Cass. civ., sez. II, sent. 13 dicembre 2024, n. 32458
Massima
In tema di violazioni per eccesso di velocità accertate mediante apparecchiature elettroniche, la produzione in giudizio del certificato di omologazione e della taratura periodica dell’autovelox è sufficiente a dimostrarne il corretto funzionamento, non essendo necessarie ulteriori verifiche specifiche di funzionalità.
La mera contestazione generica della parte sanzionata non sposta l’onere probatorio sull’amministrazione, se non accompagnata da elementi concreti che mettano in dubbio la regolarità tecnica del dispositivo.
La validità dell’accertamento non può essere inficiata dal mancato riferimento, nel verbale, a dati tecnici quali l’intervallo di taratura, qualora tali certificazioni siano state regolarmente prodotte in giudizio e risultino risalenti a un periodo congruo (sei mesi) rispetto alla rilevazione.
Commento
Autovelox e onere probatorio: la sufficienza della certificazione tecnica e i limiti della contestazione difensiva
1. Premessa: il contesto normativo
L’art. 142 del Codice della Strada disciplina l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, prevedendo che esso possa avvenire anche a mezzo di dispositivi elettronici, a condizione che questi siano omologati e sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La Corte costituzionale (sent. n. 113/2015) ha ribadito che l’affidabilità tecnica degli autovelox è condizione indispensabile per la legittimità dell’accertamento, mentre la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato la ripartizione dell’onere della prova in giudizio.
2. La vicenda processuale
Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 32458/2024, il ricorrente aveva impugnato una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, lamentando l’assenza di indicazioni tecniche nel verbale e contestando genericamente il corretto funzionamento dell’autovelox.
L’amministrazione resistente, dal canto suo, aveva prodotto in giudizio:
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il certificato di omologazione dell’apparato;
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l’attestazione di taratura periodica, risalente a circa sei mesi prima dell’accertamento.
3. I principi espressi dalla Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e affermato i seguenti principi:
a) Sufficienza della documentazione tecnica
La produzione in giudizio del certificato di omologazione e del certificato di taratura dell’autovelox è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparecchio, senza necessità di ulteriori elementi tecnici o prove rafforzate.
È quindi legittimo l’accertamento se il dispositivo risulta:
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omologato dal Ministero competente;
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tarato periodicamente, con verifica recente rispetto all’infrazione contestata.
b) Verbale e dati tecnici
La Corte ribadisce che non è necessario indicare nel verbale gli estremi tecnici della taratura, né allegarvi i certificati.
L’onere probatorio a carico dell’amministrazione si attiva solo in sede di opposizione, e la produzione documentale può avvenire anche in giudizio, purché tempestiva e coerente con l’atto impugnato.
c) Contestazione del sanzionato e onere della prova
La mera contestazione generica del cittadino (es. “l’autovelox potrebbe non funzionare correttamente”) non è sufficiente a spostare l’onere della prova sull’amministrazione.
È necessaria una contestazione puntuale e specifica, fondata su:
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difformità evidenti;
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dubbi documentati;
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elementi oggettivi di malfunzionamento.
In assenza di ciò, la documentazione tecnica prodotta dalla P.A. è sufficiente a legittimare l’accertamento.
4. Rilevanza della taratura e periodo di validità
Il dispositivo era stato tarato sei mesi prima della data dell’infrazione. La Corte ha ritenuto tale intervallo congruo e compatibile con le regole di buona amministrazione e con i termini generalmente adottati per le verifiche annuali (in assenza di una disciplina tecnica più stringente).
Ciò rafforza l’orientamento per cui la validità della taratura non è legata a una scadenza rigida ma deve essere valutata in concreto, in relazione al tempo trascorso e alla documentazione disponibile.
5. Conclusioni
La sentenza n. 32458/2024 rappresenta un ulteriore consolidamento di orientamenti già emersi nella giurisprudenza di legittimità:
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L’accertamento elettronico è legittimo se fondato su un dispositivo omologato e correttamente tarato;
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La prova della regolarità tecnica può essere fornita in giudizio mediante produzione documentale, anche se non riportata nel verbale;
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Il sanzionato ha l’onere di formulare contestazioni specifiche, pena l’irrilevanza delle mere deduzioni difensive generiche.
Tale pronuncia offre certezza operativa per le amministrazioni e al contempo stimola una difesa tecnica consapevole e argomentata, in linea con i principi del giusto processo amministrativo sanciti dall’art. 24 Cost.

