Segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia (CRIF): aggiornamento, estinzione del debito e responsabilità dell’intermediario
Nota a delibera tecnico-giuridica – Decisione ABF n. 7386 del 29 luglio 2025
Collegio ABF Palermo – Relatore: Avv. Sergio Scibetta
1. Oggetto della controversia
La decisione in commento verte su una questione ricorrente in ambito bancario e creditizio: la permanenza della segnalazione negativa presso un sistema di informazione creditizia (SIC), nello specifico CRIF, anche dopo l’estinzione della posizione debitoria da parte del cliente. Il ricorrente contestava il mancato aggiornamento della propria posizione nonostante un accordo a saldo e stralcio che aveva condotto alla chiusura del debito già nel luglio 2024. A fronte della persistenza della segnalazione almeno fino al gennaio 2025, veniva chiesta la cancellazione della medesima e un risarcimento del danno.
2. Fatti rilevanti e posizioni delle parti
Il ricorrente, pur riconoscendo l’originaria legittimità della segnalazione – dovuta a morosità sulle rate successive alla n. 27 del prestito – ha evidenziato come l’intermediario non avesse tempestivamente aggiornato la propria posizione a seguito della definizione del debito. La banca ha opposto, a propria difesa, che l’aggiornamento è stato effettuato solo dopo essere stata informata dalla società cessionaria del credito, a dicembre 2024, e che pertanto ogni suo comportamento si è svolto secondo la buona fede e la diligenza contrattuale. Ha inoltre precisato che già a gennaio 2025 non risultava più alcuna segnalazione a sofferenza, ma solo l’annotazione della cessione del credito e del successivo rientro in bonis.
3. Inquadramento giuridico: segnalazioni e aggiornamenti nei SIC
La tematica trova fondamento normativo nel combinato disposto:
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dell’art. 125, comma 3, TUB, che impone agli intermediari di agire secondo correttezza e trasparenza nella gestione del credito;
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dell’art. 5, comma 5, del Codice deontologico per il trattamento dei dati personali in ambito SIC (Delibera Garante Privacy 17.12.2004), secondo cui l’intermediario è tenuto a comunicare tempestivamente agli archivi le variazioni rilevanti (es. estinzione della posizione debitoria);
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dell’art. 2050 c.c. e dell’art. 2043 c.c. in materia di responsabilità per attività pericolose e illecite, in combinato con l’art. 1176 c.c. sul dovere di diligenza del professionista.
4. Decisione del Collegio ABF: ripartizione delle responsabilità
Il Collegio, dopo aver preso atto dell’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria e della mancata contestazione circa la legittimità della segnalazione originaria, ha ritenuto che l’intermediario non possa essere ritenuto responsabile del ritardo nell’aggiornamento.
La motivazione si fonda su un elemento documentale decisivo: l’intermediario aveva ricevuto comunicazione formale della definizione del debito soltanto nel dicembre 2024, mesi dopo la sua effettiva estinzione. Pertanto, l’aggiornamento eseguito nel gennaio 2025 è stato ritenuto tempestivo e conforme ai tempi tecnici ordinari. Di conseguenza, viene esclusa la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento, così come per l’asserito danno di immagine o patrimoniale, non supportato da adeguata prova.
5. Profili giurisprudenziali e precedenti rilevanti
Numerose pronunce si sono espresse in senso conforme a quanto affermato dal Collegio:
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Cass. Civ. n. 16161/2021: il diritto alla cancellazione della segnalazione in SIC può sorgere in caso di comportamento colposo dell’intermediario, ma va sempre provato il danno, anche in via presuntiva.
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Cass. Civ. n. 19270/2020: la segnalazione a sofferenza presuppone una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, ma il suo aggiornamento deve avvenire nel rispetto del principio di correttezza ex art. 1175 c.c.
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ABF, Collegio Milano, Dec. n. 213/2020: “L’intermediario deve garantire la tempestività, veridicità e pertinenza dei dati trasmessi ai SIC. Tuttavia, in presenza di cessione del credito, egli risponde solo dalla data in cui riceve notizia dell’evento estintivo”.
Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali, nel Provvedimento 8 aprile 2021, ha ribadito la responsabilità del titolare del trattamento (intermediario originario) nella corretta e tempestiva trasmissione delle variazioni, ma anche la possibilità di sollevare quest’ultimo da responsabilità in presenza di ritardi imputabili alla cessionaria.
6. Conclusioni
La delibera si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, che bilancia l’esigenza di tutela della reputazione creditizia del consumatore con quella di garantire certezza e correttezza nei flussi informativi dei SIC.
Nel caso di specie, l’intermediario ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi solo dopo aver avuto contezza dell’accordo estintivo, escludendosi così la colpa.
La richiesta di risarcimento, infine, è stata rigettata per difetto assoluto di prova, in linea con l’onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sulla parte che agisce in giudizio.
Parole chiave: CRIF – segnalazione a sofferenza – cancellazione dati – saldo e stralcio – intermediario finanziario – ABF – responsabilità dell’intermediario – prova del danno – SIC – aggiornamento posizione creditizia.
Dec-20250729-7386

