RSA e rappresentatività sindacale dopo la sentenza n. 156/2025: la Corte costituzionale riapre l’accesso alla tutela “rafforzata”
Tesi
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 19, primo comma, Statuto dei lavoratori, nella parte in cui non consente di costituire RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’addizione si aggiunge al precedente del 2013 (partecipazione alla trattativa), neutralizza il potere “di accreditamento” datoriale e riallinea la tutela promozionale al criterio dell’effettiva rappresentatività, nel rispetto di pluralismo e ragionevolezza.
1) Contesto normativo essenziale
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Doppio livello di tutela nello Statuto: garanzie comuni (libertà, antisindacale) e tutela promozionale del Titolo III, centrata sulla RSA come volano dei diritti “rafforzati” (assemblea, permessi, locali, affissioni). La selezione di chi accede a tali prerogative richiede un criterio legale razionale e non disponibile alle parti.
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Dopo il referendum 1995 resta il solo indice della firma del contratto applicato in unità produttiva; la sentenza n. 231/2013 aggiunge il titolo della partecipazione alla negoziazione, per evitare la sanzione del dissenso.
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Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’accesso ai tavoli è oggettivato da una soglia certificata del 5% (media iscritti/RSU) presso ARAN; nel privato extra-accordi interconfederali, invece, la trattativa dipende dalla scelta del datore, con presidio solo di buona fede e rimedio ex art. 28. Da qui il “vuoto di tutela”.
2) La vicenda e la questione
Un sindacato di settore, privo di firma e non ammesso alla trattativa, ma con consistente base di iscritti e adesioni, chiede RSA in un’unità produttiva del TPL; il giudice rimettente dubita della legittimità dell’art. 19 nella parte in cui nega l’accesso ai soggetti rappresentativi di fatto esclusi dai tavoli. Si denunciano violazioni degli artt. 3 e 39 Cost. per irragionevolezza e compressione del pluralismo.
3) La decisione: addizione “comparativa” e ratio
3.1 Dispositivo
Illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite anche nell’ambito delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Compito al legislatore di riscrivere in modo organico la disposizione.
3.2 Ragioni
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Funzione del criterio selettivo: deve misurare rappresentatività reale; quando diventa meccanismo di esclusione di sigle effettivamente rappresentative, collide con artt. 3 e 39 Cost. (continuità con 231/2013, traslata dalla “firma” alla “trattativa”).
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Neutralizzazione del potere datoriale: nel privato, l’assenza di una soglia legale consente al datore di scegliere l’interlocutore, con rischio di “accordi ad excludendum”. L’addizione introduce uno standard oggettivo già riconosciuto dall’ordinamento in molteplici sedi (contrattazione di prossimità, fonti sul lavoro).
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Scelta del parametro: esclusa l’apertura indiscriminata, la Corte individua un criterio selettivo e verificabile già noto al diritto positivo (comparatività su base nazionale), soluzione interinale in attesa della riforma legislativa.
4) Portata sistemica: la “triade” dei titoli per la RSA
Dopo la sentenza, i titoli legittimanti la costituzione della RSA sono tre:
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Firma del contratto applicato in unità produttiva;
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Partecipazione effettiva alla negoziazione del medesimo;
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Comparativa rappresentatività nazionale dell’associazione.
Il terzo opera anche per chi sia rimasto extra-trattativa e senza firma, purché rientri nel novero dei soggetti comparativamente più rappresentativi.
5) Profili processuali e intertemporali
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Giudizi ex art. 28 pendenti: la nuova addizione incide sul fumus dell’antisindacalità del rifiuto datoriale di RSA; i giudici dovranno accertare la ricorrenza del titolo “comparativo” in capo al sindacato ricorrente.
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Onere assertivo e probatorio: il sindacato deduce e prova la comparativa rappresentatività (documenti associativi, certificazioni, dati pubblici o di sistema; in difetto, mezzi istruttori atipici). Il datore può contestare pertinenza e attualità degli indici.
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Coordinamento con RSU: l’addizione non tocca disciplina e clausole RSU: l’eventuale “rinuncia” alla RSA opera solo se vi sia effettiva elezione RSU secondo regole efficaci inter partes.
6) Implicazioni pratiche
6.1 Per le imprese
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Mappatura del perimetro sindacale: verificare quali sigle rientrino nei comparativamente più rappresentativi; aggiornare policy di relazioni industriali e procedure di accreditamento.
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Gestione tavoli: criteri trasparenti di invito e verbalizzazione; evitare prassi escludenti che, alla luce della decisione, espongono ad art. 28.
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Compliance contrattuale: rivedere regolazioni aziendali che precludano RSA a sigle comparativamente rappresentative, pena nullità/inefficacia di clausole derogatorie “chiuse”.
6.2 Per i sindacati
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Due piste alternative: dimostrare firma o partecipazione; in subordine, attestare comparativa rappresentatività.
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Dossier probatorio: iscritti, adesioni, risultati elettorali, riconoscimenti nel settore e a livello confederale; richiesta formale di attivazione RSA con base dati allegata.
6.3 Per i giudici del lavoro
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Test in tre fasi: i) esistenza di almeno uno dei tre titoli; ii) condotta datoriale lesiva del diritto alla RSA; iii) misura idonea a rimuovere l’ostacolo e a ripristinare l’agibilità.
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Istruttoria mirata: acquisizione di fonti oggettive (anche pubbliche) sulla rappresentatività comparata; uso calibrato di CTU “contabile” solo ove necessario a ponderare dati complessi.
7) Rapporto con la contrattazione di prossimità e con l’art. 28
L’ampliamento della platea dei legittimati a costituire RSA incide sui soggetti che possono concorrere agli accordi aziendali e di prossimità, riducendo il rischio di accordi “ad excludendum” e rafforzando la legittimazione ad agire ex art. 28 per condotte che ostacolino l’accesso. Ne deriva un riequilibrio del sistema, senza imporre obblighi generalizzati a trattare con tutti, ma blindando l’agibilità di chi supera la soglia “comparativa”.
8) Criticità applicative e linee-guida
Criticità
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Mancanza di un albo o di una certificazione legale unitaria nel privato.
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Possibili controversie sulla misura e attualità della comparativa rappresentatività.
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Necessità di coordinare la nuova addizione con assetti RSU esistenti.
Linee-guida
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Preferire criteri oggettivi e documentali; valorizzare i sistemi di misurazione pattizi esistenti come indizi forti.
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Introdurre in azienda protocolli trasparenti di interlocuzione, con regole ex ante di invito e verbalizzazione dei tavoli.
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In sede giudiziale, applicare un favor agibilitatis coerente con la ratio della pronuncia, evitando letture formalistiche degli indici.
9) Conclusione
La sentenza n. 156/2025 compie un passo decisivo nella ricostruzione funzionale dell’art. 19: il baricentro torna sulla rappresentatività effettiva, non sul consenso contingente del datore. La nuova clausola comparativa colma il vuoto tra libertà negoziale dell’impresa e diritto del sindacato rappresentativo all’agibilità promozionale. In attesa dell’intervento legislativo, l’ordinamento offre ora un terzo corridoio di accesso alla RSA, idoneo a prevenire esclusioni strategiche e a ricondurre le relazioni industriali entro canoni di pluralismo, ragionevolezza e certezza.

