Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO, sez. 9, 29/11/2025, n. 6242
Massima – Nel giudizio tributario avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, la proposizione di querela di falso non determina automaticamente la sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992: il giudice tributario deve verificare la pertinenza e la rilevanza della querela rispetto al documento e ai fatti effettivamente assistiti da fede privilegiata, potendo revocare la sospensione ove la contestazione riguardi circostanze non coperte da pubblica fede (quali l’identità o la qualità del consegnatario). In tema di notificazione ex art. 139 c.p.c., la qualità di “persona di famiglia” o “addetta alla casa/ufficio/azienda” si presume iuris tantum dalle attestazioni in relata, gravando sul destinatario l’onere della prova contraria; quanto alla prescrizione, i tributi erariali soggiacciono al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., mentre interessi e sanzioni, se non consacrati da titolo giudiziale, si prescrivono in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c. per gli interessi; art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni) e i tributi locali seguono, in via generale, la prescrizione quinquennale.
1. La decisione e il suo baricentro: dall’“incidente” di falso alla tenuta della riscossione
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione IX, si segnala per un impianto motivazionale che muove da una questione processuale spesso utilizzata in chiave dilatoria – la querela di falso – per approdare, con un ragionamento coerente e “a strati”, ai temi sostanziali della notificazione e della prescrizione nell’ambito della riscossione mediante intimazione. Il caso origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione e riferita a plurimi carichi; una precedente sentenza aveva già definito il contenzioso su molte cartelle, lasciando sospese soltanto alcune posizioni in relazione alle quali il ricorrente aveva dichiarato di aver proposto querela di falso. È su tale residuo perimetro che interviene la decisione, con una scelta netta: revocare la sospensione, delimitare ciò che davvero richiede il rimedio della querela, quindi decidere nel merito.
2. Querela di falso e art. 39 d.lgs. 546/1992: la sospensione non è un automatismo
Il primo principio che la sentenza afferma con particolare chiarezza è che, in presenza di querela di falso, il giudice tributario non può assumere una postura meramente “passiva”. L’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 prevede la sospensione del giudizio in presenza di querela di falso, ma la Corte precisa che tale previsione va letta in modo funzionale alle regole del giusto processo e alla esigenza di speditezza: la sospensione opera solo se la querela è idonea a incidere realmente sul documento e sul suo valore probatorio ai fini della decisione.
La motivazione, in sostanza, colloca la querela nel suo statuto proprio: non è un passe-partout per bloccare il processo, bensì un rimedio tipico e “necessitato” per scalfire la fede privilegiata dell’atto pubblico limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti. Ne discende un dovere di filtro in capo al giudice tributario, chiamato a verificare pertinenza e rilevanza della querela rispetto alla concreta questione controversa. In questa prospettiva, la revoca della sospensione non costituisce un’eccezione, ma l’esito naturale quando la querela si riveli, già in radice, eccentrica rispetto al punto decisivo della lite.
3. Fede privilegiata della relata e limiti della “pubblica fede”: cosa richiede davvero la querela
Il nucleo argomentativo più interessante riguarda la distinzione – spesso trascurata nella pratica – tra contenuto “estrinseco” assistito da fede privilegiata e contenuto “intrinseco” che, invece, non è coperto da pubblica fede. La Corte ricostruisce l’orientamento secondo cui la relata fa piena prova fino a querela di falso solo in relazione alle attività compiute dall’ufficiale notificante e ai fatti avvenuti in sua presenza; restano fuori dalla fede privilegiata, e quindi contestabili con ordinari mezzi di prova, le circostanze non direttamente percepite dal pubblico ufficiale, in quanto basate su informazioni altrui o su valutazioni che non costituiscono fatto “storico” percepito.
È in tale cornice che la pronuncia inserisce esempi concreti di circostanze non coperte da fede privilegiata: l’effettiva identità della persona che riceve l’atto, la reale qualità di “persona di famiglia” o “addetta”, la corrispondenza del luogo di notifica alla residenza, la effettività della sede societaria. La conseguenza pratica è rilevantissima: per contestare l’effettiva identità del consegnatario o la sua qualità non è necessario – e spesso non è neppure ammissibile – azionare la querela di falso; il contribuente può (e deve) fornire prova contraria con gli strumenti consentiti nel processo tributario. La querela, se proposta per contestare tali profili, risulta inidonea a produrre l’effetto sospensivo e non arresta il corso del giudizio.
4. Notifica ex art. 139 c.p.c.: presunzione iuris tantum della qualità del consegnatario e onere della prova contraria
Chiuso l’incidente processuale, la Corte affronta la censura di “falsità” della notifica, imperniata su tre profili: una consegna a soggetto indicato come familiare convivente (che il ricorrente nega essere tale), e due consegne a un “addetto alla casa o all’ufficio” non compiutamente identificato, con firma illeggibile. Il giudice, valorizzando la giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, applica il principio per cui la qualità di persona di famiglia o addetta si presume iuris tantum dalle dichiarazioni raccolte e recepite dall’ufficiale notificante nella relata; conseguentemente, grava sul destinatario che contesti la regolarità della notifica l’onere di provare l’inesistenza di qualsiasi rapporto idoneo a integrare quelle qualità, e, soprattutto, di provare che il consegnatario non fosse in alcun modo persona legata al destinatario o presente solo occasionalmente.
In questa logica, la sentenza ritiene insufficiente la sola produzione del certificato di stato di famiglia per smentire la qualità indicata in relata, perché tale documento, per sua natura, non copre necessariamente l’intero spettro di relazioni rilevanti ai fini dell’art. 139 c.p.c. (si pensi, per l’“addetto”, a rapporti di fatto, presenze lavorative, funzioni ausiliarie anche non formalizzate). Quanto alle notifiche all’“addetto”, la Corte attribuisce rilievo alla precisazione apposta dal notificante (“dipendente”), ritenendo che la mancata indicazione nominativa o la firma illeggibile non bastino, di per sé, a superare la presunzione di conoscenza dell’atto, in assenza di prova contraria specifica e idonea. L’esito è il rigetto della censura di nullità della notifica per le cartelle rimaste in causa.
5. PEC e “validità dell’intimazione”: l’atto finale come atto autonomo della riscossione
La sentenza, pur rilevando che le questioni preliminari sull’intimazione erano già state decise in una precedente pronuncia resa nel medesimo fascio di controversie, ribadisce la validità dell’intimazione notificata a mezzo PEC, anche sotto il profilo della forma del documento informatico trasmesso (file .pdf). Il passaggio, per quanto non centrale rispetto alla ratio complessiva, si innesta nel solco di un’impostazione ormai stabile: la riscossione può utilizzare la PEC nel rispetto della disciplina, e la contestazione meramente formale della “estensione” del file, di per sé, non è sufficiente a travolgere l’atto in assenza di un concreto vulnus al diritto di difesa.
6. Prescrizione: distinzione tra tributo principale, interessi e sanzioni, e ricadute sull’intimazione
Il cuore sostanziale della pronuncia è la ricostruzione dei termini di prescrizione, condotta con un’impostazione che distingue nettamente tra natura del credito e conseguenze temporali. La Corte afferma, come regola generale, che i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in difetto di una previsione normativa di termine breve, trattandosi di obbligazioni “unitarie” a cadenza annuale e non di prestazioni periodiche in senso proprio ai sensi dell’art. 2948 c.c. Di contro, per interessi e sanzioni – quando non vi sia un titolo giudiziale che ne consolidi la debenza – opera la prescrizione quinquennale: per gli interessi in base all’art. 2948 n. 4 c.c., per le sanzioni in base all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997.
Applicando tale schema al caso concreto, la Corte mantiene fermi i tributi principali erariali, ritenendo non maturata la prescrizione decennale alla data dell’intimazione, calcolata dalla notifica della cartella quale atto interruttivo. Tuttavia, compie un’operazione di “sfoltimento” selettivo, dichiarando prescritti interessi e sanzioni maturati oltre il quinquennio, con un criterio di calcolo a ritroso rispetto alla data di notifica dell’intimazione. In altri termini, non si dichiara estinta l’intera pretesa, ma si riconosce la parziale non azionabilità della componente accessoria per la porzione temporalmente più risalente, demandando all’Agente della riscossione la quantificazione delle somme prescritte, ferma restando la validità delle cartelle quanto al resto.
Il medesimo impianto conduce a un esito diverso per il credito TARSU, qualificato come tributo locale e assoggettato, nella motivazione, a prescrizione quinquennale: qui la Corte dichiara prescritto l’intero credito (tributo e accessori) alla data di notifica dell’intimazione, con conseguente accoglimento sul punto. Il dispositivo rispecchia fedelmente questa logica differenziata: rigetto per il resto e compensazione delle spese in ragione del parziale accoglimento.
7. Osservazioni conclusive: una sentenza “operativa” tra efficienza processuale e garanzie del contribuente
La decisione offre un contributo di notevole utilità pratica su tre piani che, nella prassi, tendono a sovrapporsi confusamente. In primo luogo, rimette la querela di falso nel suo alveo naturale, sottraendola a usi impropri: la sospensione non è un diritto potestativo del contribuente, ma l’effetto di un rimedio realmente pertinente rispetto a fatti coperti da fede privilegiata. In secondo luogo, chiarisce la dinamica probatoria dell’art. 139 c.p.c.: la presunzione iuris tantum protegge l’affidamento dell’ordinamento sulla regolarità della notifica, ma lascia spazio a una prova contraria rigorosa, non surrogabile da attestazioni anagrafiche isolate quando il contestato è la qualità del consegnatario o il rapporto con il destinatario. In terzo luogo, propone un modello di decisione calibrato, capace di distinguere tra tributo principale e componenti accessorie e di incidere sull’intimazione senza demolirla integralmente, secondo una logica di legalità “per segmenti” che appare particolarmente coerente con la natura pluricomponente dei carichi iscritti a ruolo.
Ne risulta una pronuncia che, pur collocandosi in un contenzioso seriale, si sottrae all’automatismo e si propone come griglia argomentativa: il processo tributario non può essere paralizzato da incidenti processuali non decisivi, la notifica non può essere demolita senza prova contraria specifica, e la prescrizione va governata distinguendo titolo, natura del credito e decorrenze, così da coniugare certezza della riscossione e tutela effettiva del contribuente nei limiti tipici consentiti dall’ordinamento.

