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Licenziamento illegittimo: spettano 5 mensilità fisse anche se il lavoratore trova subito un altro impiego

Una lettura garantista della Cassazione che rafforza la funzione sanzionatoria del risarcimento


🔍 1. La vicenda: quando trovare lavoro subito non riduce il danno “iniziale”

Il caso nasce da un licenziamento orale – dunque privo dei requisiti formali previsti per legge – che è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore, però, aveva trovato un nuovo impiego poco dopo, percependo un reddito alternativo e continuativo.

In primo grado, il giudice riconosceva il diritto al risarcimento per licenziamento illegittimo ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act). In appello, però, la somma spettante veniva quasi azzerata, in quanto il nuovo stipendio avrebbe compensato il danno da perdita di lavoro.

La Corte di Cassazione è invece intervenuta chiarendo che le prime 5 mensilità spettano sempre, indipendentemente dalla nuova occupazione del lavoratore.


⚖️ 2. Il risarcimento a “due stadi”: una soglia minima intoccabile

Il D.Lgs. 23/2015, all’art. 3, disciplina il risarcimento per i licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 2015 in poi). La norma stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità.

Ma nel caso di licenziamento nullo o manifestamente illegittimo, la Corte richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui:

  • Le prime cinque mensilità di risarcimento hanno natura fissa e garantita;

  • Solo il surplus eventualmente riconosciuto (dalla 6ª mensilità in poi) può essere ridotto o compensato con i redditi derivanti da un nuovo lavoro.

📌 Cass. civ., sez. lav., sent. n. 31247/2023 conferma il principio secondo cui “il lavoratore ha diritto a un risarcimento minimo, che non può essere condizionato dalla sua prontezza nel trovare un altro lavoro”.


🧩 3. Una linea che viene da lontano: Statuto e Jobs Act a confronto

Questo approccio tutela un principio già presente, seppur in forma diversa, nello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970):

  • L’art. 18 prevedeva, in caso di reintegrazione, un’indennità risarcitoria “comunque non inferiore a 5 mensilità” (anche se poi il dipendente trovava altro impiego).

Con il Jobs Act, l’obbligo di reintegrazione viene fortemente limitato, ma si introduce un sistema indennitario rigido e predefinito, che tuttavia non ha eliminato la funzione punitivo-deterrente del risarcimento.

👉 Le prime 5 mensilità rappresentano quindi il nucleo “certo” e indisponibile della tutela, e non una mera liquidazione commisurata al danno patrimoniale reale.


💡 4. La ratio della norma: punire l’abuso, non solo risarcire il danno

La decisione della Cassazione non si limita a una lettura compensativa della norma, ma ne valorizza la finalità deterrente e sanzionatoria, che ha almeno due funzioni:

  1. Punire il datore che licenzia in modo illecito o aggressivo, anche quando non ci sia un danno immediato quantificabile;

  2. Evitare che il lavoratore virtuoso – che cerca e trova subito un altro impiego – venga penalizzato rispetto a chi invece rimane inattivo.

📌 Cass. civ., sez. lav., n. 25252/2022: “La nuova disciplina non annulla la funzione sanzionatoria del licenziamento illegittimo, ma la inquadra in termini di parametri predeterminati”.


5. Conclusione: una tutela minima ma certa

La pronuncia della Cassazione rafforza l’idea che la perdita del posto di lavoro per causa illegittima è di per sé un fatto ingiusto e risarcibile, anche se la perdita economica si azzera. Le cinque mensilità fisse sono un “pavimento” di garanzia, non una soglia da abbattere.

🔐 È un principio che:

  • Restituisce coerenza al sistema sanzionatorio del Jobs Act;

  • Incentiva la buona fede del lavoratore, senza punirne l’iniziativa;

  • Disincentiva condotte datoriali scorrette, in linea con gli artt. 1175 e 1375 c.c. sul dovere di buona fede e correttezza nei rapporti di lavoro.


📚 Riferimenti giurisprudenziali e normativi

  • Cass. civ., sez. lav., n. 31247/2023 – Indennità minima fissa, irriducibile con nuovo lavoro;

  • Cass. civ., sez. lav., n. 25252/2022 – Funzione sanzionatoria e non solo compensativa;

  • Cass. civ., sez. lav., n. 7958/2021 – Licenziamento orale e invalidità formale;

  • D.Lgs. n. 23/2015, art. 3 – Licenziamento illegittimo e indennità predeterminata;

  • L. 300/1970, art. 18 – Reintegrazione e risarcimento minimo.

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