Corte d’Appello di Roma, Sez. 2, 21/01/2026, n. 489
Massima – Nel giudizio di ripetizione e ricalcolo su conto corrente affidato, l’allegazione di “superamenti del tasso soglia” in taluni trimestri non consente di qualificare come usura originaria gli addebiti in corso di rapporto, ove manchi la specifica deduzione e prova della pattuizione (originaria o successiva ex art. 118 TUB) del tasso asseritamente usurario; la mera variazione degli oneri addebitati nei riepiloghi trimestrali non integra di per sé esercizio dello ius variandi. È, inoltre, metodologicamente errato sommare interessi e commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG, dovendosi rispettare il principio di omogeneità e di simmetria affermato dalle Sezioni Unite. Ne consegue il rigetto della domanda quando l’attore non assolva l’onere probatorio e fondi le proprie pretese su ricalcoli costruiti su dati contabili incompleti e su parametri incompatibili con la nozione di usura “da pattuizione”.
1. Il caso: azione di ricalcolo su conto corrente e “doppia” pretesa di usura
La sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Seconda specializzata in materia d’impresa, trae origine da un giudizio promosso dal correntista nei confronti della banca in relazione a un conto corrente di corrispondenza aperto nel 2007 e assistito da apertura di credito. L’attore aveva domandato l’accertamento dell’illegittimità di addebiti per un importo complessivo rilevante, prospettando tanto un’usura “oggettiva” quanto un’usura “soggettiva”, oltre a contestazioni su interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese, anche sul presupposto dell’asserita mancata consegna della documentazione contrattuale.
Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto delle domande, sul rilievo che la capitalizzazione era stata pattuita, che l’usura sopravvenuta è irrilevante, che non è consentita la sommatoria tra interessi e commissione di massimo scoperto per verificare il superamento della soglia, e che la documentazione prodotta era insufficiente a ricostruire l’intero dare/avere del rapporto. In appello, il correntista ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze, ma con un dato peculiare: l’adesione alle risultanze del CTU, il quale – a causa dell’incompletezza degli estratti conto – non aveva ricostruito integralmente il rapporto, limitandosi a “isolare” le competenze (interessi, spese, commissioni) dei trimestri in cui, secondo la propria metodologia, si sarebbe superato il tasso soglia, proponendone l’espunzione dal saldo finale.
La Corte d’Appello, pur ritenendo l’impugnazione ammissibile nei limiti dell’art. 342 c.p.c., rigetta nel merito: e lo fa con una motivazione che, più che sul quantum, insiste sui presupposti concettuali e probatori dell’usura nei rapporti di durata.
2. Il baricentro della decisione: l’usura non è “un fatto trimestrale”, ma una pattuizione da individuare e provare
Il passaggio decisivo della pronuncia è la ricostruzione dell’onere di allegazione e prova in materia di usura. La Corte richiama un arresto di legittimità recente, valorizzandone la ratio: chi invoca l’usura deve indicare quale tasso ritiene usurario, quando esso sarebbe stato pattuito e se si tratti di pattuizione originaria o di modifica successiva intervenuta mediante ius variandi ex art. 118 TUB. Solo questa specificazione consente, da un lato, al giudice di individuare il decreto ministeriale temporalmente rilevante e, dall’altro, alla banca di approntare una difesa effettiva su uno specifico assetto contrattuale, evitando che la domanda si trasformi in un’accusa indeterminata costruita “a valle” sui soli addebiti contabilizzati.
La Corte, dunque, opera una distinzione netta tra l’emersione di un costo effettivamente applicato in un trimestre e la pattuizione giuridicamente rilevante di quel costo. L’usura, nel modello legale, è fenomeno “da pattuizione” (o, al più, da successiva pattuizione modificativa), non semplice disallineamento tra addebiti e soglia in corso di rapporto. Il correntista, nel caso di specie, non avrebbe fornito elementi idonei a dimostrare che gli oneri trimestrali contestati discendessero da una nuova pattuizione ex art. 118 TUB; di conseguenza, l’argomento del CTU – secondo cui i riepiloghi trimestrali integrerebbero una modifica unilaterale delle condizioni – viene considerato insufficiente e, soprattutto, concettualmente non necessitato.
3. Riepiloghi trimestrali e ius variandi: perché la mera variabilità degli addebiti non basta
Un ulteriore snodo logico concerne la qualificazione dei riepiloghi trimestrali. La tesi attorea, alimentata dalla CTU, era che la banca, inviando i riepiloghi, avrebbe “modificato unilateralmente” le condizioni, così da convertire una eventuale usura sopravvenuta (irrilevante) in una nuova usura originaria (rilevante) per effetto di una nuova pattuizione.
La Corte respinge l’automatismo: la mera applicazione di interessi diversi nei vari trimestri non costituisce necessariamente esercizio dello ius variandi. Il punto è sottile ma fondamentale. Nei rapporti di conto corrente affidato, l’andamento degli oneri può variare per effetto di fattori non riconducibili a una modifica delle clausole (ad esempio, andamento dei saldi, tipologia di utilizzo dell’affidamento, pattuizioni già contenute nel contratto, oppure meccanismi di indicizzazione o parametri convenuti). Per trasformare tale variabilità in “nuova pattuizione”, occorre provare l’esistenza e la ritualità del procedimento di modifica unilaterale previsto dall’art. 118 TUB (contenuto, comunicazione, preavviso, facoltà di recesso), e soprattutto la riconducibilità dell’addebito contestato a quella specifica modifica. L’assenza di tale prova impedisce di costruire l’usura come fenomeno “genetico” sopravvenuto attraverso lo ius variandi.
4. Metodo di calcolo e principio di omogeneità: l’errore della sommatoria interessi + CMS
La Corte affronta poi un profilo di metodologia contabile che, nella pratica dei giudizi bancari, decide spesso l’esito: la sommatoria tra interessi e commissione di massimo scoperto (CMS) ai fini della verifica del tasso soglia. Il giudice di appello conferma la valutazione di primo grado circa l’inesattezza di tale criterio, richiamando espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite del 2018: il confronto con la soglia richiede omogeneità e simmetria tra grandezze poste a raffronto; non è consentito creare un “tasso composito” sommando voci eterogenee in modo da alterare la struttura del TEG rispetto a come è rilevato il TEGM.
Questo passaggio non è un tecnicismo sterile: serve a chiarire che l’usura non può essere “dimostrata” mediante operazioni aritmetiche che producono un indicatore non previsto dal sistema di rilevazione della soglia. Se il parametro di confronto è costruito in modo non omogeneo, l’esito del confronto è, per definizione, inattendibile.
5. Incompletezza degli estratti conto e limiti della CTU: quando la consulenza non può supplire al difetto di prova
Un’ulteriore ragione di rigetto, che la Corte dichiara assorbente “a prescindere” dall’esame di alcune doglianze, riguarda la debolezza del fondamento documentale. La CTU aveva rilevato la mancanza di estratti conto completi e di saldi scalari completi: la documentazione presentava, per più trimestri, solo una pagina e non consentiva di ricostruire tutte le movimentazioni dare/avere. Da ciò derivava una consulenza “ridotta”, incentrata sul mero dettaglio delle competenze trimestrali, incapace di offrire una ricostruzione integrale del rapporto.
La Corte, pur non insistendo in modo ridondante sul tema, conserva la linea tradizionale: la CTU non può trasformarsi in strumento sostitutivo dell’onere probatorio della parte; ove manchi la base documentale per ricostruire il rapporto, la consulenza non può legittimare ricalcoli creativi fondati su frammenti contabili. In questo senso, la decisione si pone come monito contro la tendenza a “far dire al CTU” ciò che la prova documentale non consente di dimostrare.
6. Esito e spese: rigetto dell’appello e conferma della “tenuta” dell’impostazione di primo grado
Coerentemente con l’impianto sopra delineato, l’appello viene rigettato e le spese seguono la soccombenza. La Corte liquida i compensi tenendo conto del valore della controversia, parametrato all’importo oggetto della CTU, e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
7. Considerazioni conclusive: una sentenza di “igiene metodologica” nel contenzioso bancario
La pronuncia si presta a essere letta come una decisione di igiene concettuale e probatoria.
Da un lato, riafferma che l’usura, nei rapporti di durata, esige l’individuazione del momento pattizio rilevante: senza una specifica allegazione della pattuizione (originaria o modificativa) e della sua data, l’accertamento giudiziale diventa impossibile e la domanda scivola in indeterminatezza.
Dall’altro lato, ribadisce che il conteggio non è neutro: la verifica del superamento della soglia non tollera parametri “ibridi” costruiti per sommatoria di voci, né ricalcoli fondati su dati incompleti. Il risultato è una linea di continuità con un orientamento che, negli ultimi anni, ha reso più rigoroso l’accesso alla tutela antiusura: non riducendo la protezione del correntista, ma esigendo che la contestazione sia costruita con precisione giuridica e con adeguata base probatoria.
In definitiva, il messaggio che la sentenza consegna alla prassi è severo ma lineare: non basta che un trimestrale “appaia” oltre soglia; occorre dimostrare quale clausola lo sorregge, quando è stata pattuita e con quale legittimo meccanismo si è eventualmente modificata. Solo allora il giudizio può misurarsi, davvero, con l’usura come fattispecie giuridica e non come mero esito di un calcolo ex post.
SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_ROMA_N._489_2026_-_N._R.G._00001786_2020_DEPOSITO_MINUTA_20_01_2026__PUBBLICAZIONE_21_01_2026

