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La responsabilità dell’ente richiede l’accertamento dei presupposti dell’illecito amministrativo

La sentenza n. 17664/2025 della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, affronta in modo approfondito la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 delle persone giuridiche (enti) in relazione a reati commessi da persone fisiche nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. La decisione conferma un principio fondamentale: la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, ma non può prescindere dall’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo.


⚖️ IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti (società, associazioni, cooperative ecc.) per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale o subordinata.

✅ Presupposti dell’illecito amministrativo:

L’illecito dell’ente non coincide automaticamente con il reato penale commesso dalla persona fisica, ma si fonda su una struttura plurisoggettiva e complessa, articolata su due piani:


🔎 1. Piano oggettivo:

Tre requisiti da accertare cumulativamente:

  1. Commissione di un reato-presupposto: in questo caso, il reato è indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), previsto tra quelli che fondano la responsabilità 231 (art. 24 del D.Lgs.).

  2. Rapporto qualificato autore-ente: l’autore del reato deve essere una persona che:

    • riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione (art. 5, comma 1, lett. a),

    • oppure è sottoposta alla loro direzione o vigilanza (lett. b).

  3. Interesse o vantaggio dell’ente: il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, anche solo potenziale.


🔎 2. Piano soggettivo (colpa di organizzazione)

La responsabilità dell’ente si basa sulla “colpa di organizzazione”: ovvero sull’inadeguatezza o inefficacia dei modelli organizzativi (compliance, controlli, procedure) atti a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

🔹 Se il reato è commesso da un soggetto apicale → l’ente risponde sempre, salvo che dimostri:

  • di avere modelli idonei ed efficaci (art. 6),

  • un sistema di controllo e vigilanza autonomo.

🔹 Se il reato è commesso da un soggetto subordinato → l’ente risponde solo se non ha vigilato adeguatamente (art. 7).


⚠️ LA VICENDA PROCESSUALE: DUE ENTI CONDANNATI

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta in primo grado a due enti:

  • Una cooperativa sociale e

  • Una s.a.s. (società in accomandita semplice)

🧾 Contestazioni:

  • Il reato: indebita percezione di fondi pubblici mediante false attestazioni su avanzamento lavori (art. 316-ter c.p.)

  • Il presupposto: reato commesso da soggetti rappresentanti degli enti (presidenti, amministratori)

  • Il beneficio per gli enti: ottenimento di contributi pubblici

  • Sanzioni irrogate:

    • 30.000 € di pena pecuniaria per ciascun ente

    • Misure interdittive:

      • divieto di contrattare con la P.A.

      • esclusione da finanziamenti e agevolazioni

      • revoca dei benefici già concessi

      • divieto di pubblicità per sei mesi

    • Confisca del profitto (135.660 € e 79.482 €)


📚 LE DOGLEANZE IN CASSAZIONE

Le difese degli enti hanno impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo:

  1. Mancanza di motivazione: i giudici avrebbero dato per scontata la responsabilità dell’ente, limitandosi ad accertare il reato del soggetto fisico.

  2. Assenza di accertamento autonomo dei presupposti dell’illecito 231:

    • Interesse/beneficio per l’ente

    • Colpa di organizzazione

    • Insufficienza o mancanza di modelli di prevenzione


🔍 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha confermato le condanne, ma ha ribadito un principio fondamentale:

La responsabilità dell’ente non è automatica, ma richiede un accertamento puntuale e motivato:

  • Sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo,

  • Autonomamente rispetto alla colpevolezza del soggetto agente.

👨‍⚖️ I giudici di merito devono quindi:

  • Verificare e motivare ogni elemento dell’art. 5 (rapporto e vantaggio),

  • Analizzare l’assetto organizzativo dell’ente,

  • Escludere l’esimente da modello organizzativo efficace, ove dedotta.


🧭 CONCLUSIONI

  • La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 dell’ente non si esaurisce nell’accertamento del reato-presupposto.

  • È necessaria una valutazione autonoma e completa degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo.

  • L’ente può difendersi dimostrando:

    • di aver adottato modelli organizzativi efficaci;

    • di non aver tratto vantaggio o interesse dal reato;

    • di avere una struttura di controllo adeguata.

Questa sentenza rappresenta un importante monito per i giudici di merito, chiamati a non “automatizzare” la responsabilità dell’ente, e per le aziende, che devono investire in modelli di prevenzione e compliance effettiva.

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