Tribunale di Napoli, sez. lav., 27/01/2026, n. 658
Massima – Il sistematico e rilevante superamento, per più anni consecutivi, dei limiti massimi inderogabili di lavoro straordinario fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva integra un inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica ex art. 2087 c.c. e determina un danno non patrimoniale da “usura psicofisica”, distinto dal danno biologico, la cui esistenza può ritenersi presunta nell’“an” quale lesione del diritto al riposo e a condizioni di lavoro compatibili con la dignità umana (art. 36 Cost.). La relativa azione è soggetta a prescrizione decennale (responsabilità contrattuale) e la liquidazione equitativa del “quantum” deve evitare duplicazioni retributive, potendo assumere quale parametro oggettivo le maggiorazioni contrattuali previste per compensare la maggiore penosità della prestazione straordinaria, diurna e notturna.
1. Il fatto e l’oggetto del giudizio: dall’orario eccedente al danno da usura psicofisica
La pronuncia del Tribunale di Napoli, Giudice del lavoro, si colloca nel filone delle controversie in cui il lavoratore non contesta la mancata remunerazione dello straordinario in sé, bensì fa valere la lesione di un interesse ulteriore e costituzionalmente protetto: la salvaguardia della salute e il diritto al riposo, incisi da una protratta organizzazione della prestazione oltre i limiti massimi. L’azione è impostata come domanda risarcitoria per danno non patrimoniale da usura psicofisica, asseritamente cagionato dallo svolgimento, nell’arco 2011–2019, di un numero elevato di ore di lavoro straordinario in misura eccedente i limiti stabiliti dalla disciplina legale e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva di settore.
Il datore resiste eccependo, tra l’altro, nullità del ricorso per asserita carenza dei requisiti ex art. 414 c.p.c. e prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento per il segmento temporale più risalente, prospettando altresì criteri “contenitivi” di quantificazione del danno (o mediante percentuali ridotte, o richiamando un accordo sindacale successivo). La decisione rigetta l’eccezione di nullità e accoglie la domanda solo in parte, ma con un impianto motivazionale di particolare interesse perché chiarisce natura, prova e misura del danno da usura psicofisica, nonché la disciplina prescrizionale applicabile.
2. Il quadro normativo: limiti legali, disciplina collettiva e “obbligo di protezione” datoriale
Il giudice ricostruisce il sistema a partire dall’art. 5 d.lgs. n. 66/2003, che impone di “contenere” il ricorso allo straordinario e demanda alla contrattazione collettiva la regolazione delle modalità di esecuzione, fermo il rispetto dei limiti massimi. La sentenza valorizza, poi, la disciplina collettiva applicabile, che individua un limite massimo delle prestazioni straordinarie individuali, fissando una soglia specifica nel periodo di riferimento (in coerenza con l’assetto plurisettimanale e con la media di 26 settimane), e richiama anche il limite della durata media dell’orario, comprensivo di straordinario, nel medesimo arco. L’elemento decisivo, nella prospettiva del giudice, è che le deroghe contrattuali riguardino taluni profili organizzativi dell’orario settimanale, ma non elidano la funzione garantistica del limite massimo “individuale” in rapporto alle 26 settimane, rispetto al quale la protrazione oltre soglia assume rilievo di inadempimento.
Su tale base si innesta la qualificazione civilistica dell’illecito: il superamento reiterato dei limiti non è trattato come semplice irregolarità retributiva, bensì come violazione dell’obbligo di sicurezza in senso lato e dell’obbligo di protezione del lavoratore, che trova nell’art. 2087 c.c. la norma di chiusura dell’ordinamento lavoristico. È questo inquadramento che consente alla sentenza di fondare la domanda sul terreno della responsabilità contrattuale, con immediate conseguenze in punto di prescrizione e di standard probatorio.
3. Danno da usura psicofisica e danno biologico: distinzione concettuale e conseguenze probatorie
Il passaggio più denso della motivazione è la ricostruzione del danno da usura psicofisica come species del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico. La sentenza riprende l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’usura psicofisica conseguente a carichi eccedenti e a insufficiente fruizione dei riposi si configura come pregiudizio non patrimoniale immediatamente collegato alla violazione dell’art. 36 Cost., e può ritenersi presunta nell’“an” quando ricorrano condizioni fattuali qualificate: un superamento “di gran lunga” dei limiti e la reiterazione “per diversi anni”.
L’operazione concettuale è netta: nel danno biologico è centrale l’accertamento medico-legale di una “infermità” causalmente riconducibile alla prestazione; nell’usura psicofisica, invece, la lesione deriva dalla protrazione di una maggiore penosità del lavoro e dalla compromissione del riposo come bene autonomo e costituzionalmente garantito. Proprio tale differenza consente alla decisione di affermare che, in presenza dei presupposti quantitativi e temporali richiesti, il danno da usura possa essere riconosciuto senza necessità di una prova clinica della malattia, rimanendo però necessario un serio vaglio sul superamento effettivo dei limiti e sulla durata pluriennale del fenomeno.
4. L’accertamento del superamento: dalla busta paga alla prova presuntiva dell’anomalia organizzativa
Quanto al fatto costitutivo, la sentenza valorizza la produzione documentale del lavoratore (buste paga pluriennali e conteggi mensili/annuali), ritenendola idonea a dimostrare lo svolgimento di ore straordinarie eccedenti i limiti contrattuali. Particolarmente significativo è l’accento posto sulla sistematicità: non episodicità o picchi occasionali, ma ricorrenza “per tutti i mesi” e per più anni consecutivi, così da integrare quell’eccedenza “di una certa entità” che la stessa Cassazione richiede per giustificare la presunzione dell’“an” del danno.
In questa chiave, il giudice legge la durata dell’inadempimento e l’anormale gravosità del lavoro come indici presuntivi della lesione: la protrazione di ritmi non compatibili con adeguati riposi genera un maggiore dispendio di energie che diviene oggettivamente usurante anche in assenza di patologie pregresse, e ciò è sufficiente a fondare la responsabilità datoriale sul piano dell’art. 2087 c.c., senza scivolare in automatismi risarcitori svincolati dal dato quantitativo-temporale.
5. Prescrizione: responsabilità contrattuale e termine decennale, con selezione del periodo risarcibile
La pronuncia respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale prospettata dalla resistente e afferma il termine decennale ex art. 2946 c.c., coerentemente con la qualificazione contrattuale della responsabilità. La decisione è particolarmente “operativa” nel tradurre il principio in una delimitazione temporale concreta: tenuto conto della messa in mora e della notifica del ricorso, il giudice individua il segmento risarcibile a decorrere da gennaio 2015, escludendo il periodo anteriore per maturata prescrizione.
Il punto, sotto il profilo sistematico, è rilevante perché chiarisce che non si è in presenza di un illecito aquiliano “puro” (che avrebbe potuto attrarre l’art. 2947 c.c.), bensì di un inadempimento di obblighi contrattuali di protezione; e, sotto il profilo pratico, mostra come la tutela risarcitoria, pur fondata, venga disciplinata dal diritto della prescrizione in modo selettivo, evitando indebite retroazioni.
6. La quantificazione equitativa: evitare duplicazioni e usare parametri oggettivi
Sul “quantum”, la sentenza compie una scelta metodologica che merita di essere sottolineata. Il giudice esclude espressamente la correttezza di un criterio che assuma come base del risarcimento l’intera retribuzione oraria per tutte le ore di straordinario eccedenti, poiché ciò determinerebbe una duplicazione: quelle ore sono già state remunerate (con le maggiorazioni retributive dovute), mentre l’oggetto del risarcimento è il pregiudizio non patrimoniale da maggiore penosità e da compressione del riposo, non la prestazione lavorativa in sé.
L’equità ex art. 1226 c.c. viene allora costruita su parametri oggettivi e “simmetrici” rispetto alla funzione compensativa: il giudice individua nelle maggiorazioni contrattuali per straordinario un indice presuntivo del sacrificio richiesto al lavoratore e, dunque, un criterio ragionevole per stimare la misura del danno. In applicazione di tale impostazione, la sentenza aderisce ai conteggi della società resistente, assumendo la maggiorazione del 10% per lo straordinario diurno e del 30% per lo straordinario notturno, pervenendo alla liquidazione di un importo complessivo contenuto rispetto alla domanda originaria, ma coerente con l’esigenza di proporzionalità e con il divieto di duplicazioni retributive.
Il ragionamento è, in definitiva, di “taratura” del risarcimento: il danno è riconosciuto come conseguenza della violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2087 c.c., ma viene misurato con prudenza, ancorando l’equità a grandezze già selezionate dalla disciplina collettiva come compensazione della maggiore penosità.
7. Accessori e spese: decorrenza, interessi e compensazione parziale
Quanto agli accessori, il giudice riconosce interessi e rivalutazione secondo criteri coerenti con la natura risarcitoria, individuando la decorrenza dalla domanda, e regola le spese con compensazione parziale, in considerazione dell’esito complessivo (accoglimento limitato rispetto alle pretese originarie). Anche qui emerge un tratto tipico delle controversie seriali in materia: la decisione mantiene una linea di equilibrio tra riconoscimento del principio di responsabilità e contenimento del “quantum” risarcitorio e dei riflessi sulle spese.
8. Osservazioni conclusive: una decisione “di equilibrio” tra tutela costituzionale e rigore del quantum
La sentenza offre, sul piano pubblicistico e civilistico insieme, una lettura chiara del danno da usura psicofisica: esso non richiede necessariamente la prova medico-legale della malattia (che appartiene al danno biologico), ma neppure può essere riconosciuto in modo automatico o meramente aritmetico. Il presupposto resta fattuale e qualificato: superamento significativo e pluriennale dei limiti massimi, come indice di una violazione organizzativa che incide su riposo e dignità del lavoro.
Sul piano tecnico, due snodi risultano particolarmente utili per la pratica. Il primo è la qualificazione della responsabilità come contrattuale ex art. 2087 c.c., con applicazione della prescrizione decennale e con conseguente necessità, per il lavoratore, di una strategia tempestiva di messa in mora e azione giudiziale per preservare l’intero arco del pregiudizio. Il secondo è il criterio di quantificazione: l’equità non è un sinonimo di piena discrezionalità, ma deve evitare duplicazioni e può legittimamente ancorarsi alle maggiorazioni contrattuali, intese come parametro oggettivo della maggiore penosità che il sistema già riconosce e valorizza.
In questo equilibrio tra riconoscimento dell’“an” e disciplina rigorosa del “quantum”, la pronuncia si propone come modello di decisione “misurata”, capace di rendere effettiva la tutela dell’art. 36 Cost. senza trasformare il risarcimento in una seconda retribuzione dell’attività già compensata.
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