Clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo: la penale cumulata con gli interessi di mora è nulla per eccessività
Commento alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, 19 ottobre 2025
1. Premessa e contesto sistematico
La sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile (giudice dott.ssa Martina Grandi), offre un’importante conferma sul rapporto tra disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori e principio di proporzionalità delle penali e degli interessi moratori.
Il caso esaminato riguarda un contratto di credito al consumo stipulato da un privato con un istituto finanziario, in cui l’articolo 27 prevedeva — in caso di decadenza dal beneficio del termine — una penale pari all’8% del capitale residuo, cumulabile con interessi di mora del 14,60% annuo.
Il Tribunale, investito dell’opposizione a un decreto ingiuntivo fondato su tale contratto, ha dichiarato la nullità della clausola penale per manifesta eccessività e per violazione del principio di buona fede contrattuale, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito residuo in misura inferiore di circa il 45% rispetto a quello originariamente ingiunto.
2. Il perimetro della controversia
L’opponente, qualificato come consumatore, aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per circa 6.270 euro, relativo a due prestiti personali contratti con Findomestic e con un altro istituto finanziario.
Nel proprio ricorso, egli eccepiva:
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la nullità della clausola contrattuale che cumulava penale e interessi di mora;
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l’eventuale usurarietà del tasso di mora;
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l’assenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria;
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l’abusività di altre previsioni contrattuali non oggetto di specifica trattativa.
Il Tribunale ha limitato il perimetro del giudizio alle sole questioni di abusività delle clausole (come imposto dalle Sezioni Unite, sent. n. 9479/2023), ritenendo precluse le eccezioni relative alla titolarità del credito e alla regolarità formale del contratto.
3. Il fondamento normativo della decisione
Il Giudice ha richiamato l’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, secondo cui si presumono vessatorie — fino a prova contraria — le clausole che impongano al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma manifestamente eccessiva a titolo di risarcimento o di penale.
Ha inoltre richiamato la direttiva 93/13/CEE, la quale impone di valutare la proporzionalità del contenuto contrattuale nel suo complesso, considerando “tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto”.
La pronuncia si fonda infine sull’art. 1815 c.c. (nullità della clausola sugli interessi usurari) e sull’art. 644 c.p. (usura), ma ne precisa i limiti applicativi: la disciplina penale e civilistica dell’usura, pur non essendo direttamente invocabile in presenza di tassi leciti, non esclude un autonomo sindacato di abusività fondato sul Codice del Consumo.
4. Il nucleo motivazionale: proporzionalità ed eccessività del cumulo
Il Tribunale evidenzia che la clausola controversa imponeva al debitore in mora:
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una penale dell’8% sul capitale residuo;
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interessi di mora al 14,60% annuo sul medesimo importo.
Considerando il cumulo delle due prestazioni, l’onere effettivo per il consumatore raggiungeva il 22,60% del capitale residuo, eccedendo il tasso soglia di usura (21,78%) vigente nel trimestre di stipula.
Anche se i tassi di mora e corrispettivo, isolatamente considerati, non superavano la soglia di legge, la loro combinazione determinava un squilibrio economico significativo e contrario alla buona fede contrattuale.
Il Giudice sottolinea che la valutazione dell’eccessività deve essere unitaria: penale e mora sono “prestazioni alternative o cumulative” che condividono la medesima funzione risarcitoria e, pertanto, vanno esaminate congiuntamente.
5. La mancata prova di una trattativa individuale
Elemento decisivo della decisione è la constatazione che la banca non ha fornito alcuna prova della trattativa individuale sulla clausola contestata.
L’art. 34, comma 5, Codice del Consumo, chiarisce che l’onere di dimostrare la negoziazione grava sul professionista e che non basta la doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. per superare la presunzione di vessatorietà.
Il Tribunale, in linea con Cass. n. 497/2021 e Cass. n. 18834/2025, ribadisce che la trattativa dev’essere concreta, effettiva e personalizzata, implicando un reale margine di scelta del consumatore. In mancanza, la clausola è nulla di diritto ex art. 36 Cod. Consumo.
6. Effetti della nullità e ricalcolo del credito
La nullità della clausola penale non travolge l’intero contratto, ma comporta la sua disapplicazione e la rideterminazione del credito residuo in base ai soli elementi validi.
Dai conteggi prodotti e dalle ammissioni reciproche, il Tribunale ha accertato che:
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il capitale mutuato era di € 3.799,88;
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l’opponente aveva già versato € 3.558,00 in 43 rate;
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residuava pertanto un saldo di € 297,78 per il primo prestito e € 3.106,94 per il secondo, per un totale di € 3.404,72, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c..
Il decreto ingiuntivo per oltre € 6.270,00 è stato quindi revocato, con condanna della società finanziaria alle spese di lite.
7. Principi giuridici consolidati e rilievi sistemici
La sentenza si inserisce in un filone interpretativo ormai consolidato e coerente con i più recenti arresti della Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In particolare, riafferma i seguenti principi:
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Autonomia della tutela del consumatore: la verifica di abusività delle clausole è autonoma rispetto all’usura civilistica e può condurre alla nullità anche in assenza di superamento del tasso soglia.
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Valutazione complessiva della sproporzione: penali e interessi di mora devono essere considerati congiuntamente, in quanto entrambe le prestazioni sanzionano l’inadempimento.
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Inidoneità della doppia sottoscrizione a escludere la vessatorietà: occorre una trattativa effettiva e dimostrata.
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Effetto conservativo del contratto: la nullità parziale non comporta la caducazione dell’intero rapporto, ma solo l’eliminazione della clausola abusiva.
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Onere probatorio del professionista: spetta al creditore dimostrare l’equilibrio della clausola e la proporzionalità del corrispettivo.
8. Implicazioni pratiche
Per gli intermediari finanziari
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Necessità di rivedere le clausole di mora e penale nei contratti di credito al consumo, assicurando che la somma delle due prestazioni non determini un tasso effettivo sproporzionato.
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Obbligo di documentare la trattativa individuale, se si intende sostenere la validità della clausola.
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Opportunità di adottare modelli contrattuali trasparenti, che esplicitino la ratio della penale e la separino dagli interessi moratori.
Per i consumatori
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Possibilità di contestare la vessatorietà delle penali cumulative anche dopo la definitività del decreto ingiuntivo, mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
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Diritto a ottenere la revoca del decreto e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, qualora la clausola sia riconosciuta abusiva.
9. Conclusioni
Il Tribunale di Modena ha applicato con rigore il principio di equilibrio contrattuale e proporzionalità nelle obbligazioni del consumatore, offrendo un esempio di giurisprudenza sostanzialmente protettiva, ma al contempo rispettosa dei limiti processuali fissati dalle Sezioni Unite.
La pronuncia contribuisce a delineare una linea di confine chiara: la libertà contrattuale dell’intermediario trova un limite invalicabile nella buona fede e nella trasparenza, mentre la tutela del consumatore non è più confinata all’usura matematica, ma si estende al piano dell’equità sostanziale.
La decisione si distingue per coerenza logico-giuridica e per l’approccio sostanzialistico che interpreta la clausola non secondo la forma, ma secondo la funzione economica e gli effetti reali sul debitore.
In tal modo, essa rafforza la funzione preventiva della disciplina consumeristica e riafferma il principio cardine del diritto contrattuale contemporaneo: il contratto, per essere lecito, deve essere anche equo.

