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Ripartizione del risarcimento danni di due coobbligati quando il terzo corresponsabile non è stato citato in giudizio

La sentenza n. 11290 del 29 aprile 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta con chiarezza un tema complesso ma di grande rilevanza pratica nel diritto civile: la ripartizione del risarcimento del danno tra più coobbligati solidali, nel caso in cui uno dei soggetti corresponsabili non sia stato citato in giudizio dalla parte attrice, pur essendone stata accertata una responsabilità parziale da parte del giudice di merito.


⚖️ Il contesto giuridico: responsabilità solidale e contributiva

Nel nostro ordinamento, in base agli artt. 1292 e ss. c.c., la responsabilità solidale tra più debitori implica che ciascuno risponde per l’intero verso il creditore, il quale può scegliere di agire nei confronti di uno o più obbligati. Tuttavia, sul piano interno (cioè tra i coobbligati), ciascuno è responsabile solo per la propria parte di colpa, con possibilità di regresso nei confronti degli altri per l’eccedenza.


🧑‍⚖️ Il caso concreto esaminato dalla Corte

La vicenda nasce dalla morte di una paziente, la signora Ma.Gi., avvenuta dopo un complesso percorso sanitario che ha coinvolto tre diverse strutture sanitarie:

  1. Una prima casa di cura, dove la donna cade dalla sedia a rotelle (primo episodio);

  2. Un ospedale, dove subisce un secondo intervento;

  3. Una seconda casa di cura, dove contrae un’infezione da stafilococco che la porta al decesso.

La figlia della vittima cita in giudizio solo i primi due soggetti (ospedale e prima casa di cura – Villa Fulvia), chiedendo un risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis.

Esiti nei tre gradi di giudizio:

  • Tribunale: accerta la responsabilità dell’ospedale e della prima casa di cura per il 90%, e della seconda casa di cura per il 10%, ma quest’ultima non può essere condannata perché non evocata in giudizio;

  • Corte d’Appello: conferma e precisa che i due soggetti citati sono coobbligati in solido per il 90% del danno;

  • Cassazione: conferma i principi affermati, facendo chiarezza su come si ripartiscono le responsabilità e sugli effetti processuali e sostanziali dell’assenza di uno dei corresponsabili.


📌 I principi affermati dalla Cassazione

1. Solidarietà limitata alla quota accertata

Quando il giudice, anche in via incidentale, accerta che una parte del danno è attribuibile a un terzo non convenuto, tale terzo non può essere condannato, ma la solidarietà tra i convenuti opera solo per la quota rimanente.

➡ In questo caso:

  • I due soggetti chiamati in giudizio sono solidalmente obbligati solo per il 90% del danno;

  • La quota del 10% attribuita alla casa di cura non convenuta rimane fuori dalla condanna.

2. Divieto di condanna extra petitum

Il giudice non può condannare un soggetto non evocato in giudizio, neanche se ne accerta la responsabilità.
Quindi, anche se la responsabilità del terzo è emersa in sede di istruttoria o consulenza tecnica, nessuna statuizione di condanna è ammissibile nei suoi confronti.

3. Effetti sulla posizione degli obbligati citati

I coobbligati convenuti non sono tenuti a rispondere anche per la parte di danno ascrivibile al terzo non citato, poiché la solidarietà non si estende oltre l’ambito soggettivo del processo.


🧩 Implicazioni pratiche della decisione

Per l’attore danneggiato:

  • Deve valutare con attenzione l’individuazione di tutti i potenziali responsabili, perché la mancata citazione di uno di essi riduce la possibilità di ottenere il pieno risarcimento;

  • In presenza di responsabilità concorrenti, il mancato inserimento di una parte può comportare una scopertura risarcitoria.

Per i coobbligati convenuti:

  • Non possono essere condannati per la quota riferita a un corresponsabile non evocato;

  • Sono tenuti in solido solo entro i limiti del danno attribuito a loro responsabilità (in questo caso, il 90%).

Sul piano della giustizia sostanziale:

  • La sentenza rappresenta un bilanciamento tra i principi processuali (legittimazione e contraddittorio) e la necessità di ripartizione equa della responsabilità civile.


🧠 Conclusione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 11290/2025, conferma che nel processo civile, anche in materia di responsabilità solidale, non è possibile estendere effetti pregiudizievoli a soggetti che non sono stati convenuti, anche se colpevoli. La solidarietà si circoscrive ai soggetti presenti in giudizio, e la ripartizione del danno rispetta le proporzioni di responsabilità accertata, ma solo nei confronti dei convenuti.

Questo principio contribuisce a rafforzare le garanzie del giusto processo, in particolare il diritto al contraddittorio e la certezza del perimetro soggettivo del giudizio.

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