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Successione di contratti di ospitalità in RSA, natura espressa della fideiussione e irrilevanza della continuità meramente amministrativa del rapporto: la responsabilità del familiare garante non si estende ai successivi contratti non sottoscritti

Massima.
In tema di ricovero presso struttura residenziale assistita, la fideiussione prestata dal familiare in relazione a un determinato contratto di ospitalità non si estende ai successivi rapporti negoziali intercorsi tra la struttura e l’ospite, ove, a seguito di eventi sopravvenuti e di nuove sottoscrizioni contrattuali, emerga una inequivoca volontà delle parti di dar vita a distinti contratti autonomi. La continuità materiale dell’assistenza e la conservazione del posto letto attengono al piano organizzativo-amministrativo del servizio e non valgono, di per sé, a fondare la prosecuzione del vincolo fideiussorio, posto che, ai sensi dell’art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Ne consegue che, una volta estinto per mutuo consenso il primo contratto, il garante originario non risponde delle rette maturate in esecuzione dei contratti successivi, se in essi non abbia nuovamente assunto l’obbligazione di garanzia.


1. Premessa

La sentenza del Tribunale di Ivrea si segnala per particolare interesse perché affronta una fattispecie ormai frequente nella prassi delle strutture residenziali assistite: la frammentazione del rapporto di ospitalità in una pluralità di contratti successivi, stipulati in occasione di ricoveri temporanei, rientri in struttura, proroghe e riformulazioni organizzative, con il conseguente problema della persistente operatività delle garanzie personali prestate dai familiari dell’ospite. Il provvedimento coglie con notevole precisione il punto nevralgico della questione, distinguendo il piano civilistico della formazione del vincolo negoziale dal piano organizzativo della gestione amministrativa del posto letto e dell’assistenza continuativa. Proprio questa distinzione consente al giudice di escludere che la mera continuità fattuale della permanenza in RSA basti a conservare la responsabilità fideiussoria assunta in relazione a un contratto ormai superato.

Il pregio maggiore della decisione sta nell’avere ricondotto la vicenda entro due coordinate giuridiche fondamentali. Da un lato, il Tribunale riafferma il principio secondo cui la fideiussione, ai sensi dell’art. 1937 c.c., richiede una volontà espressa e non tollera estensioni implicite a rapporti diversi da quello cui accede. Dall’altro, valorizza la categoria della risoluzione per mutuo consenso, anche tacita, desunta da comportamenti concludenti inequivoci, per affermare che il primo contratto di ospitalità doveva ritenersi estinto e sostituito da un nuovo assetto negoziale. Da questo duplice presupposto deriva la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura nei confronti dei figli dell’ospite.

2. La vicenda processuale e il contenuto della pretesa monitoria

Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per la somma di euro 20.979,12, oltre interessi e spese, nei confronti di due fratelli, in via solidale, in relazione al debito maturato per il ricovero della madre presso una RSA di Agliè. Le opposizioni, introdotte separatamente e poi riunite, si fondavano su argomentazioni diverse ma convergenti nell’escludere la responsabilità monitoriamente affermata. La figlia sosteneva di non avere mai assunto alcun obbligo fideiussorio e di avere sottoscritto il contratto del 17 giugno 2022 solo quale rappresentante della madre, senza procura e senza consapevolezza di assumere obbligazioni proprie; il figlio eccepiva, da un lato, di avere rinunciato all’eredità materna e, dall’altro, di non essere più obbligato quale garante per il periodo oggetto di causa, poiché la propria fideiussione si riferiva unicamente al primo contratto del 10 febbraio 2022, successivamente superato.

La struttura assistenziale, invece, sosteneva la tesi della unitarietà e continuità del rapporto, assumendo che i successivi atti contrattuali non avessero fatto venir meno l’originario assetto obbligatorio, ma ne avessero costituito soltanto aggiornamenti o proroghe amministrative, con permanenza della responsabilità dei familiari quali garanti. Il Tribunale, pur dando atto della complessità della sequenza documentale, ha infine accolto l’opposizione, valorizzando il carattere autonomo dei singoli contratti di ospitalità e la mancanza di una nuova espressa assunzione fideiussoria da parte del primo garante per i periodi successivi.

3. La ricostruzione della sequenza negoziale: tre contratti, non un unico rapporto indistinto

Uno dei punti di maggiore interesse della sentenza è la scrupolosa ricostruzione della scansione dei rapporti contrattuali intercorsi tra la RSA, l’ospite e i familiari. Il Tribunale individua tre distinti contratti di ospitalità. Il primo, del 10 febbraio 2022, era stato stipulato per l’inserimento dell’ospite nella struttura e sottoscritto dal figlio in qualità di fideiussore. Successivamente, a seguito del ricovero ospedaliero intervenuto tra l’11 aprile e il 16 giugno 2022, veniva stipulato, in data 17 giugno 2022, un nuovo contratto, sottoscritto dalla figlia in nome e per conto della madre. Tale contratto veniva inizialmente risolto consensualmente con decorrenza dal 31 agosto 2022, salvo poi essere prorogato fino al 31 dicembre 2022 mediante ulteriore accordo del 30 agosto 2022. Infine, in data 1° gennaio 2023, veniva stipulato un terzo contratto, questa volta con la figlia espressamente qualificata come garante, destinato a protrarsi fino al decesso dell’ospite nel novembre 2024.

La sentenza attribuisce rilievo decisivo a questa tripartizione. Essa impedisce infatti di leggere il rapporto come un continuum indifferenziato, nel quale la garanzia personale originariamente prestata si perpetui automaticamente attraverso ogni successiva rimodulazione. Il Collegio osserva che le fatture azionate in sede monitoria riguardavano unicamente rette riferite al periodo ottobre-novembre 2022 e a mensilità del 2023 e del 2024, vale a dire periodi successivi all’estinzione del primo contratto e riconducibili ai secondi e terzi assetti negoziali. Già questo dato cronologico e documentale rendeva problematica, se non impossibile, l’estensione al primo garante della responsabilità per debiti sorti in esecuzione di rapporti contrattuali successivi.

4. Continuità assistenziale e continuità contrattuale: piani distinti

Di particolare rilievo teorico è il modo in cui il Tribunale smonta l’argomento, spesso utilizzato nella prassi delle RSA, secondo cui la continuità dell’assistenza e la conservazione del posto letto dovrebbero implicare, sul piano civilistico, la continuità del rapporto obbligatorio. La struttura sosteneva che il ricovero ospedaliero della paziente non avesse determinato una vera interruzione, ma solo una sospensione della prestazione assistenziale, seguita dalla riammissione in piena continuità, anche per evitare una nuova procedura di accesso e il reinserimento nelle liste di attesa. Il Tribunale, con motivazione assai persuasiva, distingue però il piano amministrativo da quello negoziale: la necessità organizzativa di conservare il posto e semplificare la riammissione non equivale affatto, sul piano civilistico, alla permanenza del medesimo contratto.

Questa distinzione è, a mio avviso, il cuore più solido della decisione. Il giudice osserva che, se davvero la struttura avesse inteso conservare inalterato il rapporto originario, avrebbe potuto ricorrere a strumenti documentali diversi, idonei a esprimere una mera sospensione o prosecuzione del medesimo contratto. Il fatto che, invece, sia stato stipulato un nuovo contratto, sottoscritto da un soggetto diverso e con diverso assetto di responsabilità, costituisce elemento decisivo per escludere la mera continuità amministrativa del rapporto. In altri termini, l’organizzazione del servizio può essere continua; il rapporto contrattuale, però, può essere stato novato, sostituito o risolto, e su questo piano occorre verificare la sorte delle obbligazioni personali di garanzia.

5. La risoluzione per mutuo consenso del primo contratto e la sua desumibilità da facta concludentia

Il Tribunale qualifica il primo contratto del 10 febbraio 2022 come estinto per mutuo consenso, con salvezza delle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c., trattandosi di contratto a esecuzione continuata. La sentenza valorizza la giurisprudenza di legittimità secondo cui la risoluzione consensuale di un contratto non richiede necessariamente un accordo formale espresso, ma può essere desunta anche da comportamenti taciti e univocamente concludenti, salva l’ipotesi in cui per il contratto sia prescritta la forma scritta ad substantiam. In particolare, il giudice richiama gli arresti della Cassazione che ammettono la ricostruzione del mutuo consenso sulla base della complessiva condotta delle parti e della sua inequivoca significatività.

L’applicazione di questo principio al caso concreto è particolarmente efficace. La sottoscrizione del nuovo contratto del 17 giugno 2022 da parte di un soggetto diverso dal precedente garante, la mancata reiterazione di una garanzia personale del figlio e la nuova articolazione delle clausole sono letti dal Tribunale come comportamenti concludenti inequivoci, incompatibili con la perdurante vigenza del primo contratto. Non si tratta, dunque, di una mera sovrapposizione documentale o di un aggiornamento secondario, ma dell’emersione di una diversa base negoziale, capace di assorbire e sostituire il precedente regolamento. Da qui l’affermazione, pienamente condivisibile, della estinzione per mutuo consenso del primo rapporto.

6. L’art. 1937 c.c. e il carattere necessariamente espresso della fideiussione

Sul piano della garanzia personale, la sentenza valorizza opportunamente l’art. 1937 c.c., secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. Il Tribunale ne trae la conseguenza che, una volta venuto meno il contratto rispetto al quale la garanzia era stata assunta, non è configurabile la prosecuzione automatica dell’impegno fideiussorio in relazione a successivi contratti, se manchi una nuova manifestazione espressa di volontà in tal senso. Il passaggio è centrale, perché impedisce di traslare sul garante originario l’intero rischio economico della prosecuzione assistenziale, in assenza di una nuova e specifica assunzione dell’obbligo.

La motivazione è particolarmente convincente perché collega il dato letterale dell’art. 1937 c.c. alla concreta sequenza dei fatti. La nuova sottoscrizione del 17 giugno 2022 non recava alcuna assunzione fideiussoria da parte del figlio; il terzo contratto del 1° gennaio 2023, anzi, indicava la figlia quale garante, confermando ulteriormente che la struttura stessa percepiva e configurava diversamente il lato soggettivo della garanzia. In questo quadro, estendere al primo garante la responsabilità per obbligazioni sorte da contratti ulteriori avrebbe significato svuotare di contenuto il requisito della espressa volontà fideiussoria, convertendolo in una sorta di garanzia di fatto, incompatibile con la disciplina codicistica.

7. I pagamenti successivi del figlio e la loro qualificazione come adempimento del terzo

Un ulteriore profilo di notevole interesse è rappresentato dalla qualificazione dei pagamenti effettuati dal figlio dopo il venir meno del primo contratto. La struttura deduceva che tali versamenti, unitamente alle interlocuzioni sulla posizione debitoria e alla negoziazione di un piano di rientro, dimostrassero la perdurante volontà del medesimo di assumere il debito e di confermare la propria qualità di garante. Il Tribunale esclude recisamente tale esito interpretativo, ritenendo che quei pagamenti integrassero, al più, una ipotesi di adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c. e non già l’assunzione di una nuova fideiussione o la reviviscenza di quella originaria.

Anche questo passaggio appare condivisibile. L’adempimento del terzo, spontaneo e non contestato dal creditore, libera il debitore nei limiti della singola prestazione, ma non genera di per sé un nuovo rapporto obbligatorio generale a carico del solvens. Attribuire ai pagamenti successivi un significato novativo o costitutivo di garanzia avrebbe richiesto elementi ben più stringenti e inequivoci, soprattutto in presenza del principio di cui all’art. 1937 c.c. La sentenza mostra dunque una corretta prudenza ermeneutica: distingue il piano dell’adempimento materiale di singole poste da quello, ben diverso, della assunzione negoziale di una responsabilità complessiva per l’intero debito.

8. La posizione della figlia e il rilievo del terzo contratto del 1° gennaio 2023

Benché la motivazione riportata nel materiale disponibile sviluppi con maggiore ampiezza la posizione del figlio, la struttura stessa della sentenza e la ricostruzione dei rapporti evidenziano che il terzo contratto del 1° gennaio 2023 attribuiva espressamente alla figlia la qualità di garante e che proprio nell’ambito di questo rapporto ricadeva la quasi totalità delle fatture azionate in sede monitoria. Il dato è importante perché conferma che la struttura aveva consapevolmente scelto, nei diversi momenti del rapporto, differenti soggetti quali referenti contrattuali e garanti. La vicenda dimostra, dunque, che non vi era alcuna ragione per sovrapporre le posizioni dei due fratelli in modo indistinto, né per postulare una solidarietà automatica costruita retrospettivamente dalla creditrice.

Sotto questo profilo, la sentenza contiene una implicita ma chiara affermazione metodologica: quando i rapporti negoziali si succedono e mutano nella loro struttura soggettiva, il giudice non può appiattirli in un’unica vicenda di ricovero continuativo, ma deve ricostruire con precisione quale contratto fondi ciascuna pretesa creditoria e nei confronti di chi. È precisamente questa analiticità ricostruttiva che conduce alla revoca del decreto ingiuntivo.

9. La questione successoria e il ruolo assorbente del difetto di titolo negoziale

Nel giudizio riunito, il figlio aveva altresì dedotto la rinuncia all’eredità materna, escludendo così la propria legittimazione passiva quale successore della debitrice principale. Il materiale disponibile mostra che il Tribunale prende atto della produzione dell’atto notarile di rinuncia e ricostruisce la questione anche alla luce dell’eccezione della struttura, la quale sosteneva la tardività della rinuncia e la possibile applicazione dell’art. 485 c.c. Tuttavia, la motivazione principale della sentenza si incentra sul diverso e assorbente profilo della mancanza di titolo negoziale per imputare al figlio le fatture azionate in sede monitoria. In altri termini, la revoca del decreto non discende anzitutto dalla qualità o meno di erede, ma dall’insussistenza di una valida obbligazione di garanzia riferibile al periodo oggetto di causa.

Questo assetto argomentativo appare corretto. La pronuncia evita di appesantire la decisione con una più ampia disamina successoria là dove già il difetto di titolo contrattuale rendeva infondata la pretesa monitoria. Anche sotto questo profilo, il Tribunale mostra una apprezzabile economia logica e giuridica, fondando il decisum sul punto realmente decisivo.

10. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Ivrea merita particolare attenzione perché affronta con rigore una questione di forte impatto pratico nella contrattualistica delle strutture residenziali assistite: la sorte della fideiussione prestata da un familiare quando il rapporto di ospitalità, pur nella continuità fattuale dell’assistenza, venga in realtà scandito da una pluralità di contratti successivi. Il primo principio che emerge con chiarezza è che la continuità organizzativa del servizio non equivale a continuità contrattuale. Il secondo è che la fideiussione, per sua natura, richiede volontà espressa e non si estende a nuovi contratti in assenza di una nuova specifica assunzione dell’obbligo. Il terzo è che la risoluzione per mutuo consenso del contratto originario può risultare anche da comportamenti concludenti inequivoci, tali da dimostrare che le parti hanno inteso sostituire il precedente regolamento con uno nuovo.

La decisione si segnala altresì per avere escluso che i pagamenti successivi del familiare, isolatamente considerati, valgano a far rivivere o a costituire una nuova garanzia, correttamente qualificandoli come adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. In questo modo, il Tribunale impedisce che la solidarietà familiare sul piano di fatto si trasformi, in assenza di titolo, in responsabilità giuridica generalizzata verso la struttura.

Nel complesso, si tratta di una pronuncia tecnicamente solida e di notevole utilità pratica, perché richiama le RSA e, più in generale, i contraenti professionali alla necessità di una puntuale e coerente formalizzazione dei rapporti di ospitalità e delle garanzie personali dei familiari. Laddove la struttura scelga di stipulare nuovi contratti, con nuovi soggetti firmatari e con differenti assetti di responsabilità, non potrà poi pretendere di ricostruire ex post una continuità unitaria del rapporto solo per estendere la garanzia a soggetti che non l’hanno nuovamente assunta. È proprio in questa riaffermazione del primato del titolo negoziale sulla mera continuità materiale dell’assistenza che risiede il maggior rilievo della sentenza.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_IVREA_N._421_2026_-_N._R.G._00001277_2025_DEPOSITO_MINUTA_27_03_2026__PUBBLICAZIONE_28_03_2026


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