Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13018
Massima
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 fondato sul comportamento del contribuente che, pur selezionato in base a scostamenti dagli studi di settore, omette di rispondere al questionario e non esibisce la documentazione richiesta, rendendo inattendibili le scritture contabili.
In tale ipotesi, l’omissione giustifica di per sé una presunzione grave, precisa e concordante di attività non dichiarata.
È invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo di ricorso fondato sulla tardiva produzione documentale in sede contenziosa, se il ricorrente non indica puntualmente i documenti richiesti, il contenuto della richiesta e l’eventuale avvertimento circa l’inutilizzabilità.
Nota a sentenza – Cass. civ., sez. V, ord. 15 maggio 2025, n. 13018
Accertamento induttivo e studi di settore: la mancata risposta al questionario come presunzione grave e concordante
1. Oggetto della decisione
La Corte si è pronunciata su una controversia concernente un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di:
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uno scostamento dagli studi di settore;
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la mancata risposta del contribuente al questionario inviato dall’Amministrazione;
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l’assenza di esibizione della documentazione contabile richiesta.
La contribuente ricorreva in Cassazione deducendo l’illegittimità dell’accertamento e la tardiva produzione di documentazione rilevante nel giudizio di merito.
2. I principi affermati dalla Cassazione
a) Legittimità dell’accertamento induttivo fondato sull’inottemperanza al questionario
La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c), del D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo quando:
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il contribuente non risponde al questionario;
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oppure non esibisce in tutto o in parte libri, registri o documenti richiesti.
In particolare, la mancata risposta a un questionario connesso alla verifica degli studi di settore:
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determina la perdita di attendibilità delle scritture contabili;
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legittima un accertamento basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, anche senza ulteriori elementi esterni (Cass. n. 26635/2022; Cass. n. 3215/2018).
b) Irrilevanza della tardiva produzione documentale in sede contenziosa
Il contribuente non può rimediare all’omissione in sede amministrativa producendo tardivamente documenti in giudizio, se non dimostra:
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che la produzione sia tempestiva rispetto alle regole processuali;
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o che vi sia stata omessa indicazione o avvertimento da parte dell’Ufficio circa l’inutilizzabilità.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva:
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allegato il contenuto del questionario;
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specificato i documenti richiesti e quelli prodotti;
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né provato l’assenza dell’avvertimento previsto dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973.
3. Quadro normativo di riferimento
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Art. 39, comma 2, lett. c), D.P.R. 600/1973: legittima l’accertamento induttivo in caso di mancata risposta a questionari e non esibizione di documenti;
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Art. 10, L. n. 146/1998 (in tema di studi di settore): fonda la possibilità di selezione e accertamento anche in caso di scostamenti significativi;
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Art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973: disciplina l’inutilizzabilità delle prove documentali non fornite nei termini amministrativi, salvo prova di forza maggiore.
4. Riflessioni critiche e implicazioni operative
a) Sul piano sostanziale
La pronuncia conferma che lo scostamento dagli studi di settore, in sé, non è sufficiente a giustificare un accertamento. Tuttavia, la mancata collaborazione del contribuente:
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rappresenta un comportamento sintomatico di inattendibilità;
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consente di fondare l’accertamento su presunzioni, anche senza ulteriori elementi oggettivi.
Si evidenzia quindi un onere collaborativo rafforzato a carico del contribuente selezionato per scostamento, con effetti rilevanti sul piano della tenuta contabile e della valutazione della buona fede fiscale.
b) Sul piano processuale
La decisione valorizza il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione:
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non basta lamentare genericamente una tardiva produzione documentale;
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occorre dimostrare, con precisione e documentazione, il contenuto degli atti non esibiti, la rilevanza della documentazione e l’eventuale violazione del diritto alla difesa da parte dell’Amministrazione.
5. Conclusione
L’ordinanza n. 13018/2025:
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rafforza il valore della collaborazione del contribuente nella fase amministrativa, specie in materia di studi di settore;
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ribadisce che la mancata risposta al questionario legittima l’accertamento induttivo, con effetti presuntivi rilevanti;
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chiarisce che il processo non è sede per sanare omissioni istruttorie nella fase amministrativa, se non accompagnate da adeguata motivazione e prova.
Tale orientamento conferma l’importanza della trasparenza e reattività del contribuente nella fase procedimentale, che assume rilievo anche sotto il profilo della tenuta contenziosa dell’accertamento.