Fideiussione “a semplice richiesta” e decadenza ex art. 1957 c.c.: il Tribunale di Roma traccia il confine con il Contratto Autonomo di Garanzia
Nel contenzioso bancario avente ad oggetto l’escussione delle garanzie personali, la qualificazione giuridica del vincolo contrattuale – fideiussione accessoria o contratto autonomo di garanzia – rappresenta lo snodo cruciale per determinare il regime delle eccezioni opponibili e, segnatamente, l’operatività della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Con una sentenza di notevole interesse sistematico emessa l’8 gennaio 2026, la XVII Sezione Civile del Tribunale di Roma è tornata su questi temi, offrendo una lettura rigorosa delle clausole di pagamento “a semplice richiesta” e sanzionando l’inerzia del creditore che, pur beneficiando di un termine di decadenza pattiziamente allungato, ha omesso di agire giudizialmente.
Il caso: inerzia del cessionario e opposizione dei garanti
La vicenda trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due garanti, chiamati a rispondere del saldo debitore di un conto corrente intestato a una società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Il credito, originariamente vantato da un istituto bancario, era stato oggetto di cessione. Il decreto ingiuntivo, emesso nel 2020, si fondava sulla revoca degli affidamenti comunicata nel lontano aprile 2015. Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, la liberazione dall’obbligazione di garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., evidenziando come il creditore non avesse proposto alcuna istanza giudiziale contro il debitore principale entro il termine di decadenza previsto dal contratto. La società opposta, mandataria della cessionaria, difendeva la pretesa sostenendo la natura di “contratto autonomo di garanzia” del titolo (sottraendolo così all’applicazione dell’art. 1957 c.c.) e, in subordine, affermando che la clausola contrattuale di deroga consentisse di evitare la decadenza tramite semplici richieste stragiudiziali.
La qualificazione del contratto: “a semplice richiesta” non basta
Il primo passaggio logico della sentenza riguarda la natura della garanzia sottoscritta nel 2008. Il Tribunale di Roma ribadisce un principio consolidato ma spesso disapplicato nella prassi: la sola presenza della clausola di pagamento “a semplice richiesta” non è sufficiente a trasformare una fideiussione in un contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag). Il Giudice capitolino, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 3947/2010), sottolinea che l’elemento discriminante è la clausola “senza eccezioni” o una pattuizione inequivocabile che escluda l’accessorietà dell’obbligazione . Nel caso di specie, la garanzia prevedeva il pagamento immediato su richiesta scritta, ma mancava la rinuncia espressa a sollevare eccezioni relative al rapporto principale. Di conseguenza, la clausola “a semplice richiesta” è stata interpretata come una mera modalità di esecuzione della prestazione (agevolazione processuale sul solve et repete), inidonea a spezzare il nesso di accessorietà con il debito garantito. La garanzia è stata dunque qualificata come fideiussione ordinaria, soggetta alla disciplina codicistica, ivi compreso l’art. 1957 c.c. .
La deroga all’art. 1957 c.c.: natura dell'”istanza” e termine
Il cuore della decisione verte sull’interpretazione dell’art. 5 del contratto di fideiussione, il quale prevedeva che il termine per agire, in deroga all’art. 1957 c.c., fosse stabilito in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita. La difesa della banca sosteneva che, in virtù di tale clausola, fosse sufficiente una diffida stragiudiziale per impedire la decadenza. Il Tribunale ha respinto recisamente tale ricostruzione, offrendo un’interpretazione letterale e teleologica della clausola. L’espressione contrattuale “termine entro il quale agire per l’adempimento” è stata letta in stretta correlazione con la norma codicistica derogata. Poiché l’art. 1957 c.c. richiede, per evitare la liberazione del fideiussore, la proposizione di una “istanza” intesa come azione giudiziaria (di cognizione o esecutiva), anche la clausola che ne estende il termine temporale (da 6 a 36 mesi) deve intendersi riferita all’azione in giudizio .
Il Giudice ha chiarito che interpretare la clausola nel senso di ritenere sufficiente una mera raccomandata svuoterebbe di contenuto la garanzia per il fideiussore, ponendosi in contrasto con l’art. 1367 c.c. (conservazione del contratto) e l’art. 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola, trattandosi di modulo predisposto dalla banca) . La funzione del termine di decadenza, infatti, è quella di evitare che il garante resti indefinitamente esposto all’arbitrio del creditore inerte. Sostituire il termine legale di 6 mesi con uno convenzionale di 36 mesi concede maggior respiro alla banca, ma non la esonera dall’onere di agire in giudizio entro tale (ampio) lasso temporale.
L’esito: decadenza e revoca del decreto
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che tra la data di decadenza dal beneficio del termine (aprile 2015) e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (ottobre 2020) erano trascorsi oltre cinque anni, ben oltre il termine pattizio di 36 mesi. Le mere diffide stragiudiziali inviate medio tempore non sono state ritenute idonee a impedire la decadenza. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1957 c.c., ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite .
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma dell’8 gennaio 2026 costituisce un importante precedente in materia di garanzie bancarie. Essa conferma che le clausole di deroga all’art. 1957 c.c., pur lecite, devono essere interpretate restrittivamente. L’estensione del termine per l’escussione non muta la natura dell’atto interruttivo necessario: salvo esplicita pattuizione contraria (spesso assente nei vecchi modelli ABI), il creditore deve intraprendere le vie legali entro il termine convenuto. L’inerzia prolungata, anche se intervallata da lettere di messa in mora, comporta l’inesorabile perdita della garanzia.
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