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Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13017

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia riscontrato una inattendibilità complessiva della contabilità aziendale, è legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973, anche fondato su elementi indiziari non qualificati (c.d. presunzioni supersemplici), e grava sul contribuente l’onere della prova contraria.
È errata la sentenza che esclude la valenza probatoria dell’accertamento induttivo in presenza di gravi anomalie contabili e documentali, giacché non è richiesto che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti nei casi di radicale inattendibilità delle scritture.


Nota a sentenza – Cass. civ., Sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13017

1. Oggetto della controversia

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un accertamento induttivo operato ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600/1973, a seguito della rilevata inattendibilità della contabilità aziendale di una società contribuente.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non sufficientemente fondato l’accertamento per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, denunciando violazione di legge nella parte in cui la CTR aveva preteso un elevato standard probatorio anche in caso di contabilità inattendibile.


2. Principio di diritto affermato

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia e ribadisce un consolidato orientamento secondo cui:

«In presenza di una complessiva inattendibilità della contabilità, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere ad accertamento induttivo puro, senza la necessità di fondare l’atto su presunzioni gravi, precise e concordanti.»

Più precisamente, la Corte afferma che:

  • la non attendibilità delle scritture contabili legittima l’uso di presunzioni semplici (c.d. “supersemplici”);

  • l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’infondatezza dell’accertamento o giustificare le anomalie riscontrate.


3. Riferimenti normativi

  • Art. 39, comma 2, lett. a), D.P.R. 600/1973: consente l’accertamento induttivo quando le scritture contabili risultano inattendibili in modo grave e generalizzato;

  • Art. 2727 c.c. (presunzioni semplici) e giurisprudenza correlata: legittima il ricorso a elementi indiziari anche non qualificati, purché logicamente connessi ai fatti accertati.


4. Considerazioni tecnico-giuridiche

a) La soglia probatoria nell’accertamento induttivo

L’ordinanza chiarisce un punto importante della dialettica processuale tributaria: la soglia probatoria richiesta per l’accertamento induttivo non è fissa, ma varia in base al grado di attendibilità della contabilità del contribuente.

  • Se la contabilità è formalmente regolare, servono presunzioni gravi, precise e concordanti;

  • Se la contabilità è gravemente inattendibile, è sufficiente un quadro indiziario anche debole, purché ragionevolmente collegato a comportamenti evasivi.

Ciò implica che l’accertamento induttivo può basarsi anche su indizi isolati, sospetti, irregolarità documentali o incoerenze gestionali, se il quadro contabile è nel suo complesso compromesso.

b) L’inversione dell’onere della prova

In caso di accertamento induttivo per contabilità inattendibile:

  • l’Amministrazione non ha più l’onere di fornire la prova analitica della maggiore capacità contributiva;

  • il contribuente deve dimostrare che le ricostruzioni dell’Ufficio sono erronee o che vi sono giustificazioni oggettive per gli scostamenti riscontrati.

Questo assetto processuale è coerente con una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. n. 4289/2019; Cass. n. 19452/2017; Cass. n. 14068/2021).


5. Riflessioni critiche

La sentenza conferma una tendenza giurisprudenziale favorevole all’Amministrazione finanziaria nei casi in cui:

  • la contabilità sia viziata da gravi irregolarità, come mancata tenuta di registri, scontrini, omissione di scritture;

  • oppure vi siano comportamenti evasivi sintomatici, quali l’assenza di giustificazioni documentali, movimenti finanziari non tracciati, incongruenze reddituali.

Tuttavia, occorre evitare che questa impostazione si traduca in un automatismo accertativo che svuoti il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), trasformando ogni irregolarità in presunzione assoluta di evasione.

Il controllo giudiziale deve quindi:

  • verificare sempre la logicità e coerenza dell’accertamento, anche se fondato su presunzioni semplici;

  • e garantire al contribuente la possibilità effettiva di difendersi con prove contrarie.


6. Conclusioni

L’ordinanza n. 13017/2025:

  • riafferma la legittimità dell’accertamento induttivo puro quando la contabilità è inattendibile;

  • esclude la necessità di presunzioni qualificate, valorizzando l’elasticità probatoria a favore dell’Amministrazione;

  • impone al contribuente un onere probatorio significativo in fase contenziosa, soprattutto in assenza di cooperazione amministrativa.

È un’ulteriore conferma della funzione “sanzionatoria-processuale” attribuita alla mancata tenuta o irregolarità delle scritture contabili, che si riflette direttamente sulla forza probatoria degli accertamenti.


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