello del lavoratore che manifesta una condizione di incapacità temporanea al lavoro in una determinata giornata, si attiva per contattare il proprio medico, ma riesce a essere visitato in ambulatorio soltanto il giorno successivo.
La novità consiste nel riconoscimento, a determinate condizioni, della tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita è stata effettuata in ambulatorio.
Fino al 3 settembre 2026 questa possibilità era riconosciuta dall’INPS essenzialmente nell’ipotesi della visita domiciliare. Dal 4 settembre viene invece superata, sotto questo specifico profilo, la differenza tra visita domiciliare e visita presso lo studio del medico curante.
La modifica ha un indubbio rilievo pratico, ma deve essere descritta con precisione. Non significa che qualsiasi certificato medico possa essere retrodatato liberamente, né che l’INPS corrisponda necessariamente un’indennità economica per il giorno precedente. Significa, più esattamente, che quella giornata può essere riconosciuta come primo giorno dell’evento morboso ai fini previdenziali, con tutte le conseguenze che ne derivano sul periodo di carenza, sulla decorrenza della prestazione economica, sulle percentuali di indennizzo e sul periodo massimo assistibile.
La regola generale rimane quella della certificazione contestuale alla malattia
La circolare non elimina il principio secondo cui il certificato dovrebbe essere redatto sin dall’inizio dell’evento.
L’INPS ribadisce espressamente che, in via generale, la tutela previdenziale della malattia decorre dalla data nella quale il medico redige il certificato attestando, sulla base della propria valutazione clinica, l’esistenza di una condizione di incapacità temporanea al lavoro.
L’estensione al giorno precedente costituisce quindi una deroga circoscritta e non una nuova regola generale sulla retroattività delle certificazioni.
La distinzione è essenziale perché il certificato di malattia non rappresenta una mera dichiarazione del lavoratore. È un atto sanitario attraverso il quale il medico certifica una condizione di incapacità lavorativa sulla base dell’accertamento eseguito.
Proprio per questo l’ordinamento continua a mantenere un rapporto temporale molto stretto tra la visita e il periodo che può essere riconosciuto anteriormente ad essa.
Una disciplina che affonda le proprie radici nel regolamento INAM del 1963
La questione nasce da una disciplina risalente a oltre sessant’anni fa.
Il Regolamento per le prestazioni economiche adottato dal Consiglio di amministrazione dell’INAM il 10 aprile 1963 e ratificato con decreto ministeriale del 16 maggio 1963 stabiliva che l’indennità giornaliera fosse corrisposta, secondo le condizioni previste, a decorrere dal quarto giorno di malattia e che il relativo computo prendesse in considerazione il giorno della chiamata del medico risultante dal certificato oppure, quando tale indicazione fosse stata omessa, la data della prima visita.
È quindi impreciso affermare che la circolare n. 92 “cancelli” o “riscriva” il regolamento del 1963.
Una circolare amministrativa non possiede la forza normativa necessaria per modificare una fonte di rango diverso.
Ciò che l’INPS compie nel 2026 è piuttosto un’interpretazione evolutiva della disciplina, concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso la quale viene superato un precedente orientamento applicativo dell’Istituto.
La precedente interpretazione penalizzava la visita ambulatoriale
L’orientamento precedente era stato chiarito soprattutto con la circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996.
L’Istituto ammetteva che lo stato morboso potesse essere riconosciuto anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato, purché nel documento fosse compilato il campo relativo alla dichiarazione di essere ammalato dalla giornata precedente.
Questa possibilità era però collegata alla visita domiciliare.
La ragione era rappresentata dalle regole organizzative della medicina generale, che consentivano al medico, in determinate condizioni, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente nella giornata successiva.
Se quindi il lavoratore aveva richiesto tempestivamente l’intervento del medico ma quest’ultimo lo aveva visitato soltanto il giorno seguente, il ritardo non poteva ragionevolmente essere imputato al paziente.
Al contrario, la circolare del 1996 escludeva espressamente questa possibilità quando emergeva che si fosse trattato di una visita ambulatoriale.
Il paradosso prodotto dalla precedente disciplina
La conseguenza pratica era difficilmente sostenibile alla luce delle modalità attuali di funzionamento della medicina di base.
Due lavoratori potevano trovarsi nella medesima situazione patologica e aver contattato il medico nello stesso momento.
Se il primo veniva visitato a domicilio il giorno successivo, poteva ottenere il riconoscimento previdenziale anche della giornata precedente.
Se il secondo riceveva un appuntamento in ambulatorio per il giorno successivo, quella stessa giornata poteva restare fuori dalla tutela INPS.
La differenza derivava quindi non dalla patologia, dalla diligenza del lavoratore o dall’effettivo momento di insorgenza dell’incapacità lavorativa, ma semplicemente dalla modalità attraverso la quale il medico aveva effettuato la visita.
È precisamente questa disparità che la circolare del 2026 intende eliminare.
Perché l’INPS ha cambiato posizione proprio nel 2026
La motivazione adottata dall’Istituto è significativa perché parte direttamente dalle trasformazioni intervenute nell’assistenza territoriale.
L’INPS prende atto della progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, dell’aumento dei relativi carichi di lavoro, dell’ampliamento dei compiti organizzativi e assistenziali e della diffusione della programmazione degli accessi agli ambulatori.
Il paziente che contatta il medico non è quindi sempre in grado di ottenere una visita nella stessa giornata.
In numerosi studi medici l’accesso viene programmato e il lavoratore può essere collocato nel primo spazio disponibile dell’agenda, eventualmente il giorno successivo.
Far dipendere la tutela previdenziale dalla possibilità organizzativa del medico di visitare immediatamente il lavoratore significava trasferire sul dipendente un rischio che non dipendeva dalla sua condotta.
Proprio per assicurare una tutela considerata dall’INPS “effettiva ed equa” e uniforme sul territorio nazionale, l’Istituto, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro, ha quindi superato il precedente orientamento.
Dal 4 settembre 2026 la visita ambulatoriale può coprire anche il giorno precedente
Il nuovo principio opera a decorrere dal 4 settembre 2026, giorno di pubblicazione della circolare.
Quando il lavoratore viene visitato in ambulatorio e il certificato medico riporta correttamente quale inizio della malattia il giorno immediatamente precedente, tale giornata può essere riconosciuta ai fini previdenziali.
L’esempio tipico è quello del lavoratore che si ammala lunedì, contatta il medico ma riceve appuntamento per martedì.
Se il medico, dopo la visita, redige martedì il certificato indicando che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal lunedì, il lunedì può ora essere riconosciuto quale primo giorno dell’evento.
Prima del 4 settembre, a parità di condizioni, il riconoscimento sarebbe stato escluso per il semplice fatto che la visita era avvenuta in ambulatorio.
Il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” assume un ruolo decisivo
La nuova possibilità presuppone che dal certificato emerga la diversa data di inizio.
Il sistema telematico contempla un campo nel quale viene indicato che il lavoratore dichiara di essere ammalato da una determinata giornata.
È questo elemento che consente di collegare l’evento al giorno precedente alla visita.
La retroazione della tutela non deriva quindi automaticamente dal fatto che il certificato venga emesso il giorno successivo all’assenza.
Se il medico redige il certificato martedì indicando come decorrenza martedì, il lavoratore non può autonomamente pretendere dall’INPS che l’evento venga fatto iniziare lunedì.
Per questa ragione assume particolare importanza la tempestività con la quale il lavoratore comunica al medico il reale momento di insorgenza della condizione morbosa.
La retrodatazione può riguardare soltanto una giornata
L’apertura dell’INPS incontra un limite temporale particolarmente rigoroso.
La data indicata come inizio della malattia non può essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di redazione del certificato.
Se il certificato viene rilasciato martedì, può essere riconosciuto il lunedì.
Se viene rilasciato mercoledì, può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, il martedì.
Il nuovo orientamento non consente invece di utilizzare un certificato redatto mercoledì per ottenere automaticamente il riconoscimento previdenziale di una malattia dichiarata iniziata lunedì.
La ragione è evidente: quanto maggiore è la distanza tra il momento dichiarato di insorgenza della malattia e l’accertamento medico, tanto minore è la capacità della certificazione successiva di documentare l’incapacità lavorativa esistente nei giorni precedenti.
La circolare corregge quindi un problema organizzativo di ventiquattr’ore; non introduce una certificazione retroattiva generalizzata.
Sabato, domenica e festività restano esclusi dalla nuova possibilità
La seconda importante limitazione riguarda le giornate nelle quali opera la continuità assistenziale.
Se il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato è un sabato, una domenica oppure un giorno festivo infrasettimanale, l’INPS non riconosce la particolare retroazione prevista dalla circolare.
La ragione indicata dall’Istituto consiste nell’esistenza del servizio di continuità assistenziale.
In queste giornate il lavoratore che abbia necessità di certificare la propria incapacità temporanea deve quindi rivolgersi al servizio territorialmente competente, tradizionalmente noto come Guardia Medica.
Ammalarsi di domenica e andare dal medico lunedì non consente di recuperare automaticamente la domenica
Il caso del fine settimana merita attenzione perché rappresenta una delle principali fonti di errore.
Se il lavoratore manifesta la malattia domenica e attende lunedì per recarsi dal proprio medico di medicina generale, il certificato del lunedì non consente, in base alla nuova regola, di ottenere il riconoscimento INPS della domenica come giorno precedente.
L’Istituto considera infatti disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Analogamente, il lavoratore che si ammali sabato non può confidare nel certificato del lunedì per ricostruire retroattivamente tutto il fine settimana.
In queste situazioni la corretta gestione della certificazione richiede che il lavoratore si attivi attraverso il presidio sanitario competente già durante il weekend.
Il lavoratore che si ammala venerdì e viene visitato lunedì affronta un problema ancora diverso
Se la malattia inizia venerdì e la visita avviene soltanto lunedì, il divario temporale è superiore a una giornata.
La circolare n. 92 non consente quindi di retrodatare il certificato del lunedì sino al venerdì.
Il fatto che tra le due date vi siano il sabato e la domenica non estende il limite temporale previsto dall’INPS.
Il lavoratore deve utilizzare tempestivamente i canali sanitari disponibili, compresa la continuità assistenziale quando ne ricorrono le condizioni.
La regola fondamentale rimane dunque quella della tempestività della certificazione.
Dire che “l’INPS paga anche il giorno prima” è tecnicamente impreciso
È probabilmente questo il principale equivoco generato dai titoli giornalistici.
La circolare stabilisce che il giorno precedente può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale.
Questo non equivale necessariamente a dire che l’INPS versi denaro al lavoratore proprio per quella giornata.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la prestazione economica di malattia, l’indennità INPS decorre infatti dal quarto giorno dell’evento.
I primi tre giorni costituiscono il cosiddetto periodo di carenza e non vengono indennizzati dall’Istituto. L’eventuale trattamento economico relativo a quelle giornate è a carico dell’azienda quando ciò sia previsto dalla disciplina contrattuale applicabile.
L’esempio del lavoratore ammalato lunedì e visitato martedì
Supponiamo che il dipendente si ammali lunedì e venga visitato martedì.
Il medico indica correttamente lunedì quale data iniziale.
Grazie alla circolare n. 92, lunedì entra nell’evento di malattia.
Se si tratta di un normale primo evento, lunedì rappresenta il primo giorno di carenza, martedì il secondo e mercoledì il terzo.
La prestazione economica INPS, ricorrendo tutti i relativi requisiti, decorre dal giovedì.
La rilevanza economica del recupero del lunedì diventa quindi immediatamente evidente.
Senza il riconoscimento del giorno precedente, la carenza sarebbe iniziata martedì e avrebbe compreso martedì, mercoledì e giovedì; l’indennità INPS sarebbe iniziata soltanto venerdì.
Non è dunque necessariamente il lunedì a essere “pagato dall’INPS”: il suo riconoscimento anticipa di ventiquattr’ore l’intero calendario previdenziale dell’evento.
I primi tre giorni non sono automaticamente “a carico del datore di lavoro”
Anche l’affermazione secondo cui la legge accollerebbe sempre i primi tre giorni all’impresa richiede una precisazione.
L’INPS specifica che i primi tre giorni non sono indennizzati dall’Istituto e sono a carico dell’azienda se previsto dal contratto di lavoro applicabile.
È infatti la contrattazione collettiva a disciplinare, per moltissime categorie, il trattamento economico della carenza.
A seconda del CCNL possono essere previste integrazioni integrali, percentuali diverse della retribuzione, discipline variabili in funzione della durata o del numero degli eventi morbosi oppure specifiche condizioni.
Per sapere concretamente quanto percepisca il lavoratore durante i primi tre giorni occorre quindi individuare il contratto collettivo applicato al rapporto.
Il giorno recuperato modifica anche le percentuali dell’indennità
La corretta individuazione del primo giorno dell’evento assume rilievo anche dopo il periodo di carenza.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati, l’INPS indica ordinariamente un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66 per cento dal ventunesimo al centottantesimo giorno, ferme restando le regole particolari applicabili a specifiche categorie.
Anticipare di una giornata l’inizio dell’evento significa quindi anticipare anche il raggiungimento delle successive soglie temporali.
La data riportata nel certificato non rappresenta pertanto un semplice dato burocratico. Incide direttamente sulla costruzione temporale della prestazione.
Il limite massimo assistibile non coincide necessariamente con il periodo di comporto
Un’altra distinzione particolarmente importante riguarda il rapporto tra tutela previdenziale e conservazione del posto.
La circolare INPS richiama il periodo massimo assistibile, cioè il limite entro il quale può essere riconosciuta la prestazione previdenziale secondo le regole applicabili alla categoria.
Per la generalità dei lavoratori assicurati la prestazione incontra, normalmente, il limite di 180 giorni nell’anno solare, pur con discipline differenziate per alcune categorie.
Questo concetto non deve però essere automaticamente confuso con il periodo di comporto previsto dall’articolo 2110 c.c. e dalla contrattazione collettiva.
Il comporto rappresenta il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il diritto al posto di lavoro.
La sua durata e le relative modalità di calcolo dipendono principalmente dalla disciplina collettiva applicabile.
È quindi inesatto sostenere che la circolare INPS modifichi direttamente il periodo massimo di conservazione del posto. Può incidere sulla collocazione temporale dell’assenza certificata, ma il regime del comporto deve essere verificato separatamente.
Una giornata priva di copertura INPS non equivale automaticamente a un’assenza che giustifica il licenziamento
Anche sotto il profilo disciplinare è necessaria particolare cautela.
Nel precedente regime, la giornata non riconosciuta ai fini previdenziali poteva porre un problema di giustificazione dell’assenza nel rapporto di lavoro, soprattutto quando il lavoratore non disponesse di altri elementi idonei a giustificarla.
Da questo dato non deriva però che una singola giornata determinasse automaticamente il licenziamento.
Il licenziamento disciplinare richiede comunque una condotta sufficientemente grave, il rispetto delle garanzie procedurali e una valutazione di proporzionalità rispetto all’inadempimento.
Nel lavoro privato la disciplina delle assenze ingiustificate deve essere coordinata con il CCNL, con l’articolo 2106 c.c., con l’articolo 2119 c.c. e con l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.
Anche la disciplina introdotta dalla legge n. 203 del 2024 sulle cosiddette dimissioni per fatti concludenti presuppone un’assenza ingiustificata protratta oltre il termine fissato dal contratto collettivo o, in assenza di una previsione contrattuale, per più di quindici giorni. Una singola giornata scoperta è quindi ben lontana dal produrre automaticamente una risoluzione del rapporto.
Previdenza e disciplina del rapporto di lavoro restano due piani distinti
La circolare n. 92 disciplina il riconoscimento della prestazione previdenziale INPS.
Il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro presenta però anche una distinta dimensione contrattuale.
Il dipendente è normalmente tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza secondo le regole del CCNL e delle procedure aziendali.
Per questa ragione il lavoratore che si ammala non dovrebbe semplicemente attendere la visita del giorno successivo.
Deve informare l’azienda secondo le modalità previste e attivarsi nei confronti del medico sin dalla giornata in cui insorge la malattia.
La nuova regola tutela il lavoratore rispetto al differimento organizzativo della visita; non elimina gli obblighi di diligenza e comunicazione posti a suo carico.
Il certificato telematico non sostituisce necessariamente tutti gli obblighi di comunicazione aziendale
La trasmissione telematica consente al datore di lavoro di acquisire l’attestato di malattia attraverso i sistemi predisposti dall’INPS.
Ciò non significa, tuttavia, che vengano automaticamente meno gli eventuali obblighi previsti dal contratto collettivo o dalle procedure aziendali di avvisare tempestivamente il datore dell’assenza.
Un lavoratore può quindi avere una malattia previdenzialmente correttamente certificata e, allo stesso tempo, essere tenuto a rispettare regole ulteriori in materia di comunicazione.
Anche questo elemento dimostra perché tutela previdenziale e correttezza disciplinare non debbano essere sovrapposte.
La nuova disciplina si riflette anche sulle certificazioni di continuazione e ricaduta
L’orientamento dal quale prende le mosse la circolare riguarda anche le certificazioni di continuazione e di ricaduta.
La questione assume rilievo quando il lavoratore abbia già un evento di malattia certificato e necessiti di una nuova attestazione perché la condizione patologica continua oppure si manifesta una ricaduta secondo i criteri previdenziali applicabili.
Anche in queste situazioni diventa decisiva la continuità temporale tra la scadenza della precedente prognosi e la nuova certificazione.
La regola del giorno precedente può evitare che un semplice differimento dell’appuntamento ambulatoriale generi artificialmente una soluzione di continuità nella tutela, purché vengano rispettati i rigorosi limiti individuati dall’INPS.
La ricaduta presenta effetti economici specifici
La nozione previdenziale di ricaduta assume particolare importanza perché, quando ricorrono le relative condizioni, non si applica necessariamente un nuovo periodo di carenza come se si trattasse di un evento completamente autonomo.
La disciplina INPS prevede infatti, in determinate ipotesi di continuazione o ricaduta, che il nuovo periodo si colleghi al precedente anche ai fini della misura della prestazione.
La corretta individuazione della data iniziale può quindi incidere anche sulla qualificazione stessa del rapporto tra due periodi di malattia.
La circolare riguarda i lavoratori coperti dalla tutela previdenziale INPS, non indistintamente ogni lavoratore dipendente
Un’altra generalizzazione da evitare è quella secondo cui la circolare determinerebbe gli stessi effetti economici per tutti i lavoratori dipendenti italiani.
L’indennità economica di malattia INPS riguarda specifiche categorie.
Tra queste figurano, in presenza delle condizioni previste, gli operai dell’industria, gli operai e gli impiegati del terziario e dei servizi, i lavoratori agricoli, gli apprendisti, i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori sportivi subordinati.
La prestazione non è invece riconosciuta dall’INPS, secondo il regime generale, ad alcune categorie quali gli impiegati dell’industria, determinati quadri, i dirigenti e altre figure per le quali il trattamento economico segue regole differenti.
La circolare deve quindi essere letta all’interno del sistema previdenziale al quale si riferisce.
Particolare cautela è necessaria per il pubblico impiego
Anche per i dipendenti pubblici occorre distinguere il piano della certificazione da quello del trattamento economico.
La normativa del pubblico impiego contiene regole specifiche sulla malattia, sulle fasce di reperibilità, sui controlli, sul trattamento retributivo e sulle conseguenze disciplinari delle assenze ingiustificate.
Non sarebbe pertanto corretto trasferire automaticamente al settore pubblico tutte le conclusioni economiche riferite alla prestazione INPS dei lavoratori privati assicurati.
Il principio relativo alla certificazione deve essere coordinato con la specifica disciplina del rapporto pubblico.
L’effetto pratico per gli uffici del personale e per i consulenti del lavoro
Dal 4 settembre 2026 i datori di lavoro e gli intermediari devono tenere conto della nuova possibilità nella gestione degli attestati di malattia.
L’informazione relativa alla data iniziale diventa determinante per collocare correttamente il primo giorno dell’evento.
La modifica può incidere sulla gestione delle presenze, sul periodo di carenza, sull’anticipazione dell’indennità per conto dell’INPS e sui relativi conguagli.
Già nel 2025 l’INPS aveva modificato i flussi informatici degli attestati mettendo a disposizione anche l’indicazione relativa al tipo di visita, distinguendo tra visita domiciliare e ambulatoriale, proprio perché secondo il precedente regime tale elemento aveva un’importanza decisiva.
Dal 4 settembre 2026 quella distinzione perde la precedente funzione preclusiva rispetto al riconoscimento del giorno antecedente.
Il caso più semplice: malattia mercoledì, visita giovedì
Un lavoratore manifesta mercoledì mattina febbre e sintomi incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Comunica tempestivamente l’assenza al datore e contatta il medico.
Il primo appuntamento disponibile viene fissato per giovedì.
Durante la visita il medico riscontra la condizione patologica e, nel certificato telematico, indica che il lavoratore dichiara di essere ammalato dal mercoledì.
Dal 4 settembre 2026 il mercoledì può essere riconosciuto dall’INPS quale primo giorno dell’evento anche se la visita è stata ambulatoriale.
Per un nuovo episodio di malattia, mercoledì, giovedì e venerdì formeranno normalmente il periodo di carenza; la prestazione INPS decorrerà dal quarto giorno secondo le regole applicabili alla categoria.
Il caso problematico: malattia lunedì e visita mercoledì
La soluzione cambia se il lavoratore si ammala lunedì ma viene visitato soltanto mercoledì.
Il limite di un giorno impedisce di utilizzare la nuova disciplina per ottenere la copertura del lunedì sulla base del certificato redatto mercoledì.
Il medico potrà naturalmente riportare le informazioni cliniche e anamnestiche rilevanti, ma ai fini della particolare tutela previdenziale disciplinata dalla circolare l’INPS non riconosce una retroazione superiore alla singola giornata.
L’apertura del 2026 non elimina quindi il rischio derivante da ritardi più estesi.
Il caso del lavoratore che non contatta tempestivamente il medico
Ancora diversa è l’ipotesi del dipendente che si assenti lunedì, non contatti il medico e decida soltanto mercoledì di chiedere una certificazione.
La circolare non è stata costruita per sanare un comportamento di questo genere.
La ratio dell’intervento consiste nel proteggere il lavoratore che subisce un differimento della visita determinato dall’organizzazione sanitaria, non quello che rimane inattivo per diversi giorni.
La tempestività con la quale viene richiesto l’intervento medico conserva quindi una funzione centrale.
Nessuna “sanatoria universale” delle assenze prive di certificato
La portata della circolare deve essere mantenuta entro questi limiti.
Non viene introdotto un diritto generale del lavoratore a giustificare retroattivamente qualsiasi assenza attraverso un certificato successivo.
Non viene consentito al medico di retrodatare liberamente l’incapacità lavorativa.
Non viene eliminato l’obbligo di rivolgersi alla continuità assistenziale nei giorni nei quali tale servizio è operativo.
Non viene modificato automaticamente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi.
Viene risolto un problema molto più specifico: il differimento di un solo giorno della visita ambulatoriale non impedisce più, di per sé, il riconoscimento previdenziale della giornata precedente.
La vera portata della circolare n. 92/2026
La novità è quindi meno sensazionale di quanto suggeriscano alcune ricostruzioni, ma sul piano sistematico è estremamente significativa.
L’INPS riconosce che l’organizzazione della tutela previdenziale non può presupporre un modello sanitario ormai superato, nel quale ogni paziente è materialmente in grado di essere visitato dal medico curante nello stesso giorno in cui manifesta la malattia.
Il lavoratore diligente che contatta tempestivamente il medico non deve perdere automaticamente una giornata di tutela soltanto perché l’unico appuntamento ambulatoriale disponibile è fissato il giorno successivo.
È questa la vera ratio dell’interpretazione evolutiva.
Conclusioni: viene protetto il giorno precedente, ma entro limiti rigorosi
La circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 segna dunque un significativo adeguamento del sistema previdenziale alla realtà dell’assistenza sanitaria contemporanea.
Dal 4 settembre il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando il lavoratore sia stato visitato presso l’ambulatorio del medico curante, purché la data sia correttamente indicata nel certificato e la giornata precedente non coincida con sabato, domenica o una festività infrasettimanale.
La regola rimane limitata a una sola giornata.
La conseguenza fondamentale non è che l’INPS “paghi sempre il giorno prima”. Se quel giorno rappresenta l’inizio di un nuovo episodio morboso, esso ricade normalmente nella carenza e il relativo trattamento economico dipende dalla disciplina collettiva applicabile.
La vera innovazione consiste nel fatto che quella giornata viene ora riconosciuta come parte integrante dell’evento di malattia. Da essa decorrono i termini previdenziali, si calcolano i primi tre giorni, si individua il quarto giorno dal quale può spettare l’indennità INPS e si determina la progressione temporale della prestazione.
Allo stesso tempo, la giornata precedentemente scoperta non deve essere automaticamente assimilata a un’assenza tale da giustificare un licenziamento: le conseguenze disciplinari restano sottoposte alle regole del rapporto di lavoro, alla contrattazione collettiva, al principio di proporzionalità e alle garanzie procedurali previste dall’ordinamento.
La novità del 2026 deve dunque essere letta come una misura di riequilibrio tra rigidità della certificazione e concrete modalità di accesso alla medicina di base: il sistema continua a pretendere tempestività dal lavoratore, ma non gli fa più sopportare automaticamente le conseguenze economiche del fatto che il medico, pur tempestivamente contattato, possa riceverlo in ambulatorio soltanto il giorno successivo.
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