Cartolarizzazione, difetto di legittimazione e prova del credito: il Tribunale di Torino ribadisce l’onere probatorio del cessionario
Analisi giuridica della sentenza del Tribunale di Torino, Sez. III Civile, 8 luglio 2025, n. 4331/2023
1. Introduzione
La sentenza del Tribunale di Torino rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza italiana in materia di cartolarizzazione dei crediti e legittimazione attiva del cessionario.
Il giudice piemontese affronta il tema — ormai di grande rilievo pratico nel contenzioso bancario e finanziario — dell’onere della prova nella catena delle cessioni, riaffermando un principio fondamentale: chi agisce in giudizio in qualità di cessionario deve dimostrare tutti i passaggi intermedi che collegano il credito oggetto di causa al cedente originario.
La decisione è significativa non solo per la chiarezza argomentativa, ma anche perché pone un freno alla prassi — diffusa tra le società di recupero e le SPV (special purpose vehicles) — di azionare crediti cartolarizzati producendo documentazione incompleta o frammentaria, confidando nell’automatismo derivante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. I fatti
Una società veicolo di cartolarizzazione aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore per il pagamento di circa € 29.000, in relazione a un contratto di finanziamento stipulato originariamente con un istituto bancario.
L’ingiunto proponeva opposizione, eccependo:
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la carenza di legittimazione attiva della società opposta, poiché non risultava provato che il credito fosse stato effettivamente trasferito a suo favore;
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la mancata prova del credito, in quanto la documentazione allegata al ricorso monitorio non conteneva il contratto originario né un estratto conto certificato;
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l’invalidità della cessione, mancando la prova della sequenza completa delle cessioni.
L’opposta, costituitasi, deduceva di essere pienamente legittimata in quanto cessionaria del credito in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, come risultava dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e chiedeva il rigetto dell’opposizione.
3. Il quadro normativo di riferimento
L’art. 58 del Testo Unico Bancario consente alle banche e agli intermediari finanziari di cedere in blocco crediti individuabili in massa, stabilendo che:
“La cessione dei crediti si intende perfezionata e opponibile ai debitori ceduti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di avvenuta cessione.”
La pubblicazione in Gazzetta serve dunque a rendere opponibile la cessione, ma non sostituisce la prova della titolarità del credito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 24798/2020; Cass. ord. n. 17944/2023) ha chiarito che:
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l’onere probatorio grava sul cessionario che agisce in giudizio;
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la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità-notizia e non di pubblicità costitutiva;
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in caso di plurime cessioni successive, il cessionario deve dimostrare l’intera catena dei trasferimenti.
4. La decisione del Tribunale di Torino
Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, ritenendo non dimostrata la legittimazione attiva dell’opposta.
4.1. La carenza di prova della titolarità del credito
Il giudice osserva che la società di cartolarizzazione aveva prodotto solo:
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il contratto di cessione tra una precedente società veicolo e la propria;
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la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale operazione.
Tuttavia, mancava qualsiasi prova della cessione originaria del credito dalla banca finanziatrice alla prima società veicolo.
La lacuna documentale è decisiva:
“In assenza della prova della prima cessione, la catena dei trasferimenti resta incompleta, con conseguente impossibilità di ricondurre il credito alla sfera giuridica dell’attuale cessionaria.”
4.2. La distinzione tra opponibilità e legittimazione
Il Tribunale sottolinea che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile al debitore ceduto, ma non prova la titolarità sostanziale del credito.
La pubblicazione non esime il cessionario dall’onere di dimostrare di aver effettivamente acquistato il credito oggetto di causa.
4.3. Il difetto di prova del credito
Oltre alla legittimazione, il giudice evidenzia anche la genericità della prova del credito:
l’opposta non aveva prodotto un estratto conto certificato o documentazione idonea a quantificare l’importo richiesto, né aveva provato la fonte contrattuale del rapporto.
L’assenza di un contratto sottoscritto o di un piano di ammortamento impedisce qualsiasi verifica sull’effettiva esistenza e consistenza del debito.
5. Le conseguenze processuali
In base a tali considerazioni, il Tribunale:
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accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo;
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revoca il decreto emesso in precedenza;
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condanna la società opposta alle spese di lite, liquidate in € 2.800 oltre accessori di legge.
Il giudice ritiene assorbite tutte le altre questioni (prescrizione, anatocismo, vizi del titolo) poiché la mancanza di legittimazione attiva è dirimente.
6. Analisi critica: il principio di continuità probatoria nella catena delle cessioni
La pronuncia valorizza un orientamento rigoroso e coerente con la ratio dell’art. 58 TUB: la cartolarizzazione non deroga ai principi generali del diritto probatorio.
In particolare, viene ribadito che:
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l’efficacia “erga omnes” della pubblicazione in Gazzetta non sostituisce la prova del titolo di acquisto;
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la legittimazione processuale si fonda sulla dimostrazione dell’esistenza di un effettivo rapporto di derivazione giuridica dal cedente originario;
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nei casi di catene lunghe di cessioni, la prova deve comprendere tutti i contratti di trasferimento e gli elenchi nominativi dei crediti ceduti.
La decisione assume valore sistemico perché contrasta l’uso strumentale dell’art. 58 TUB come scorciatoia per azioni esecutive o monitorie, richiamando la necessità di certezza e tracciabilità del credito.
7. Implicazioni pratiche per le società veicolo e i consumatori
7.1. Per le società veicolo e i servicer
Le società di cartolarizzazione devono:
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conservare e produrre in giudizio l’intera documentazione contrattuale della filiera delle cessioni;
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verificare la corrispondenza nominativa del credito oggetto di causa rispetto agli elenchi allegati;
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evitare di basare l’azione su mere dichiarazioni di subentro o pubblicazioni generiche.
7.2. Per i debitori e i consumatori
Il debitore può legittimamente eccepire il difetto di legittimazione attiva del soggetto procedente, chiedendo al giudice la verifica della continuità delle cessioni.
In assenza di prova piena, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tale eccezione è ammissibile anche d’ufficio, poiché attiene a un presupposto processuale essenziale.
8. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Torino si allinea alla tendenza più recente della giurisprudenza di merito e di legittimità nel riaffermare un principio di rigore probatorio e trasparenza nel mercato secondario dei crediti.
In un contesto in cui la circolazione massiva dei crediti bancari genera spesso incertezza e opacità, il giudice ribadisce che la certezza della titolarità è il presupposto indispensabile per qualsiasi azione giudiziaria.
In sintesi:
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la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare la legittimazione;
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il cessionario deve documentare la catena completa delle cessioni;
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in difetto, il decreto ingiuntivo è improcedibile per difetto di legittimazione.
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