Licenziamento illegittimo: spettano 5 mensilità fisse anche se il lavoratore trova subito un altro impiego
Una lettura garantista della Cassazione che rafforza la funzione sanzionatoria del risarcimento
🔍 1. La vicenda: quando trovare lavoro subito non riduce il danno “iniziale”
Il caso nasce da un licenziamento orale – dunque privo dei requisiti formali previsti per legge – che è stato dichiarato illegittimo. Il lavoratore, però, aveva trovato un nuovo impiego poco dopo, percependo un reddito alternativo e continuativo.
In primo grado, il giudice riconosceva il diritto al risarcimento per licenziamento illegittimo ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act). In appello, però, la somma spettante veniva quasi azzerata, in quanto il nuovo stipendio avrebbe compensato il danno da perdita di lavoro.
La Corte di Cassazione è invece intervenuta chiarendo che le prime 5 mensilità spettano sempre, indipendentemente dalla nuova occupazione del lavoratore.
⚖️ 2. Il risarcimento a “due stadi”: una soglia minima intoccabile
Il D.Lgs. 23/2015, all’art. 3, disciplina il risarcimento per i licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 2015 in poi). La norma stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità.
Ma nel caso di licenziamento nullo o manifestamente illegittimo, la Corte richiama il principio, ormai consolidato, secondo cui:
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Le prime cinque mensilità di risarcimento hanno natura fissa e garantita;
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Solo il surplus eventualmente riconosciuto (dalla 6ª mensilità in poi) può essere ridotto o compensato con i redditi derivanti da un nuovo lavoro.
📌 Cass. civ., sez. lav., sent. n. 31247/2023 conferma il principio secondo cui “il lavoratore ha diritto a un risarcimento minimo, che non può essere condizionato dalla sua prontezza nel trovare un altro lavoro”.
🧩 3. Una linea che viene da lontano: Statuto e Jobs Act a confronto
Questo approccio tutela un principio già presente, seppur in forma diversa, nello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970):
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L’art. 18 prevedeva, in caso di reintegrazione, un’indennità risarcitoria “comunque non inferiore a 5 mensilità” (anche se poi il dipendente trovava altro impiego).
Con il Jobs Act, l’obbligo di reintegrazione viene fortemente limitato, ma si introduce un sistema indennitario rigido e predefinito, che tuttavia non ha eliminato la funzione punitivo-deterrente del risarcimento.
👉 Le prime 5 mensilità rappresentano quindi il nucleo “certo” e indisponibile della tutela, e non una mera liquidazione commisurata al danno patrimoniale reale.
💡 4. La ratio della norma: punire l’abuso, non solo risarcire il danno
La decisione della Cassazione non si limita a una lettura compensativa della norma, ma ne valorizza la finalità deterrente e sanzionatoria, che ha almeno due funzioni:
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Punire il datore che licenzia in modo illecito o aggressivo, anche quando non ci sia un danno immediato quantificabile;
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Evitare che il lavoratore virtuoso – che cerca e trova subito un altro impiego – venga penalizzato rispetto a chi invece rimane inattivo.
📌 Cass. civ., sez. lav., n. 25252/2022: “La nuova disciplina non annulla la funzione sanzionatoria del licenziamento illegittimo, ma la inquadra in termini di parametri predeterminati”.
✅ 5. Conclusione: una tutela minima ma certa
La pronuncia della Cassazione rafforza l’idea che la perdita del posto di lavoro per causa illegittima è di per sé un fatto ingiusto e risarcibile, anche se la perdita economica si azzera. Le cinque mensilità fisse sono un “pavimento” di garanzia, non una soglia da abbattere.
🔐 È un principio che:
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Restituisce coerenza al sistema sanzionatorio del Jobs Act;
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Incentiva la buona fede del lavoratore, senza punirne l’iniziativa;
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Disincentiva condotte datoriali scorrette, in linea con gli artt. 1175 e 1375 c.c. sul dovere di buona fede e correttezza nei rapporti di lavoro.
📚 Riferimenti giurisprudenziali e normativi
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Cass. civ., sez. lav., n. 31247/2023 – Indennità minima fissa, irriducibile con nuovo lavoro;
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Cass. civ., sez. lav., n. 25252/2022 – Funzione sanzionatoria e non solo compensativa;
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Cass. civ., sez. lav., n. 7958/2021 – Licenziamento orale e invalidità formale;
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D.Lgs. n. 23/2015, art. 3 – Licenziamento illegittimo e indennità predeterminata;
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L. 300/1970, art. 18 – Reintegrazione e risarcimento minimo.

