La responsabilità dell’ente richiede l’accertamento dei presupposti dell’illecito amministrativo
La sentenza n. 17664/2025 della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, affronta in modo approfondito la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 delle persone giuridiche (enti) in relazione a reati commessi da persone fisiche nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. La decisione conferma un principio fondamentale: la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, ma non può prescindere dall’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo.
⚖️ IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti (società, associazioni, cooperative ecc.) per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale o subordinata.
✅ Presupposti dell’illecito amministrativo:
L’illecito dell’ente non coincide automaticamente con il reato penale commesso dalla persona fisica, ma si fonda su una struttura plurisoggettiva e complessa, articolata su due piani:
🔎 1. Piano oggettivo:
Tre requisiti da accertare cumulativamente:
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Commissione di un reato-presupposto: in questo caso, il reato è indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), previsto tra quelli che fondano la responsabilità 231 (art. 24 del D.Lgs.).
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Rapporto qualificato autore-ente: l’autore del reato deve essere una persona che:
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riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (art. 5, comma 1, lett. a),
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oppure è sottoposta alla loro direzione o vigilanza (lett. b).
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Interesse o vantaggio dell’ente: il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, anche solo potenziale.
🔎 2. Piano soggettivo (colpa di organizzazione)
La responsabilità dell’ente si basa sulla “colpa di organizzazione”: ovvero sull’inadeguatezza o inefficacia dei modelli organizzativi (compliance, controlli, procedure) atti a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
🔹 Se il reato è commesso da un soggetto apicale → l’ente risponde sempre, salvo che dimostri:
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di avere modelli idonei ed efficaci (art. 6),
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un sistema di controllo e vigilanza autonomo.
🔹 Se il reato è commesso da un soggetto subordinato → l’ente risponde solo se non ha vigilato adeguatamente (art. 7).
⚠️ LA VICENDA PROCESSUALE: DUE ENTI CONDANNATI
La Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta in primo grado a due enti:
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Una cooperativa sociale e
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Una s.a.s. (società in accomandita semplice)
🧾 Contestazioni:
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Il reato: indebita percezione di fondi pubblici mediante false attestazioni su avanzamento lavori (art. 316-ter c.p.)
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Il presupposto: reato commesso da soggetti rappresentanti degli enti (presidenti, amministratori)
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Il beneficio per gli enti: ottenimento di contributi pubblici
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Sanzioni irrogate:
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30.000 € di pena pecuniaria per ciascun ente
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Misure interdittive:
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divieto di contrattare con la P.A.
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esclusione da finanziamenti e agevolazioni
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revoca dei benefici già concessi
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divieto di pubblicità per sei mesi
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Confisca del profitto (135.660 € e 79.482 €)
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📚 LE DOGLEANZE IN CASSAZIONE
Le difese degli enti hanno impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo:
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Mancanza di motivazione: i giudici avrebbero dato per scontata la responsabilità dell’ente, limitandosi ad accertare il reato del soggetto fisico.
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Assenza di accertamento autonomo dei presupposti dell’illecito 231:
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Interesse/beneficio per l’ente
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Colpa di organizzazione
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Insufficienza o mancanza di modelli di prevenzione
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🔍 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ha confermato le condanne, ma ha ribadito un principio fondamentale:
La responsabilità dell’ente non è automatica, ma richiede un accertamento puntuale e motivato:
Sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo,
Autonomamente rispetto alla colpevolezza del soggetto agente.
👨⚖️ I giudici di merito devono quindi:
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Verificare e motivare ogni elemento dell’art. 5 (rapporto e vantaggio),
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Analizzare l’assetto organizzativo dell’ente,
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Escludere l’esimente da modello organizzativo efficace, ove dedotta.
🧭 CONCLUSIONI
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La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 dell’ente non si esaurisce nell’accertamento del reato-presupposto.
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È necessaria una valutazione autonoma e completa degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo.
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L’ente può difendersi dimostrando:
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di aver adottato modelli organizzativi efficaci;
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di non aver tratto vantaggio o interesse dal reato;
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di avere una struttura di controllo adeguata.
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Questa sentenza rappresenta un importante monito per i giudici di merito, chiamati a non “automatizzare” la responsabilità dell’ente, e per le aziende, che devono investire in modelli di prevenzione e compliance effettiva.

