Cass., Sez. V tributaria, ord. 2 gennaio 2026, n. 144
Massima redazionale
a) In presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., è preclusa in cassazione la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi e dimostri la divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
b) La notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 602/1973, mediante raccomandata A.R. inviata direttamente dall’agente della riscossione, è regolata dalle norme del servizio postale ordinario; l’avviso di ricevimento fa scattare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che il destinatario può vincere solo con prova contraria specifica.
c) È omessa pronuncia sulla prescrizione quando il giudice di merito non esamini le doglianze relative a tributi a prescrizione quinquennale (ICI, diritti camerali) e ai relativi interessi e sanzioni; la sentenza va cassata con rinvio per il necessario scrutinio distinto delle varie partite.
Fatti rilevanti
La contribuente impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che richiamava numerose cartelle riferite a tributi erariali e locali su un arco temporale ampio. Riuniti i ricorsi, la CTP respingeva; la CTR confermava. In cassazione venivano dedotti: vizi di notifica delle cartelle; inidoneità del solo A.R. a provare la notifica e quindi l’interruzione della prescrizione; omessa pronuncia su una cartella indicata; prescrizione di più partite, in specie ICI e diritti camerali, oltre ad interessi e sanzioni. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso contro Roma Capitale (non parte nel grado di appello); rigetta i primi tre motivi; accoglie il quarto (prescrizione) e dispone il rinvio alla CGT Lazio per nuovo esame.
Questioni
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Limiti di accesso al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
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Regime della notificazione postale semplificata della cartella ex art. 26 e valore probatorio dell’A.R. ai fini della presunzione di conoscenza.
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Onere di specificità nell’individuazione delle cartelle effettivamente impugnate.
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Prescrizione quinquennale per tributi locali e diritti camerali, nonché per interessi e sanzioni, e necessità di esame puntuale delle relative eccezioni.
Ragioni della decisione
1) Doppia conforme e n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che, ove la CTR confermi la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le rationes decidendi fattuali delle due pronunce siano diverse. Nel caso concreto, la ricorrente non ha assolto tale onere.
2) Notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e presunzione di conoscenza
Per la cartella notificata con raccomandata A.R. inviata direttamente dall’agente, si applica la disciplina del servizio postale ordinario. L’A.R. che attesta la consegna al domicilio del destinatario innesca la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.; grava sul contribuente la prova contraria (ad es. che il plico fosse vuoto o contenesse atto diverso). La CTR si è correttamente conformata a tale schema.
3) Individuazione dell’oggetto dell’impugnazione
È inammissibile la doglianza relativa a una cartella non effettivamente devoluta ai giudici di merito (numero inesatto per refuso e mancata specificazione dell’atto corretto): violazione dell’onere di specificità del motivo.
4) Omessa valutazione delle eccezioni di prescrizione
Risulta omesso ogni esame delle censure sulla prescrizione concernenti partite afferenti a ICI e diritti camerali (entrambi a prescrizione quinquennale) e, in generale, le poste accessorie (interessi e sanzioni), anch’esse soggette, in via ordinaria, al quinquennio. L’assenza di motivazione sul punto impone la cassazione con rinvio per uno scrutinio distinto per tributo e per componente (capitale/interessi/sanzioni), con puntuale verifica degli eventuali atti interruttivi.
Principi di diritto (formulazione)
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«In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indichi le ragioni di fatto tra le due decisioni e non ne dimostri la diversità.»
_20260102_snciv@s50@a2026@n0014…
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«La notifica della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 con raccomandata A.R. dell’agente è soggetta alle regole postali ordinarie; l’A.R. prova la consegna e, ai sensi dell’art. 1335 c.c., fa presumere la conoscenza dell’atto, superabile solo con prova contraria specifica.»
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«Le eccezioni di prescrizione relative a ICI, diritti camerali, interessi e sanzioni richiedono esame espresso: trattandosi, in via generale, di poste a prescrizione quinquennale, l’omessa valutazione integra vizio di motivazione e comporta la cassazione con rinvio.»
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Osservazioni
La decisione opera su due piani complementari. Processuale: rafforza la funzione selettiva del filtro da doppia conforme e l’onere di specificità dei motivi (numerazione corretta delle cartelle, distinta devoluzione). Sostanziale: impone ai giudici di merito un riesame analitico delle prescrizioni con separata considerazione per tipologia di tributo e natura della posta (capitale/interessi/sanzioni), nonché la verifica dell’efficacia interruttiva degli atti prodotti. Per la pratica difensiva, ne discende l’utilità di tabelle di sintesi per anno/tributo/atto interruttivo e la necessità di allegazioni documentali idonee a superare la presunzione di conoscenza generata dall’A.R..
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